Lexipedia

AS 2014 181

Ordinanza del DATEC sull'attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012

Ordinanza del DATEC sull’attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012

del 17 dicembre 2013

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 76 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea; in esecuzione del regolamento (UE) n. 965/20122 nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo commerciali secondo il regolamento (UE) n. 965/2012 e il rapporto con le disposizioni in vigore concernenti le operazioni di volo commerciali.

Art. 2 Normative per l’attuazione del regolamento (UE) n. 965/2012 1 Si presume che le disposizioni del regolamento UE menzionato siano rispettate se sono rispettate le seguenti normative4 pubblicate dall’Agenzia europea per la sicu- rezza aerea (AESA) o dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e relative al regolamento (UE) n. 965/2012: a. le specifiche di certificazione (Certification Specifications; CS); b. i metodi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance; AMC); c. i metodi alternativi di rispondenza (Alternative Means of Compliance, AltMoC). 2 Chi deroga alle normative di cui al capoverso 1 deve poter dimostrare all’UFAC di soddisfare in altro modo i requisiti del regolamento (UE) n. 965/2012.

RS 748.127.7 1 RS 748.01 2 Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ott. 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 3 RS 0.748.127.192.68 4 Tali normative non sono pubblicate nella RU e non sono tradotte. Sono pubblicate sul sito Internet dell’AESA (http://easa.europa.eu > Acceptable Means of Compliance and Gui- dance Material) e su quello dell’UFAC (www.bazl.admin.ch). Inoltre possono essere ot- tenute a pagamento presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna.

2013-3016 181

Attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo RU 2014 secondo il regolamento (UE) n. 965/2012. O del DATEC

Art. 3 Disposizione transitoria concernente il Guidance Material relativo al regolamento (CEE) n. 3922/915 Le disposizioni della sezione 2 Material del regolamento JAR-OPS16 e il JAA AGM Leaflet n. 447 si applicano finché l’AESA e l’UFAC non hanno emanato la normativa di cui all’articolo 2.

Art. 4 Disposizione transitoria concernente la procedura di certificazione delle imprese di trasporto aereo commerciali in possesso di un certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate) secondo il regolamento (CEE) Nr. 3922/918 o il diritto nazionale Per ogni impresa di trasporto aereo commerciale che è già in possesso di un certifi- cato di operatore aereo secondo il regolamento (CEE) n. 3922/91 o secondo l’arti- colo 103 dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea, l’UFAC può stabilire l’intervallo di tempo entro il quale svolgere la procedura di certificazione secondo la presente ordinanza, nel rispetto del periodo transitorio massimo secondo l’articolo 10 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 965/2012.

Art. 5 Rapporto con il diritto vigente 1 Il regolamento (UE) n. 965/2012 è applicabile ai certificati e alle autorizzazioni:

a. con il primo rilascio del certificato o dell’autorizzazione secondo il regola- mento (UE) n. 965/2012; oppure b. al più tardi allo scadere del periodo transitorio secondo l’articolo 10 para- grafo 2 del regolamento (UE) n. 965/2012. 2 Finché il regolamento (UE) n. 965/2012 non è applicabile, l’esercizio degli aero- mobili e in particolare la validità e il rinnovo delle relative autorizzazioni si basano sul diritto vigente, segnatamente sul regolamento (CEE) n. 3922/919 e sulle istru- zioni dell’UFAC.

5 Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dic. 1991, concernente

l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’allegato numero 3 dell’Accordo del 21 giu. 1999 (RS 0.748.127.192.68) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. 6 Joint Aviation Requirements, JAR-OPS 1, Commercial Air Transportation (Aeroplanes). I regolamenti JAR-OPS non sono pubblicati nella RU e non sono tradotti. Possono essere consultati o ottenuti a pagamento presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC),

3003 Berna (www.bazl.admin.ch > Experten > Flugverkehr).

7 Il JAA AGM Leaflet n. 44 può essere consultato presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch > Experten > Flugverkehr).

8 Cfr. nota a pié pagina relativa all’art. 3, rubrica.

9 Cfr. nota a pié pagina relativa all’art. 3, rubrica.

Attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo RU 2014 secondo il regolamento (UE) n. 965/2012. O del DATEC

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DATEC del 14 ottobre 200810 concernente l’esercizio di elicotteri per il trasporto commerciale di persone o merci è abrogata con effetto dal 29 ottobre 2014.

Art. 7 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del DATEC del 23 novembre 197311 concernente le norme d’esercizio per il traffico aereo commerciale è modificata come segue: N. 2.1.1.1

2.1.1.1 Essa non è applicabile all’esercizio di velivoli. Per tale esercizio si

applicano: a. il regolamento (CEE) n. 3922/91 (in particolare l’allegato III) nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 199912 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo; b. il regolamento (UE) n. 965/2012 nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comu- nità europea sul trasporto aereo; c. l’ordinanza del 26 settembre 200813 sui periodi di volo e di servi- zio. N. 2.1.1.2 2.1.1.2 Essa si applica agli elicotteri per quanto non sia applicabile il regola- mento (UE) n. 965/2012.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2014.

17 dicembre 2013 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

10 RS 748.127.9; RU 2008 4699 11 RS 748.127.1 12 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è menzionata nell’all. all’Acc. e può essere consultata o ottenuta a pagamento presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna. 13 RS 748.127.8

Attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo RU 2014 secondo il regolamento (UE) n. 965/2012. O del DATEC

Ordinanza del DATEC sull'attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012 | Lexipedia | Lexipedia