AS 2015 5063
Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)
Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)
Modifica dell’11 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sullo Stato ospite è modificata come segue:
Art. 17 Condizioni di soggiorno
1 Il DFAE rilascia una carta di legittimazione alle persone seguenti:
a. ai membri del personale dei beneficiari istituzionali stabiliti in Svizzera che beneficiano di privilegi e immunità e alle persone autorizzate ad accompa- gnarli; b. ai membri del personale dei beneficiari istituzionali stabiliti in Svizzera che non beneficiano di immunità e alle persone autorizzate ad accompagnarli se al beneficiario istituzionale è stata accordata l’esenzione dalle prescrizioni in materia di soggiorno in Svizzera ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera i LSO e se le persone interessate non hanno la cittadinanza svizzera e non sono, al momento dell’impiego, titolari di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri in corso di validità. 2 Il DFAE determina le altre condizioni di rilascio e i diversi tipi di carte di legitti- mazione. 3 La carta di legittimazione del DFAE serve da carta di soggiorno in Svizzera, attesta gli eventuali privilegi e immunità di cui beneficia il suo titolare ed esenta quest’ultimo dall’obbligo del visto per la durata delle sue funzioni. 4 Le persone beneficiarie titolari di una carta di legittimazione del DFAE che non hanno la cittadinanza svizzera sono esenti dall’obbligo di annunciarsi alle autorità cantonali competenti in materia di controllo degli abitanti. Esse possono nondimeno annunciarsi volontariamente.
1 RS 192.121
2015-2341 5063
O sullo Stato ospite RU 2015
2bis Un’esenzione dall’obbligo di comunione domestica con il titolare principale può essere accordata: a. alle persone di cui al capoverso 1 lettere d ed e, e capoverso 2 lettere c e d: se hanno il loro domicilio all’estero a fini di studio; b. alle persone di cui ai capoversi 1 e 2: su richiesta del beneficiario istituziona- le interessato e per la durata massima di un anno, se il titolare principale im- piegato da un beneficiario istituzionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b e i LSO si reca, per ragioni professionali, in un luogo d’impiego in cui la presenza continua della famiglia non è possibile o non è auspicabile per ragioni di sicurezza e se per tale ragione la famiglia deve rinunciare a una comunione domestica; c. alle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b: se è in corso un’azione di di- vorzio, un’azione di separazione, una procedura a tutela dell’unione coniu- gale o un’azione di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata del titolare principale; in tale periodo la comunione domestica non è più ne- cessaria neppure per i figli secondo il capoverso 1 lettere d ed e, se la perso- na di cui al capoverso 1 lettere a e b ne ha la custodia, né per i figli secondo il capoverso 2 lettere c e d; sono fatte salve le disposizioni previste dal dirit- to svizzero in materia fiscale.
Art. 21 cpv. 4–6 4 La persona chiamata in veste ufficiale che esercita un’attività lucrativa accessoria non beneficia di nessun privilegio o immunità in relazione a tale attività. Essa non beneficia segnatamente dell’immunità di giurisdizione penale, civile o amministrati- va e dell’immunità di esecuzione se si tratta di una causa concernente l’attività lucrativa accessoria. 5 La persona chiamata in veste ufficiale sottostà al diritto svizzero per quanto con- cerne l’attività lucrativa accessoria; essa sottostà in particolare, per tale attività, e fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni di sicurezza sociale, alla legisla- zione svizzera relativa: a. all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; b. all’assicurazione contro gli infortuni; c. alle indennità di perdita di guadagno; d. agli assegni familiari; e. all’assicurazione contro la disoccupazione; e f. all’assicurazione maternità. 6 I redditi dell’attività lucrativa accessoria sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione.
O sullo Stato ospite RU 2015
Art. 22 cpv. 4–7 4 Le persone di cui al capoverso 1 che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sottostanno, per tale attività, al diritto svizzero. Non beneficiano in particolare di nessun privilegio o immunità nel quadro di questa attività. 5 Fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni di sicurezza sociale, sottostanno alla legislazione svizzera relativa: a. all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; b. all’assicurazione contro gli infortuni; c. alle indennità di perdita di guadagno; d. agli assegni familiari; e. all’assicurazione contro la disoccupazione; e f. all’assicurazione maternità. 6 I redditi dell’attività lucrativa accessoria sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione. 7 Per il resto il DFAE disciplina le modalità di attuazione d’intesa con la Segreteria di Stato della migrazione.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
11 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
O sullo Stato ospite RU 2015