AS 2015 4043
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)
Modifica del 7 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smal- timento è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 1 Per costi di smaltimento si intendono tutti i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive d’esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare.
Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. 2 I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smalti- mento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. 3 Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d’esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia consi- derata una diversa presumibile durata d’esercizio. 4 Lo studio sui costi è verificato dall’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. 5 Sulla base dello studio sui costi e della verifica di cui al capoverso 4, la Commis- sione chiede al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
1 RS 732.17
2014-3268 4043
O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento RU 2015
delle comunicazioni (DATEC) di stabilire il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.
Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento
1 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente
prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all’articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi.
2 La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva
scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previ- sto in un futuro prossimo.
Art. 5 cpv. 1 lett. a
1 Per costi amministrativi si intendono in particolare:
a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione nonché per i comita- ti e i gruppi di specialisti;
Art. 8 Riscossione dei contributi e basi di calcolo 1 I contributi sono calcolati in modo tale che, al momento della messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare, il corrispondente capitale accumulato, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro, possa coprire i prevedibili costi di disattivazione e di smaltimento, incluso il sup- plemento di sicurezza.
2 Per messa fuori servizio definitiva si intende:
a. nel caso di una centrale nucleare, l’interruzione definitiva dell’esercizio pro- duttivo; b. nel caso di un altro impianto nucleare, l’interruzione definitiva dell’eserci- zio. 3 I contributi sono calcolati per ogni singolo impianto in base a un modello attuariale e sono fissati in modo che rimangano per quanto possibile costanti fino al momento della messa fuori servizio definitiva. 4 I calcoli sono fondati su una durata d’esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il DATEC adegua la base di calcolo. 5 La durata d’esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel pro- gramma di smaltimento delle scorie.
Art. 8a Importo dei contributi
1 L’importo dei contributi è determinato in base:
a. ai costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio dei Fondi sino alla conclusione dei
O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento RU 2015
lavori di disattivazione o di smaltimento, nonché di un supplemento di sicu- rezza sui costi calcolati; b. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro; c. ai costi amministrativi dei Fondi. 2 Il reddito del capitale, il tasso di rincaro e il supplemento di sicurezza sono fissati nell’allegato 1. In caso di sostanziali modifiche delle condizioni quadro, il DATEC adegua l’allegato 1 d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Diparti- mento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
2 La Commissione effettua una tassazione intermedia se:
a. da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all’ultimo calcolo dei costi; b. a causa dell’evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusu- re di bilancio consecutive; c. le basi di calcolo di cui all’articolo 8a capoverso 2 sono adeguate. 2bis Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all’allegato 2.
1 Se, prima della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera il valore matematico di cui all’allegato 2 in almeno due chiusure del bilancio consecutive, la Commissione rimborsa ai proprie- tari tenuti a versare contributi, su richiesta e tenendo conto della struttura dell’investimento, l’importo che supera il valore matematico. 2 Se, dopo la messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effet- tivo del capitale accumulato supera di oltre il 10 per cento, in almeno due chiusure del bilancio consecutive, il valore teorico previsto per quel momento, la Commis- sione rimborsa ai proprietari tenuti a versare contributi, su richiesta e tenendo conto della struttura dell’investimento, l’importo che supera tale valore teorico
Art. 20 Organi
1 Gli organi dei Fondi sono:
a. la Commissione; b. l’Ufficio; c. il Servizio di revisione. 2 I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono nominati dal Consi- glio federale, ogni volta per un quadriennio. La durata del mandato coincide con la
O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento RU 2015
legislatura del Consiglio nazionale. Essa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicem- bre. 3 Il mandato dei membri della Commissione e del Servizio di revisione nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest’ultima. 4 Ai membri della Commissione si applica per analogia la limitazione della durata della funzione di cui all’articolo 8i dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).
1 La Commissione si compone di undici membri al massimo.
2bis I collaboratori del DATEC e dell’IFSN non possono essere nominati come membri della Commissione o dei comitati.
Art. 21b Segreto 1 Le deliberazioni della Commissione, dei suoi comitati e dei gruppi di specialisti non sono pubbliche. Le deliberazioni e i documenti sono confidenziali, sempre che gli interessi pubblici al mantenimento del segreto siano preponderanti. 2 I membri della Commissione e le altre persone che partecipano alle sedute sotto- stanno alle disposizioni valide per gli impiegati della Confederazione in merito al segreto d’ufficio e all’obbligo di testimoniare. 3 Il DATEC è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale3. 4 L’obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri che non fanno più parte della Commissione.
Art. 21c Indennizzo dei membri della Commissione 1 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, l’indennità è retta per analo- gia dagli articoli 8l–8t OLOGA4 per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/A. 2 Per i presidenti dei comitati si applicano gli stessi importi previsti per i presidenti.
3 Il DATEC può aumentare gli importi al massimo del 50 per cento per i membri
indipendenti.
Art. 23 lett. a–ater, i, n, s e t La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: a. chiede al DATEC di stabilire le prescrizioni per l’allestimento dello studio sui costi;
2 RS 172.010.1 3 RS 311.0 4 RS 172.010.1
O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento RU 2015
abis. dirige e coordina la verifica dello studio sui costi; ater. chiede al DATEC di stabilire il prevedibile ammontare dei costi di disattiva- zione e di smaltimento; i. approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento che precedono la messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari; n. emana le direttive relative agli investimenti; s. fornisce all’Ufficio federale dell’energia (UFE) tutte le informazioni neces- sarie all’esercizio della vigilanza; t. allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consi- glio federale per approvazione.
Art. 29 Vigilanza I Fondi sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale.
Art. 29a Competenze
1 Il Consiglio federale ha le seguenti competenze:
a. nomina i membri della Commissione e il suo presidente nonché il suo vice- presidente; b. nomina il Servizio di revisione; c. approva i rapporti annuali; d. dà lo scarico alla Commissione; e. se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione.
2 Il DATEC ha le seguenti competenze:
a. emana un regolamento sull’organizzazione dei Fondi, i principi e gli obietti- vi degli investimenti patrimoniali nonché le relative condizioni; b. stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi; c. stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattiva- zione e di smaltimento. 3 L’UFE è competente per la preparazione e l’esecuzione delle decisioni del Consi- glio federale e del DATEC.
Art. 33b Modifica di altri atti normativi L’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:
5 RS 172.010.1
O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento RU 2015
Allegato 1, lett. B., n. VII./2.2.2
2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata:
2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico
2.2.2 Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für Kernanlagen
Fonds de désaffectation et Fonds de gestion pour les installa- tions nucléaires Fondo di disattivazione e Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Fond da serrada e fond da dismessa per ils implants nuclears
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 1 secondo la versione qui annessa. L’allegato esistente diventa l’allegato 2.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
7 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento RU 2015
Allegato 1
Reddito del capitale, tasso di rincaro e supplemento di sicurezza
Per il calcolo dei contributi secondo l’articolo 8a capoverso 1 si suppone: 1. un reddito del capitale del 3,5 per cento (dedotti i costi di gestione del patri- monio, comprese le spese bancarie e le tasse di negoziazione);
2. un tasso di rincaro dell’1,5 per cento;
3. un supplemento di sicurezza del 30 per cento.
O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento RU 2015