Lexipedia

AS 2013 4505

Legge sull'energia

Legge sull’energia (LEne)

Modifica del 21 giugno 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale dell’8 gennaio 20131; visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 20132, decreta:

I La legge del 26 giugno 19983 sull’energia è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2bis 2bis I produttori possono consumare (consumo proprio) nel luogo di produzione tutta o parte dell’energia da essi prodotta. Se un produttore si avvale di questo diritto, soltanto l’energia effettivamente immessa in rete può essere trattata e computata come tale.

Art. 7a cpv. 1, primo periodo, e 4bis 1 I gestori di rete sono obbligati, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a rimunerare tutta l’elettricità prodotta da impianti nuovi mediante l’utilizzazione di energia solare a partire da 10 kW, sempre che non bene- ficino di una rimunerazione unica secondo l’articolo 7abis, geotermia, energia eolica, forza idrica fino a 10 MW, nonché biomassa e relative scorie, sempre che tali impi- anti abbiano un’ubicazione appropriata. … 4bis I produttori possono consumare (consumo proprio) nel luogo di produzione tutta o parte dell’energia da essi prodotta. Se un produttore si avvale di questo diritto, soltanto l’energia effettivamente immessa in rete può essere trattata e computata come tale.

2013-0312 4505

Legge sull’energia RU 2013

Art. 7abis Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici nuovi di piccole dimensioni 1 Gli impianti fotovoltaici nuovi fino a 30 kW possono beneficiare di un contributo unico conformemente all’articolo 7ater (rimunerazione unica). Lo stesso vale per qualsiasi ampliamento sostanziale di un impianto nuovo che non comporti un aumento della potenza totale a 30 kW o più.

2 Le condizioni di raccordo sono rette dall’articolo 7.

3 Gli impianti che beneficiano della rimunerazione unica e sono ampliati a 30 kW o più non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettri- cità secondo l’articolo 7a. 4 Gli impianti che beneficiano della rimunerazione unica non sono presi in conside- razione per definire la progressione periodica per la tecnologia fotovoltaica di cui all’articolo 7a capoverso 2 lettera d.

Art. 7ater Calcolo della rimunerazione unica

1 La rimunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’inves-

timento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in eserci- zio. Il Consiglio federale fissa gli importi tenendo conto dei mezzi a disposizione secondo l’articolo 15b capoverso 4, in modo da garantire un versamento senza indu- gio.

2 Il Consiglio federale disciplina inoltre:

a. la procedura di presentazione delle domande; b. le dimensioni minime di un impianto; c. le esigenze relative all’esercizio e al funzionamento dell’impianto; d. la restituzione della rimunerazione unica, se dette esigenze non sono soddi- sfatte; e. l’adeguamento periodico degli importi; questi ultimi non possono superare i maggiori costi non ammortizzabili, risultanti dalla differenza fra i costi di acquisto e i costi di produzione dell’elettricità. 3 Eventuali altri aiuti finanziari non comportano né il rifiuto né la riduzione della rimunerazione unica.

Art. 15b cpv. 1 lett. bbis, nonché 3 e 4, primo periodo 1 La società nazionale di rete riscuote un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per finanziare: bbis. i costi della rimunerazione unica di cui all’articolo 7abis;

3 Abrogato

4 La somma dei supplementi non può superare 1,5 centesimi per kWh sul consumo

finale per anno; al massimo 0,1 centesimi di tale somma sono riservati all’inden- nizzo del concessionario secondo l’articolo 15abis. …

4506

Legge sull’energia RU 2013

Art. 15bbis Rimborso dei supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione 1 I consumatori finali i cui costi per l’elettricità ammontano almeno al 10 per cento del plusvalore lordo ottengono il rimborso integrale dei supplementi pagati. I con- sumatori finali i cui costi dell’elettricità ammontano almeno al 5 per cento ma non superano il 10 per cento del plusvalore lordo ottengono il rimborso parziale dei supplementi pagati; l’importo è fissato proporzionalmente al rapporto fra i costi per l’elettricità e il plusvalore lordo.

2 I supplementi sono rimborsati soltanto se:

a. in una convenzione sugli obiettivi, il consumatore finale interessato si è impegnato a:

1. aumentare l’efficienza energetica,

2. investire almeno il 20 per cento dell’importo rimborsato in misure di

efficienza energetica,

3. presentare regolarmente un rapporto alla Confederazione;

b. per l’anno considerato, il consumatore finale ha presentato una domanda entro il termine stabilito dal Consiglio federale; c. per l’anno considerato, l’importo del rimborso ammonta almeno a 20 000 franchi. 3 La convenzione sugli obiettivi deve essere conclusa al più tardi nell’anno per il quale è presentata la domanda di rimborso. 4 La convenzione sugli obiettivi si fonda sui principi dell’impiego parsimonioso e razionale dell’energia e sullo stato della tecnica. Incluso l’importo di cui al capo- verso 2 lettera a numero 2, essa deve essere sostenibile sotto il profilo economico e tenere debitamente conto delle misure di efficienza energetica già adottate. 5 I consumatori finali che non rispettano interamente l’impegno assunto nel quadro della convenzione sugli obiettivi non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti. 6 L’Ufficio federale o l’organizzazione privata da esso incaricata verifica se la convenzione sugli obiettivi è rispettata. A tal fine, i consumatori finali devono mettere a disposizione i documenti necessari e garantire l’accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro. 7 Il Consiglio federale disciplina in particolare la durata minima e gli elementi princi- pali della convenzione sugli obiettivi, eventuali termini e modalità applicabili all’elaborazione della convenzione, la periodicità del rimborso e la sua esecuzione. Può delegare a organizzazioni private compiti in relazione all’esecuzione della pre- sente disposizione. Disciplina gli emolumenti che queste organizzazioni riscuotono.

Art. 15bter Casi di rigore Nei casi di rigore, il Consiglio federale può prevedere il rimborso parziale del supplemento pagato anche per altri consumatori finali che, a causa del supplemento, risultassero considerevolmente pregiudicati nella loro competitività.

4507

Legge sull’energia RU 2013

Art. 24 cpv. 1, primo periodo 1 Le decisioni, i controlli e i servizi speciali della Confederazione, compresi quelli in relazione al rimborso dei supplementi secondo gli articoli 15bbis e 15bter, soggiac- ciono a una tassa. …

Art. 28d Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 2013

1 L’articolo 15bbis capoverso 3 non si applica nel primo anno dopo l’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2013 se un consumatore finale presenta una domanda di rimborso entro il 30 giugno di detto anno e si impegna, al più tardi entro il 31 dicembre dello stesso anno, a sottoporre una proposta di convenzione sugli obiettivi. 2 I consumatori finali che non presentano la domanda o la proposta di convenzione sugli obiettivi entro i termini, oppure che successivamente non concludono la con- venzione, non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti. 3 Per gli anni 2014–2016, la progressione periodica per la tecnologia fotovoltaica è definita in modo tale da consentire un aumento continuo. 4 I gestori di un impianto fotovoltaico nuovo fino a 10 kW che non hanno presentato una relativa domanda entro il 31 dicembre 2012 non possono partecipare al sistema di cui all’articolo 7a, ma possono richiedere una rimunerazione unica secondo l’articolo 7abis. I gestori che hanno presentato una domanda entro il 31 dicembre 2012 possono scegliere se mantenere l’iscrizione secondo l’articolo 7a o richiedere una rimunerazione unica.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)» sarà stata ritirata4 o respinta in votazione popolare.

3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2013 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

4 L’iniziativa popolare del 6 settembre 2011 è stata ritirata dal comitato il 1° luglio 2013 tramite dichiarazione di ritiro condizionato (FF 2013 7297).

4508

Legge sull’energia RU 2013

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

24 ottobre 2013.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.6

29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 FF 2013 4695 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 21 novembre 2013.

4509

Legge sull’energia RU 2013

4510