AS 2014 2231
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)
Modifica del 25 giugno 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smal- timento è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo 20032 sull’energia nucleare (LENu),
Sostituzione di un termine Negli articoli 23 lettera g, 27 capoverso 2 e 30 «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».
Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva, nonché cpv. 4 e 5
2 Concerne soltanto il testo tedesco
4 Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d’esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione può presumere una durata d’esercizio diversa. 5 Il nuovo calcolo che si rende necessario in seguito all’interruzione definitiva dell’esercizio produttivo di una centrale nucleare o dell’esercizio di un altro impianto nucleare (messa fuori servizio definitiva) può essere posticipato dalla Commissione alla successiva scadenza ordinaria del calcolo dei costi di cui al capo- verso 1.
Art. 5 cpv. 1 lett. b
1 Per costi amministrativi si intendono in particolare:
b. le spese per l’Ufficio e il Servizio di revisione;
2012-2534 2231
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Art. 7 Durata dell’obbligo di contribuire
1 L’obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento
inizia il giorno in cui l’impianto nucleare è messo in servizio.
2 Esso termina nel momento in cui la disattivazione dell’impianto in questione è
conclusa (art. 29 cpv. 1 LENu).
Art. 8 Riscossione dei contributi e basi di calcolo
1 I contributi sono calcolati in modo che, al momento della messa fuori servizio
definitiva di un impianto nucleare, il corrispondente capitale del fondo, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro di cui all’articolo 8a capoverso 2, possa coprire i costi prevedibili di disattivazione e di smaltimento, incluso il supplemento di sicurezza di cui all’articolo 8a capoverso 1. 2 I contributi sono calcolati per ogni singolo impianto in base a un modello attuariale e sono fissati in modo che rimangano per quanto possibile costanti fino al momento della messa fuori servizio definitiva. 3 I calcoli sono fondati su una durata d’esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) proroga la durata per la base di calcolo. 4 La durata d’esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel pro- gramma di smaltimento delle scorie.
Art. 8a Importo dei contributi
1 L’importo dei contributi è determinato in base:
a. ai costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio dei Fondi sino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, nonché di un supplemento di sicu- rezza pari al 30 per cento dei costi calcolati; b. ai costi amministrativi dei Fondi; c. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro. 2 Si suppone un reddito del capitale del 3,5 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d’affari) e un tasso di rincaro dell’1,5 per cento.
Art. 9, rubrica, nonché cpv. 2, 2bis e 3 Tassazione e tassazione intermedia fino alla messa fuori servizio definitiva
2 La Commissione effettua una tassazione intermedia se:
a. da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all’ultimo calcolo dei costi;
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b. a causa dell’evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiu- sure di bilancio consecutive. 2bis Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all’allegato.
3 In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi
annui per il resto del periodo di tassazione.
Art. 9a Tassazione e tassazione intermedia dopo la messa fuori servizio definitiva 1 Se la messa fuori servizio definitiva ha luogo durante un periodo di tassazione, la Commissione effettua una tassazione intermedia per il resto del periodo di tassa- zione. 2 Se dalla tassazione effettuata dopo la messa fuori servizio definitiva risulta che il valore effettivo del capitale accumulato non è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico, per il corrispondente periodo di tassazione non vengono più riscossi contributi. Se devono essere versati contributi dopo la messa fuori servizio definitiva, la Commissione può accordare termini di pagamento fino a dieci anni.
4 La durata del periodo di tassazione resta immutata anche se un impianto viene
messo fuori servizio definitivamente durante tale periodo.
5 Per il resto, si applica per analogia l’articolo 9.
Art. 9b Conteggio al termine dell’obbligo di contribuire 1 Al termine dell’obbligo di contribuire, viene inviato un conteggio ai proprietari tenuti a versare contributi. 2 Se al termine dell’obbligo di contribuire sono ancora dovuti contributi, questi ultimi vanno versati entro cinque anni.
Art. 9c Messa fuori servizio definitiva anticipata
1 Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che
abbia raggiunto una durata d’esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 4, 8, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d’esercizio di 50 anni. 2 Se la centrale appartiene a una società anonima che non dispone di attivi sufficienti a garantire il pagamento dei contributi ancora dovuti, il capoverso 1 è applicabile solamente se la società anonima fornisce una corrispondente garanzia dei suoi azio- nisti.
Art. 13 cpv. 4 Abrogato
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Art. 13a Rimborso 1 Se, prima della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera il valore matematico di cui all’allegato in almeno due chiusure del bilancio consecutive, la Commissione rimborsa ai proprie- tari tenuti a versare contributi, su richiesta e tenendo conto delle struttura dell’investimento, l’importo che supera il valore matematico. 2 Se, dopo la messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effet- tivo del capitale accumulato supera di oltre il 10 per cento, in almeno due chiusure del bilancio consecutive, il valore teorico previsto per quel momento, la Commis- sione rimborsa ai proprietari tenuti a versare contributi, su richiesta e tenendo conto delle struttura dell’investimento, l’importo che supera tale valore teorico.
3 Il rimborso è effettuato entro un termine adeguato.
4 Non viene effettuato alcun rimborso se nei confronti di uno dei proprietari tenuti a versare contributi è stato dichiarato il fallimento o è stata concessa una moratoria concordataria.
Art. 14 cpv. 2 2 L’Ufficio esamina le fatture sotto il profilo della correttezza formale e provvede a pagarle mediante i Fondi entro i termini fissati. I pagamenti dei Fondi sono effettuati solamente se i proprietari in questione non sono in ritardo con il pagamento dei contributi. I pagamenti, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, sono effettuati a beneficio dei proprietari.
Art. 18 cpv. 2 e 4 2 La contabilità dei Fondi è tenuta conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni3 (CO) concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti (art. 957–962a CO). Gli articoli 961–961c CO non sono applicabili. I rendi- conti devono presentare lo stato patrimoniale e i risultati annui dei Fondi in modo tale che un terzo possa ricavarne una valutazione affidabile. I rendiconti devono informare sui risultati annui dei Fondi.
4 Abrogato
3 RS 220
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Titolo prima dell’art. 19 Sezione 7: Accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari
Art. 19 1 I proprietari sottopongono alla Commissione, per approvazione, il piano di accan- tonamento per i costi di smaltimento risultanti prima della messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari. 2 Essi presentano inoltre alla Commissione il rapporto del Servizio di revisione che attesta il rispetto dei piani di accantonamento e l’utilizzazione a destinazione vinco- lata di accantonamenti.
Art. 20 cpv. 3 3 Per le indennità, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 8l–8t dell’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/B.
Art. 21a Indipendenza
1 I membri della Commissione che non rappresentano i proprietari non possono
intrattenere con questi ultimi relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzia- lità. 2 Se intende intraprendere un’attività che potrebbe essere incompatibile con l’esi- genza di indipendenza, un membro di cui al capoverso precedente deve previamente chiedere la raccomandazione della Commissione. In caso di dubbio, la Commissione chiede una valutazione al DATEC.
Art. 22, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis Comitati e gruppi di specialisti 1 La Commissione può istituire comitati e gruppi di specialisti composti di membri della Commissione e di specialisti esterni. 1bis I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi di ciascun comitato o di ciascun gruppo di specialisti.
Art. 29 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale è competente per l’approvazione dei rapporti annuali e per dare lo scarico alla Commissione.
3 Se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Com-
missione nonché il Servizio di revisione.
4 RS 172.010.1
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Art. 32 Abrogato
Art. 33a Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 Il periodo di tassazione di cinque anni di cui all’articolo 9 capoverso 1 viene mante- nuto dopo l’entrata in vigore della modifica del 25 giugno 2014.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
25 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato
Definizioni e regole per determinare il valore dei Fondi
Nella presente ordinanza:
1 Il termine valore attuale indica il valore al momento attuale di un importo di
denaro atteso in futuro. 1.1 Il valore attuale si ottiene scontando l’importo futuro con il tasso d’interesse sul capitale, secondo la formula seguente:
PV: valore attuale Ct: importo al momento t r: tasso d’interesse sul capitale (corrisponde al reddito del capitale di cui all’articolo 8a cpv. 2) ∆t: periodo di tempo (in anni) fra il momento in cui l’importo Ct è dovuto e l’anno di riferimento per il calcolo del valore attuale 1.2 Il valore attuale dei costi futuri si determina calcolando con la formula di cui al numero 1.1 il valore attuale di ciascun elemento di costo futuro (= importo Ct) e sommando poi questi singoli valori attuali per ottenere un valore attuale (complessivo).
2 Il termine valore effettivo indica il valore di una quota di Fondo risultante
alla data di bilancio per impianto nucleare e per Fondo.
3 Il termine valore matematico indica il valore di una quota di Fondo per
impianto nucleare e per Fondo alla data di bilancio prima della messa fuori servizio definitiva, per la quale il valore da raggiungere al momento della messa fuori servizio può essere ottenuto unicamente con il reddito del capi- tale accumulato di cui all’articolo 8a capoverso 2.
4 Il termine valore teorico indica:
4.1 prima della messa fuori servizio definitiva: il valore alla data di bilan-
cio, che sulla base del valore teorico al termine del precedente periodo di tassazione, mediante contributi annui costanti per tutta la presunta durata d’esercizio residua dell’impianto nucleare (e tenendo conto del reddito del capitale) porta, fino al momento della messa fuori servizio, al valore da raggiungere.
4.2 dopo la messa fuori servizio definitiva: il valore attuale dei costi futuri
secondo lo studio sui costi più recente, al termine dell’anno civile con- siderato fino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smalti- mento, tenuto conto del supplemento di sicurezza, del reddito del capi- tale e del tasso di rincaro di cui all’articolo 8a.
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5 Il termine valore da raggiungere indica il valore che deve essere raggiunto
al momento della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare.