AS 2015 1173
Decisione n. 1/2015 del Comitato misto UE-Svizzera del 20 marzo 2015 che modifica le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
Testo originale
Accordo del 26 ottobre 2004 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’Accordo del 22 luglio 1972 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati Decisione n. 1/2015 del Comitato misto UE-Svizzera che modifica le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell’accordo
Approvata il 20 marzo 2015 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2015
Il Comitato misto, visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721, di seguito denominato «l’accordo», modifica- to dall’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’accordo per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, e il relativo protocollo n. 23, in particolare l’articolo 7, considerando quanto segue: (1) ai fini dell’attuazione del protocollo n. 2 dell’accordo sono stati fissati prezzi interni di riferimento per le parti contraenti; (2) sui mercati interni delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione del prezzo; (3) occorre pertanto aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi figuranti nella tabella III e nella tabella IV, lettera b) del protocollo n. 2, ha adottato la presente decisione:
Art. 1 Il protocollo n. 2 dell’accordo è così modificato: a) la tabella III è sostituita dal testo dell’allegato I della presente decisione; b) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo dell’allegato II della pre- sente decisione.
2015-0615 1173
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Dec. n. 1/2015 RU 2015
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1° aprile 2015.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015.
Per il Comitato misto: Il presidente, Jean-Luc Demarty
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Dec. n. 1/2015 RU 2015
Allegato I
«Tabella III Prezzi interni di riferimento dell’UE e della Svizzera
Materia prima agricola Art. 4 par. 1 Art. 3 par. 3 applicato in applicato Svizzera nell’UE
Prezzo interno Prezzo interno Differenza prezzo Differenza prezzo di riferimento di riferimento di riferimento di riferimento CHF per CHF per CHF per € per
100 kg netti 100 kg netti 100 kg netti 100 kg netti
Frumento tenero 52.35 22.60 29.75 0.00 Frumento duro – – 1.20 0.00 Segala 44.30 19.25 25.05 0.00 Orzo – – – – Granturco – – – – Farina di frumento tenero 93.05 44.90 48.15 0.00 Latte intero in polvere 648.75 393.20 255.55 0.00 Latte scremato in polvere 430.00 350.70 79.30 0.00 Burro 1101.55 435.85 665.70 0.00 Zucchero bianco – – – – Uova – – 38.00 0.00 Patate fresche 42.05 13.35 28.70 0.00 Grasso vegetale – – 170.00 0.00
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Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Dec. n. 1/2015 RU 2015
Allegato II
«Tabella IV
b) Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:
Materia prima agricola Importo di base applicato Importo di base applicato in Svizzera nell’UE (art. 3 par. 2) (art. 4 par. 2) CHF per 100 kg netti € per 100 kg netti
Frumento tenero 25.00 0.00 Frumento duro 1.00 0.00 Segala 20.90 0.00 Orzo – – Granturco – – Farina di frumento tenero 41.00 0.00 Latte intero in polvere 215.95 0.00 Latte scremato in polvere 67.00 0.00 Burro 560.60 0.00 Zucchero bianco – – Uova 32.00 0.00 Patate fresche 22.35 0.00 Grasso vegetale 145.00 0.00
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