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AS 2014 3331

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 15 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. c Abrogata

Art. 8ter cpv. 1 1 Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza di un importo pari a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua.

Art. 8quater Prestazioni versate in casi di rigore 1 Le prestazioni di assistenza straordinarie versate dal datore di lavoro per attenuare una situazione di grave difficoltà finanziaria del salariato dovuta a motivi familiari, professionali, di salute o di altro tipo sono escluse dal salario determinante. 2 Vi è una situazione di grave difficoltà finanziaria quando la copertura del fabbiso- gno vitale non è garantita. 3 Il datore di lavoro e il salariato devono fornire alla cassa di compensazione tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione di grave difficoltà finanziaria.

Art. 21 cpv. 1 1 Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9400 franchi annui, ma è inferiore a 56 400 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

1 RS 831.101

2014-1696 3331

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2014

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.

9 400 17 200 4,2 17 200 21 900 4,3 21 900 24 200 4,4 24 200 26 500 4,5 26 500 28 800 4,6 28 800 31 100 4,7 31 100 33 400 4,9 33 400 35 700 5,1 35 700 38 000 5,3 38 000 40 300 5,5 40 300 42 600 5,7 42 600 44 900 5,9 44 900 47 200 6,2 47 200 49 500 6,5 49 500 51 800 6,8 51 800 54 100 7,1 54 100 56 400 7,4

Art. 34d cpv. 2

2 I contributi devono essere versati in ogni caso:

a. sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche; sono eccettuati, salvo se gli assicurati esigono il versamento dei contributi, i salari:

1. conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno in cui esse compiono il 25°

anno d’età, e

2. non superiori a 750 franchi per datore di lavoro e per anno civile;

b. sul salario determinante delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti ra- diofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico.

Art. 131 cpv. 1 e 1bis

1 Concerne soltanto il testo francese

1bis I Cantoni che intendono affidare altri compiti a tutte le casse di compensazione attive sul loro territorio devono presentare un’unica domanda scritta all’Ufficio federale, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.

Art. 148bis Registro sul movimento di fondi Le casse di compensazione tengono un registro sulla determinazione delle loro disponibilità e sugli importi versati all’UCC.

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Art. 159 Regola Conformemente all’articolo 68 capoverso 1 LAVS, le casse di compensazione devono essere controllate due volte l’anno mediante revisioni. La prima revisione dev’essere fatta nel corso dell’anno di esercizio, la seconda dopo la chiusura dell’anno di esercizio.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

15 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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