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AS 2013 4139

Ordinanza del DFI che adegua ordinanze in seguito alla riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria

Ordinanza del DFI che adegua ordinanze in seguito alla riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria

dell’11 novembre 2013

Il Dipartimento federale dellʼinterno (DFI) ordina:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente le

derrate alimentari geneticamente modificate

Negli articoli 3 capoverso 3, 4, frase introduttiva, 5 capoversi 1 e 6, 6, 6a capoverso 1 lettera b numero 2 e capoverso 3, frase introduttiva, 8 capoverso 3 e 10a «UFSP» è sostituito con «USAV».

Art. 3 cpv. 1

1 La domanda per lʼautorizzazione di un prodotto OGM deve essere presentata

allʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in una lingua ufficiale o in inglese.

Abrogate

2. Ordinanza del DFI del 16 maggio 20072 sul controllo

dellʼimportazione e del transito di animali e prodotti animali

Art. 3 cpv. 2 2 In mancanza di disposizioni dellʼUE, lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria stabilisce le condizioni di importazione e transito.

2013-2240 4139

Adeguamento di ordinanze in seguito alla riorganizzazione del settore della RU 2013 sicurezza alimentare e della veterinaria. O del DFI

Art. 4 cpv. 3, nota a piè di pagina 3 Se gli animali provengono da Paesi terzi, occorre che il veterinario ufficiale rilasci un certificato complementare contenente le garanzie di polizia sanitaria di cui al capoverso 1. Il testo del certificato complementare è pubblicato in Internet3.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

11 novembre 2013 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

3 www.blv.admin.ch > Temi > Affari internazionali > Importazione

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