AS 2013 899
Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti
Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti
Modifica del 14 marzo 2013
L’Ufficio federale della sanità pubblica, visto l’articolo 27 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sui materiali e gli oggetti, ordina:
I L’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2013.
14 marzo 2013 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
1 RS 817.023.21
2013-0414 899
Materiali e oggetti RU 2013
Allegato 6 (art. 26g e 26i)
Elenco delle sostanze ammesse per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito2
L’elenco delle sostanze ammesse il 1° aprile 2013 per la fabbricazione degli inchio- stri per imballaggi e i relativi requisiti possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale della sanità pubblica3 e sono pubblicati sul suo sito Internet all’indirizzo seguente: www.bag.admin.ch/inchiostri_imballaggi
2 Ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), l’all. 6 non è più pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Esso è consultabile in forma elettronica all’indirizzo www.bag.admin.ch/inchiostri_imballaggi.
3 Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.
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