AS 2015 5071
Ordinanza sul tiro fuori del servizio
Ordinanza sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro)
Modifica del 18 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sul tiro è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 e 4 3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) emana e pubblica per il tiro fuori del servizio le prescrizioni con- cernenti: a. l’organizzazione dei tiri delle società; b. lo svolgimento degli esercizi di tiro obbligatori e facoltativi fuori del ser- vizio; c. i tiri storici; d. i risultati minimi richiesti agli obbligati al tiro; e. le armi, i generi di munizione e i mezzi ausiliari autorizzati.
4 Può delegare all’Aggruppamento Difesa la competenza di emanare un elenco dei
mezzi ausiliari autorizzati secondo il capoverso 3 lettera e.
Art. 4 cpv. 2 e 4 2 Sono considerate armi d’ordinanza le armi personali e le armi in prestito utilizzate nell’esercito, non modificate ed elencate qui di seguito: a. armi da fuoco portatili:
1. il fucile d’assalto 57,
2. il fucile d’assalto 90;
b. armi corte da fuoco:
1. la pistola 49 (SIG P 210),
2. la pistola 75 (SIGSAUER P 220),
3. la pistola 03 (SIG Pro SPC 2009).
1 RS 512.31
2015-1645 5071
O sul tiro RU 2015
4 Sono considerate munizioni d’ordinanza:
a. le cartucce per fucile 11 e 90; b. le cartucce per pistola 14.
Art. 5 Consegna di armi d’ordinanza
1 Le armi d’ordinanza sono consegnate:
a. come arma personale; b. come arma personale in prestito; c. come arma non personale in prestito. 2 Le persone che non sono o non sono più incorporate nell’esercito ricevono l’arma d’ordinanza soltanto se presentano un permesso d’acquisto di armi valido secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 19972 sulle armi.
3 Il DDPS emana le disposizioni sulla consegna di armi d’ordinanza.
Art. 6 Abrogato
Art. 7 Commercio di munizione d’ordinanza Il commercio di munizione d’ordinanza nel tiro fuori del servizio è vietato. Il DDPS disciplina le eccezioni.
Art. 10a lett. e e f Sono esentati dal tiro obbligatorio: e. il personale militare del distaccamento d’esplorazione dell’esercito 10; f. gli ufficiali subalterni nella funzione di medico.
Art. 12 cpv. 1 lett. c
1 Possono essere ammessi a partecipare agli esercizi federali:
c. gli stranieri senza un permesso di domicilio, sempre che:
1. abbiano presentato all’autorità militare cantonale un’attestazione uffi-
ciale secondo l’articolo 9a capoverso 1bis della legge del 20 giugno
19973 sulle armi,
2. l’autorità competente per la legge sulle armi abbia certificato l’auten-
ticità dell’attestazione di cui al numero 1, e
3. l’autorità militare cantonale abbia rilasciato alla società di tiro interes-
sata un’autorizzazione per la partecipazione degli stranieri.
2 RS 514.54 3 RS 514.54
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O sul tiro RU 2015
Art. 13 cpv. 3 lett. b e c 3 Possono essere ammessi anche stranieri con il permesso di domicilio, sempre che:
b. dispongano di un’autorizzazione dell’autorità militare cantonale per la parte- cipazione agli esercizi federali secondo l’articolo 12; e c. dispongano di un permesso d’acquisto di armi secondo l’articolo 8 capo- verso 1 della legge del 20 giugno 19974 sulle armi.
Art. 15 cpv. 2 2 Sono ammessi ai corsi per giovani tiratori gli Svizzeri a partire dall’anno in cui compiono 15 anni e fino all’entrata nella scuola reclute, ma al più tardi fino all’anno in cui compiono 20 anni.
Art. 25 Abrogato
Art. 31 cpv. 2 2 L’Aggruppamento Difesa vigila sul tiro fuori del servizio ed emana le istruzioni necessarie.
Art. 38 lett. b Le società di tiro ricevono annualmente dalla Confederazione: b. la munizione d’ordinanza, al prezzo d’acquisto stabilito dal DDPS;
Art. 40 cpv. 3 3 È considerato partecipante conformemente al capoverso 2 soltanto chi esegue gli esercizi federali con il fucile d’assalto 90, la pistola 75 oppure, se ne è equipaggiato, con il fucile d’assalto 57, la pistola 49 o la pistola 03.
Art. 41 Prezzo della munizione 1 La munizione d’ordinanza per gli esercizi facoltativi di tiro fuori del servizio può essere consegnata a un prezzo inferiore rispetto al prezzo d’acquisto. 2 Il prezzo di vendita della munizione d’ordinanza per armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco è stabilito dal DDPS.
Art. 44 Contributo per lo sport 1 Per l’attività delle associazioni nazionali di tiratori, allo scopo di sostenere l’istruzione al tiro, sulla munizione d’ordinanza venduta può essere riscosso un contributo per lo sport di cinque centesimi al massimo per cartuccia.
4 RS 514.54
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2 Alla fine dell’anno, l’Aggruppamento Difesa provvede a versare alle associazioni nazionali di tiratori gli importi loro destinati, dedotte una tassa d’incasso e le im- poste.
Art. 50 Provvedimenti contro i monitori di tiro e i monitori dei giovani tiratori 1 L’Aggruppamento Difesa revoca il riconoscimento ai monitori di tiro e ai monitori dei giovani tiratori che omettono di frequentare un corso di ripetizione, sono soggetti a una limitazione in materia di consegna di armi in prestito oppure violano in altro modo le prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio. 2 Se revoca il riconoscimento quale monitore di tiro o monitore dei giovani tiratori, l’Aggruppamento Difesa revoca la corrispondente assegnazione all’esercito.
II L’allegato è abrogato.
III L’ordinanza del 2 luglio 20085 sulle armi è modificata come segue:
Art. 23 cpv. 4 4 La società di tiro provvede alla custodia delle armi secondo l’articolo 5 capo- verso 1 lettere b e c dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro, prestate a persone che non hanno ancora compiuto 17 anni.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
18 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RS 514.541
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