AS 2014 3343
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 15 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 1 1 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 21 150 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3525 franchi.
Art. 5 Adeguamento all’AVS (art. 9 LPP)
Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:
Importi precedenti Nuovi importi in fr. in fr.
21 060 21 150 24 570 24 675 84 240 84 600 3 510 3 525
1 RS 831.441.1
2014-1700 3343
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2014
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
15 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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