AS 2013 557
Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio
Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro)
Modifica del 23 gennaio 2013
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:
I L’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20031 sul tiro fuori del servizio è modifi- cata come segue:
Art. 39 lett. g Abrogata
Art. 45 cpv. 5
5 I militari che sono stati riequipaggiati con un’altra arma personale ricevono
un’arma personale in prestito senza dover presentare il certificato di tiro secondo il capoverso 1.
Art. 46 cpv. 4 Abrogato
Art. 47 Restituzione e ritiro dell’arma personale in prestito 1 Il detentore di un’arma personale in prestito la restituisce immediatamente al punto di ristabilimento della BLEs più vicino se: a. non utilizza più l’arma; b. sussiste una limitazione in materia di consegna secondo l’articolo 39.
2 La BLEs ritira l’arma personale in prestito segnatamente se:
a. il suo detentore ha effettuato modifiche non regolamentari o ha permesso che queste fossero effettuate; b. il suo detentore non ha presentato il certificato di tiro secondo l’articolo 45 capoverso 1;
1 RS 512.311
2012-0678 557
Ordinanza del DDPS sul tiro RU 2013
c. il suo detentore non ha ottemperato all’obbligo del controllo secondo l’arti- colo 46 capoverso 1 dopo il richiamo; d. sussiste una limitazione in materia di consegna secondo l’articolo 39. 3 Il ritiro secondo il capoverso 2 lettera a è definitivo. Il ritiro secondo il capoverso 2 lettera c dura almeno tre anni.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013.
23 gennaio 2013 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer
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