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AS 2015 2031

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

Modifica del 12 giugno 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 20141 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen è modificata come segue:

Preambolo visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 2140 (2014) e 2216 (2015)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’arma- mento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio: a. alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionati nell’allegato; b. alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone, dei gruppi o delle organizzazioni di cui alla lettera a. 2 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale d’armamento di ogni genere, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione ad attività militari, compresa la messa a disposizione di mercenari armati alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni di cui al capoverso 1. 3 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19964 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico.

3 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possono essere consultati online all’indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions. 4 RS 946.202 5 RS 514.51

2015-1535 2031

Provvedimenti nei confronti dello Yemen. O RU 2015

Art. 1a Ex art. 1

Art. 4 cpv. 1

1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 1 e 1a.

Art. 5 cpv. 1

1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a

conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applica- zione del blocco di cui all’articolo 1a capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

Art. 6 cpv. 1 1 Chiunque viola gli articoli 1, 1a o 3 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

II L’allegato è modificato come segue:

Rimando Allegato (art. 1 cpv. 1 e 2, 1a cpv. 1 e 3 cpv. 1)

Titolo

Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire materiale d’armamento

III La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2015 alle ore 18.006.

12 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 giu. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2032

Provvedimenti nei confronti dello Yemen. O RU 2015

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2033

Provvedimenti nei confronti dello Yemen. O RU 2015

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