AS 2015 1085
Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio)
Modifica del 1° aprile 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 4 del 18 agosto 19931 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 7 Rampe di scale e uscite
1 Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che danno direttamente
sull’esterno.
2 Devono essere predisposte le vie d’evacuazione seguenti:
a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia direttamente sull’esterno per i piani con superfici massime fino a 900 m2; b. almeno due rampe di scale per i piani con superfici oltre i 900 m2.
Art. 8 cpv. 5 e 7 5 Ciascun punto del locale deve distare non più di 35 m dall’uscita più vicina che porta a un luogo sicuro all’esterno o a una rampa di scale. Se le uscite del locale non danno direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d’evacuazione è al mas- simo di 50 metri. 7 Se la protezione dei lavoratori da pericoli particolari richiede misure supplemen- tari, l’azienda deve prevedere un maggior numero di vie d’evacuazione oppure abbreviarne la lunghezza.
1 RS 822.114
2014-1310 1085
Legge sul lavoro. O 4 RU 2015
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2015.
1° aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova