AS 2015 4531
Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)
Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC)
Modifica del 28 ottobre 2015
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I L’ordinanza dell’UFAG del 26 novembre 20031 concernente gli aiuti agli investi- menti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1 lett. c 1 Due o più aziende che costruiscono un edificio di economia rurale collettivo ven- gono sostenute finanziariamente se: c. ciascun socio gestisce un’azienda che adempie le esigenze di cui agli arti- coli 3, 4 e 12–34 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti;
II
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
28 ottobre 2015 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
2015-1996 4531
Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2015
Allegato 1 (art. 1)
Calcolo delle unità standard di manodopera
1. Per calcolare il numero di unità standard di manodopera per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola.
2. A completamento del numero 1 si applicano i seguenti coefficienti:
a. vacche da latte in un’azienda d’estivazione 0,016 USM/ carico normale b. altri animali da reddito in un’azienda d’estivazione 0,011 USM/ carico normale c. patate 0,039 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: ser- ra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente m. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha n. foresta di proprietà dell’azienda 0,013 USM/ha 3. Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l’intera superfi- cie degli edifici. 4. Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h–k, come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. 5. Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.
3 RS 910.91
Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2015
6. Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell’azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. 7. Per le attività affini all’agricoltura secondo l’articolo 12b dell’ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM.
8. Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l’azienda raggiunge
una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1–6. 9. Per le colture dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1–4 si applicano per analogia.
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Allegato 4 (art. 5 e 6 cpv. 1)
Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Cifra I I. Crediti d’investimento per l’aiuto iniziale Unità standard di manodopera (USM) Importo forfettario in franchi
0,60–0,99 100 000 1,00–1,24 110 000 1,25–1,49 120 000 1,50–1,74 130 000 1,75–1,99 140 000 2,00–2,24 150 000 2,25–2,49 160 000 2,50–2,74 170 000 2,75–2,99 180 000 3,00–3,24 190 000 3,25–3,49 200 000 3,50–3,74 210 000 3,75–3,99 220 000 4,00–4,24 230 000 4,25–4,49 240 000 4,50–4,74 250 000 4,75–4,99 260 000 5,00 270 000
Le USM vengono calcolate in virtù dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre
19984 sulla terminologia agricola, nonché dell’allegato 1.
Un aiuto iniziale al di sotto di 1,0 USM è accordato unicamente nelle regioni di cui all’articolo 3a capoverso 1 OMSt. In caso di ripresa di un’azienda nel quadro di una comunità aziendale o comunità aziendale settoriale riconosciuta, l’aiuto iniziale è calcolato proporzionalmente alla quota di partecipazione dell’azienda alla comunità.
4 RS 910.91
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Cifra IV IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri Elemento, parte dell’edificio, unità Contributo federale Credito d’investi- in franchi mento in franchi
Importo massimo per UBG (somma degli elementi) 2 600 5 000
Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame 21 100 55 000 giovane e fino a 59 vacche Capanna alpestre (parte abitativa); a partire da 31 650 80 000
60 vacche
Locali e impianti per la fabbricazione e lo 640 1 750 stoccaggio del formaggio, per vacca da latte Stalla, compreso l’impianto per il deposito di 640 2 000 concimi aziendali per UBG Porcile, compreso l’impianto per il deposito di 190 450 concimi aziendali per posta di suini da ingrasso (PSI) Prima posta di mungitura e stand di mungitura 240 800 mobile anziché nuova stalla, per vacca da latte A partire dalla seconda posta di mungitura anziché 70 200 nuova stalla, per vacca da latte
Disposizioni comuni per contributi e crediti d’investimento a. Per sostenere finanziariamente locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio deve essere garantito a lungo termine un diritto di fornitura per almeno 900 kg di latte per vacca da latte. b. Per vacca da latte viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.
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