Lexipedia

AS 2015 5699

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

del 4 dicembre 2015

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29, 30a lettera c, 30b capoverso 1, 30c capoverso 3, 30d lettera a, 30h capoverso 1, 39 capoverso 1, 45 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre

19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);

visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 16 lettera c e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque, ordina:

Capitolo 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo Lo scopo della presente ordinanza è di: a. proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi nonché le acque, il suolo e l’aria dagli effetti dannosi o molesti causati dai rifiuti; b. limitare preventivamente il carico dei rifiuti sull’ambiente; c. incoraggiare un’utilizzazione sostenibile delle materie prime naturali rici- clando i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente.

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza regola la prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché la costruzione e l’esercizio degli impianti per i rifiuti. Sono fatte salve le prescrizioni particolari concernenti determinati tipi di rifiuti contenute in altre leggi e ordinanze federali.

Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. rifiuti urbani: i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze con- tenute e di proporzioni quantitative;

RS 814.600

5700

O sui rifiuti RU 2015

Capitolo 2: Pianificazione e resoconto

Art. 4 Piano di gestione dei rifiuti 1 I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare: a. le misure per prevenire la formazione di rifiuti; b. le misure per riciclare i rifiuti; c. il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni; d. il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche); e. i comprensori di raccolta necessari. 2 I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in partico- lare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere ce, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali. 3 Ogni cinque anni i Cantoni verificano e, se necessario, aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti. 4I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) il piano di gestione dei rifiuti e le rielaborazioni integrali dello stesso.

Art. 5 Coordinamento con la pianificazione del territorio 1 Nella loro pianificazione direttrice i Cantoni tengono conto delle implicazioni a livello territoriale del piano di gestione dei rifiuti. 2 Nei loro piani direttori i Cantoni trascrivono le ubicazioni delle discariche previste nel piano di gestione delle discariche e provvedono alla delimitazione delle necessa- rie zone d’utilizzazione.

Art. 6 Resoconto 1 A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indica- zioni seguenti e li sottopongono all’UFAM: a. la quantità dei tipi di rifiuti di cui all’allegato 1 smaltiti sul loro territorio; b. gli impianti per i rifiuti di rifiuti edili, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti; c. gli altri impianti per i rifiuti, presenti sul loro territorio, nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) può aggiornare i tipi di rifiuti di cui all’allegato 1 in conformità con lo stato degli sviluppi in ambito tecnico.

5701

O sui rifiuti RU 2015

3 I Cantoni presentano ogni cinque anni all’UFAM un rapporto sull’esercizio e sulla situazione delle discariche che si trovano sul loro territorio. Il rapporto contiene in particolare le informazioni seguenti: a. la quantità e la tipologia di rifiuti depositati e il volume restante delle disca- riche esistenti; b. in caso di nuove discariche o di modifiche di opere di costruzione relative a discariche, la prova che gli impianti delle opere di costruzione soddisfano i requisiti riportati nell’allegato 2 numeri 2.1–2.4; c. eventualmente, le misure di cui all’articolo 53 capoverso 4 volte a prevenire potenziali effetti dannosi o molesti delle discariche sull’ambiente.

Capitolo 3: Prevenzione, riciclaggio e deposito di rifiuti Sezione 1: Prescrizioni generali

Art. 7 Informazione e consulenza 1 I servizi della protezione dell’ambiente forniscono informazioni e consulenza ai privati e alle autorità in merito alle modalità per prevenire la formazione di rifiuti o per smaltirli. Tra le altre cose, li informano in merito al riciclaggio e alle misure atte a prevenire che piccole quantità di rifiuti siano gettate o abbandonate per terra. 2 Sulla base dei resoconti dei Cantoni (art. 6 cpv. 1), l’UFAM pubblica rapporti sulle quantità di rifiuti smaltite a livello nazionale e sugli impianti per i rifiuti presenti in Svizzera.

Art. 8 Formazione In collaborazione con i Cantoni e con le organizzazioni del mondo del lavoro, la Confederazione provvede affinché la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono attività legate allo smaltimento dei rifiuti siano conformi allo stato della tecnica.

Art. 9 Divieto di mischiare I rifiuti non possono essere mischiati tra loro né con sostanze additive se l’opera- zione serve essenzialmente a diminuire mediante diluizione il tenore in sostanze nocive nei rifiuti e adempiere così prescrizioni sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito.

Art. 10 Obbligo di trattamento termico I rifiuti urbani e i rifiuti di composizione analoga, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili, nonché gli altri rifiuti combustibili devono essere sottoposti a trattamento termico in impianti idonei, a condizione che non sia possi- bile riciclarli.

5702

O sui rifiuti RU 2015

Sezione 2: Prevenire la formazione di rifiuti

Art. 11

1 L’UFAM e i Cantoni promuovono la prevenzione della formazione di rifiuti me-

diante misure idonee come la sensibilizzazione e l’informazione della popolazione e delle imprese. In tale contesto, collaborano con le organizzazioni dell’economia interessate.

2 Chi fabbrica prodotti deve impostare i processi di produzione in modo conforme

allo stato della tecnica al fine di prevenire il più possibile la formazione di rifiuti e ridurre al minimo le sostanze nocive per l’ambiente contenute in tali rifiuti.

Sezione 3: Riciclaggio di rifiuti

Art. 12 Obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica 1 Il contenuto energetico o materiale dei rifiuti dev’essere riciclato se il riciclaggio garantisce un minor inquinamento dell’ambiente rispetto: a. ad altri metodi di smaltimento; e b. alla fabbricazione di nuovi prodotti o al reperimento di altri combustibili.

2 Il riciclaggio dev’essere effettuato secondo metodi conformi allo stato della

tecnica.

Art. 13 Rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga 1 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possi- bile raccolte separatamente e riciclate.

2 I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente:

a. i rifiuti speciali provenienti delle economie domestiche; b. i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell’impresa fino a

20 kg per fornitura da imprese con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno.

3I Cantoni provvedono a predisporre l’infrastruttura necessaria per adempiere quanto prescritto ai capoversi 1 e 2, istituendo in particolare centri di raccolta. Ove necessario, provvedono inoltre a eseguire raccolte a intervalli regolari. 4 Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e riciclare le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono compara- bili ai rifiuti urbani.

5703

O sui rifiuti RU 2015

Art. 14 Rifiuti biogeni 1Irifiuti biogeni devono essere riciclati esclusivamente come materiale oppure mediante fermentazione, a condizione che: a. vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro conte- nuto di sostanze nutritive e sostanze nocive; b. siano stati raccolti separatamente; e c. il loro riciclaggio non sia vietato da altre prescrizioni del diritto federale. 2 I rifiuti biogeni che non devono essere riciclati secondo quanto disposto nel capo- verso 1 devono essere avviati, ove possibile e opportuno, al recupero energetico o sottoposti a trattamento termico in impianti idonei. In tale contesto, ne deve essere sfruttato il contenuto energetico.

Art. 15 Rifiuti contenenti fosforo 1 Il fosforo contenuto nelle acque di scarico comunali, nei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico o dalle ceneri risultanti dal trattamento termico di tali fanghi di depurazione dev’essere recuperato e riciclato. 2 Il fosforo presente nelle farine animali e ossee dev’essere riciclato, sempre che tali farine non siano impiegate come alimenti per animali. 3 Se il residuo fosforico viene impiegato come concime, le sostanze nocive prodotte dal processo di recupero del fosforo devono essere eliminate in misura tale da fare in modo che il concime soddisfi i requisiti di cui all’allegato 2.6 numero 2.2 dell’ordi- nanza del 18 maggio 20054 concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim).

Art. 16 Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili

1 In caso di lavori di costruzione, nell’ambito della domanda di autorizzazione

edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernen- ti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che: a. saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure b. i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l’ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto.

2 Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei

lavori di costruzione, su richiesta dell’autorità preposta al rilascio dell’autorizza- zione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate.

4 RS 814.81

5704

O sui rifiuti RU 2015

Art. 17 Separazione dei rifiuti edili 1 Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devo- no essere separati nel modo seguente: a. il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, il più possibile in base alla tipologia; b. il materiale di scavo e di sgombero non inquinato, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 e il mate- riale di scavo e di sgombero restante, il più possibile in base alla tipologia; c. l’asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale prove- niente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni e il gesso, il più possibile in base alla tipologia; d. altri rifiuti che possono essere riciclati come vetro, metallo, legno e materie plastiche, il più possibile in base alla tipologia; e. i rifiuti combustibili che non sono riciclabili; f. altri rifiuti. 2 Se le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri rifiuti edili sul can- tiere, la separazione deve avvenire in impianti idonei. 3 L’autorità può esigere la separazione di ulteriori categorie se, così facendo, è possibile riciclare altre parti dei rifiuti.

Art. 18 Suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore 1 Il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore dev’essere riciclato nella misura più completa possibile, se: a. in ragione delle sue caratteristiche, si presta al riciclaggio previsto; b. è conforme ai valori indicativi di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 1° luglio 19985 contro il deterioramento del suolo (O suolo); e c. non contiene sostanze estranee né organismi alloctoni invasivi.

2 Ilriciclaggio del suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore

dev’essere effettuato conformemente agli articoli 6 e 7 O suolo.

Art. 19 Materiale di scavo e di sgombero 1 Il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1 (materiale di scavo e di sgombero non inquinato) dev’essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente: a. come materiale da costruzione, in cantieri o discariche; b. come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione;

5 RS 814.12

5705

O sui rifiuti RU 2015

c. per il riempimento dei siti di estrazione di materiali; oppure d. per modificazioni del terreno autorizzate. 2 Nella misura del possibile, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 dev’essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente: a. come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione legati con leganti idraulici o bituminosi; b. come materiale da costruzione in discariche di tipo BE; c. come materia prima sostitutiva per la fabbricazione di clinker di cemento; d. per i lavori del genio civile, sul sito inquinato da rifiuti in cui si accumula il materiale, a condizione che quest’ultimo sia trattato, se necessario, sul sito stesso; è fatto salvo l’articolo 3 dell’ordinanza del 26 agosto 1998 6 sui siti contaminati (OSiti).

3 Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i

requisiti di cui all’allegato 3 numero 2. Fa eccezione il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5 numero 2.3: a. come materiale da costruzione in discariche di tipo CE; oppure b. nell’ambito del risanamento del sito inquinato in cui è prodotto il materiale; se necessario, il trattamento del materiale dev’essere effettuato sul sito stesso o nelle sue immediate vicinanze.

Art. 20 Rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione 1 L’asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato e i cocci di mattoni devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione.

2 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg non

dev’essere sottoposto a riciclaggio.

3 Il calcestruzzo di demolizione dev’essere riciclato, nella misura più completa

possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione oppu- re come materiale da costruzione nelle discariche.

Art. 21 Frazione leggera derivante dalla frantumazione di rifiuti metallici Dalla frazione più leggera ricavata dalla frantumazione di rottami metallici (frazione leggera) devono essere rimossi e riciclati i pezzi di metallo.

6 RS 814.680

5706

O sui rifiuti RU 2015

Art. 22 Fanghi dei pozzetti stradali e residui della pulizia stradale 1 Dai fanghi dei pozzetti stradali e dai residui della pulizia stradale aventi una com- posizione prevalentemente minerale devono essere separate e riciclate le frazioni riciclabili come pietrisco, sabbia e ghiaia. 2 Le parti restanti dei residui della pulizia stradale di cui al capoverso 1 e altri residui della pulizia stradale che contengono rifiuti urbani, altri rifiuti di composizione analoga o una frazione consistente di materiale biogeno devono essere sottoposti a un trattamento termico in impianti idonei.

Art. 23 Scorie di forni elettrici Previa autorizzazione delle autorità cantonali, le scorie di forni elettrici possono essere riciclate soltanto se: a. il riciclaggio è effettuato nell’ambito di lavori del genio civile e avviene sot- to forma di legante idraulico o bituminoso, oppure al di sotto di una super- ficie impermeabile; b. le scorie derivano dalla fabbricazione, posteriore al 1989, di acciai non legati o bassolegati.

Art. 24 Riciclaggio di rifiuti nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo 1 I rifiuti possono essere impiegati come materie prime, come sostanze di correzione della farina cruda, come combustibili oppure come costituenti secondari o aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo, se soddisfano i requisiti di cui all’allegato 4. Non è tuttavia ammesso impiegare come materie prime o combu- stibili i rifiuti urbani misti o rifiuti misti raccolti e separati a posteriori. 2 Le polveri provenienti dai filtri per la ventilazione di impianti per la fabbricazione di clinker di cemento devono essere riciclate come costituenti secondari nella maci- nazione di clinker di cemento o come aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento. In tale contesto, il tenore di metalli pesanti del cemento prodotto non può superare i valori limite riportati nell’allegato 4 numero 3. 2.

Sezione 4: Deposito di rifiuti

Art. 25 1 I rifiuti possono essere depositati nelle discariche soltanto se soddisfano i requisiti di cui all’allegato 5. Le autorizzazioni di realizzazione e d’esercizio possono conte- nere ulteriori restrizioni.

2 Se le discariche prevedono più compartimenti delimitati mediante misure di

costruzione, per ogni compartimento valgono i requisiti in materia di deposito di rifiuti applicabili alle singole tipologie di compartimento. 3 I rifiuti liquidi, esplosivi, infettivi e combustibili non possono essere depositati in discarica.

5707

O sui rifiuti RU 2015

Capitolo 4: Impianti per i rifiuti Sezione 1: Prescrizioni generali

Art. 26 Stato della tecnica 1 La costruzione e l’esercizio degli impianti per i rifiuti devono avvenire conforme- mente allo stato della tecnica. 2 Ogni dieci anni, i detentori di impianti per i rifiuti devono controllare se l’impianto è conforme allo stato della tecnica e procedere agli adeguamenti necessari.

Art. 27 Esercizio

1 I detentori di impianti per i rifiuti devono:

a. garantire l’esercizio degli impianti in modo tale che questi abbiano meno effetti dannosi o molesti possibili sull’ambiente; b. controllare i rifiuti al momento della ricezione e garantire che negli impianti vengano smaltiti soltanto rifiuti autorizzati; c. smaltire in modo rispettoso dell’ambiente i residui provenienti dagli impian- ti; d. garantire che, in sede di smaltimento, il contenuto energetico dei rifiuti venga sfruttato il più possibile; e. tenere un elenco delle quantità di rifiuti prese in consegna in base alle cate- gorie riportate nell’allegato 1 nell’impianto, indicandone l’origine, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all’autorità; f. garantire che essi e il loro personale possiedano le conoscenze necessarie all’esercizio corretto degli impianti e fornire all’autorità, su sua richiesta, i corrispondenti certificati di formazione e formazione continua; g. a intervalli regolari, controllare gli impianti, farvi eseguire i lavori di manu- tenzione necessari e verificare in particolare, attraverso misurazioni delle emissioni, se vengono rispettati i requisiti della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque; h. nel caso di impianti mobili, garantire che vengano trattati soltanto i rifiuti prodotti nel luogo in cui è utilizzato l’impianto. 2 I detentori di impianti per i rifiuti nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti devono allestire un regolamento operativo in cui sono concretizzati in particolare i requisiti che deve soddisfare l’esercizio degli impianti. Il regolamento è sottoposto per parere all’autorità.

Art. 28 Sorveglianza e rimozione di difetti 1 L’autorità controlla periodicamente se gli impianti per i rifiuti soddisfano le pre- scrizioni in materia ambientale.

5708

O sui rifiuti RU 2015

2 Se constata un difetto, l’autorità ingiunge al detentore dell’impianto di porvi rime- dio entro un congruo termine.

Sezione 2: Depositi intermedi

Art. 29 Costruzione

1 La costruzione di depositi intermedi è consentita se:

a. il deposito è sistemato su una superficie impermeabile oppure se vi viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; b. viene mantenuta una distanza di 2 m dal livello freatico più alto; c. le installazioni garantiscono che l’acqua di scarico di superfici impermeabili possa essere raccolta, evacuata e, se necessario, trattata. 2 Non è ammesso costruire depositi intermedi presso discariche di tipo A. Il deposito intermedio di rifiuti presso altri tipi di discariche deve essere separato in modo chiaramente visibile dal deposito di rifiuti. I requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e c non si applicano ai depositi intermedi situati presso discariche di tipo B.

Art. 30 Esercizio 1 I rifiuti possono essere depositati in depositi intermedi per cinque anni al massimo. Alla scadenza di questo termine l’autorità può prolungare una volta il deposito intermedio per altri cinque anni al massimo se si produce la prova che, durante il periodo precedente non è stata trovata una possibilità di smaltimento idonea. 2 I rifiuti fermentescibili o putrescibili, in particolare le frazioni fermentescibili e putrescibili dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, non possono essere deposi- tati in depositi intermedi. Fanno eccezione: a. gli scarti verdi di giardini; b. i rifiuti destinati al compostaggio o alla fermentazione in impianti di compo- staggio e di fermentazione per sei mesi al massimo; c. i rifiuti pressati in balle depositati in impianti per il trattamento termico di rifiuti fermentescibili o putrescibili e in discariche dei tipi CE. 3 Se le possibilità di smaltire i rifiuti sono limitate, l’autorità può autorizzare il deposito intermedio di rifiuti fermentescibili o putrescibili non pressati in balle e destinati al trattamento termico per tre mesi al massimo. 4 Possono essere depositati in depositi intermedi sistemati presso discariche i rifiuti seguenti: a. discariche di tipo B: rifiuti di cui è ammesso il deposito in discarica in disca- riche di tipo A e B; b. discariche di tipo C: rifiuti di cui è ammesso il deposito in discariche di tipo AC e rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle;

5709

O sui rifiuti RU 2015

c. discariche di tipo D: rifiuti di cui è ammesso il deposito in discariche di tipo A, B e D e rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle; d. discariche di tipo E: rifiuti di cui è ammesso il deposito in discariche di tipo A, B ed E e rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle.

Sezione 3: Impianti per il trattamento termico dei rifiuti

Art. 31 Costruzione Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere sistemati se le installazioni garantiscono che: a. non fuoriescano gas di scarico diffusi; b. negli impianti in cui sono trattati rifiuti liquidi aventi un punto d’infiammabilità inferiore a 55 °C e rifiuti speciali infettivi, tali rifiuti pos- sano essere separati dagli altri e immessi il più direttamente possibile nell’area in cui avviene il trattamento termico.

Art. 32 Esercizio 1 Negli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere trattati soltanto i rifiuti che si prestano al trattamento eseguito.

2 I detentori degli impianti devono fare in modo che:

a. almeno il 55 per cento del contenuto energetico di rifiuti urbani e di rifiuti di composizione analoga venga impiegato al di fuori degli impianti; b. in sede di trattamento, i composti organici alogenati si scompongano per quanto possibile completamente e se ne formi nuovamente una quantità minima; c. i rifiuti speciali che contengono più dell’uno per cento in peso di composti organici alogenati vengano trattati per almeno due secondi a una temperatura minima di 1100° C; d. i rifiuti liquidi aventi un punto d’infiammabilità inferiore a 55° C e i rifiuti speciali infettivi siano separati dagli altri rifiuti e immessi il più direttamente possibile nell’area in cui avviene il trattamento termico; e. le scorie contengano al massimo una frazione non incenerita pari al due per cento del peso misurata come carbonio organico totale (COT); f. nel caso di un difetto di funzionamento, venga portato a termine il trattamen- to termico dei rifiuti che si trovano nell’area in cui avviene tale trattamento; g. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di compo- sizione analoga, dalle ceneri dei filtri vengano recuperati i metalli.

5710

O sui rifiuti RU 2015

Sezione 4: Impianti di compostaggio e di fermentazione

Art. 33 Costruzione

1 Gli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni

anno più di 100 t di rifiuti devono essere sistemati su una superficie impermeabile; è fatta eccezione per le ubicazioni destinate ai cumuli di compost ai margini dei cam- pi. Una simile ubicazione dev’essere utilizzata al massimo una volta nell’arco di tre anni e per un anno al massimo.

2 Le installazioni devono garantire che:

a. l’acqua di scarico di superfici impermeabili può essere raccolta, evacuata e, se necessario, trattata; b. l’aria di scarico prodotta in ambienti chiusi può, se necessario, essere tratta- ta; c. le emissioni di gas climalteranti possono essere prevenute o ridotte mediante misure idonee.

3 Negli impianti dev’essere disponibile o dev’essere garantita per contratto una

capacità di deposito di almeno tre mesi per il compost e il digestato solido e di almeno cinque mesi per il digestato liquido. L’autorità può prescrivere una capacità di deposito superiore per gli impianti ubicati in regioni di montagna o esposti a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale.

Art. 34 Esercizio 1 Negli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 t di rifiuti possono essere decomposti o fatti fermentare soltanto i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive e sostanze nocive, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del 10 gennaio 20017 sui concimi (OCon). Non devono soddisfare il requisito dell’idoneità al riciclaggio come concime i rifiuti destinati alla cofermenta- zione in impianti di depurazione delle acque di scarico. 2I rifiuti biogeni imballati possono essere decomposti o fatti fermentare negli impianti di compostaggio e di fermentazione di cui al capoverso 1, al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico, se l’imballaggio: a. è biodegradabile e può essere sottoposto al trattamento in questione; oppure b. può essere rimosso il più completamente possibile prima o durante la decomposizione o la fermentazione. 3 Per il resto si applicano le prescrizioni dell’OCon e della ORRPChim 8 concernenti il compost e il digestato.

7 RS 916.171 8 RS 814.81

5711

O sui rifiuti RU 2015

Sezione 5: Discariche

Art. 35 Tipi di discariche

1 È possibile la realizzazione e l’esercizio dei seguenti tipi di discariche:

a. tipo A per rifiuti di cui all’allegato 5 numero 1; b. tipo B per rifiuti di cui all’allegato 5 numero 2; c. tipo C per rifiuti di cui all’allegato 5 numero 3: d. tipo D per rifiuti di cui all’allegato 5 numero 4; e. tipo E per rifiuti di cui all’allegato 5 numero 5.

2 Le discariche possono contenere compartimenti di vario tipo conformemente al

capoverso 1.

3 Se le discariche contengono più compartimenti, ogni compartimento deve soddi-

sfare i requisiti applicabili per il rispettivo tipo.

Art. 36 Ubicazione di discariche e relative opere di costruzione 1 All’ubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione si applicano i requisiti di cui all’allegato 2. 2 Le discariche di tipo E non possono essere sotterranee. Altre discariche possono essere sotterranee, previa approvazione dell’UFAM, se: a. i rifiuti sono depositati in cavità stabili fino alla fine della fase di manuten- zione postoperativa; b. si fornisce la prova che le discariche, con eccezione di quelle di tipo A, non possono essere nocive per l’ambiente fino al termine della fase di manuten- zione postoperativa; c. trattandosi di discariche di tipo D, vi sono depositate esclusivamente scorie provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga e viene impedita la formazione di gas mediante misu- re idonee. 3 Se secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque è ammes- so modificare il tracciato di un corso d’acqua per realizzare una discarica: a. il corso d’acqua dev’essere fatto defluire intorno alla discarica; b. dev’essere garantito che non vi siano infiltrazioni all’interno della discarica.

Art. 37 Grandezza minima

1 Le discariche devono avere un volume utile di almeno:

a. tipo A: 50 000 m3; b. tipi B e C: 100 000 m3; c. tipi D ed E: 300 000 m3.

5712

O sui rifiuti RU 2015

2 Se le discariche contengono più compartimenti, per la grandezza complessiva della discarica fa stato il tipo di compartimento con il maggiore volume utile minimo.

3 Previa approvazione dell’UFAM, le autorità cantonali possono autorizzare la

realizzazione di discariche con un volume inferiore se opportuno in considerazione delle condizioni geografiche.

Art. 38 Obbligo d’autorizzazione

1 Chi intende realizzare una discarica o un compartimento dev’essere titolare di

un’autorizzazione di realizzazione rilasciata dall’autorità cantonale. 2 Chi intende assicurare l’esercizio di una discarica o un compartimento dev’essere titolare di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dall’autorità cantonale.

Art. 39 Autorizzazione di realizzazione 1 L’autorità cantonale rilascia un’autorizzazione di realizzazione per una discarica o un compartimento se: a. il fabbisogno in termini di volume della discarica e l’ubicazione della disca- rica figurano nel piano di gestione dei rifiuti; b. sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 36 concernenti l’ubicazione del- le discariche e le relative opere di costruzione.

2 L’autorità cantonale stabilisce nell’autorizzazione di realizzazione:

a. il tipo di discarica o di compartimento; b. un’eventuale limitazione dei rifiuti ammessi secondo l’allegato 5; c. altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.

Art. 40 Autorizzazione d’esercizio 1 L’autorità cantonale rilascia un’autorizzazione per l’esercizio di una discarica o di un compartimento se: a. le opere di costruzione relative alla discarica sono state realizzate confor- memente ai piani d’esecuzione approvati; b. è presente un regolamento operativo secondo l’articolo 27 capoverso 2; e c. è presente un piano preliminare in vista della chiusura ed è fornita la prova della copertura dei costi per la chiusura secondo tale piano nonché per la fase postoperativa che si renderà presumibilmente necessaria. 2 L’autorità cantonale verifica che le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera a siano rispettate basandosi sulla documentazione fornita dal richiedente e controllando in loco le opere di costruzione relative alla discarica.

3 L’autorità cantonale stabilisce nell’autorizzazione d’esercizio:

a. il tipo di discarica o compartimento;

5713

O sui rifiuti RU 2015

b. gli eventuali comprensori di raccolta; c. eventuali limitazioni dei rifiuti ammessi secondo l’allegato 5; d. le misure da adottare per rispettare i requisiti relativi all’esercizio con- formemente all’articolo 27 capoverso 1, in particolare la frequenza dei con- trolli; e. la sorveglianza dell’acqua d’infiltrazione raccolta e, se necessario, delle acque sotterranee di cui all’articolo 41; f. se del caso, i controlli dei dispositivi di captazione e smaltimento dei biogas e le analisi dei gas della discarica conformemente all’articolo 53 capo- verso 5; g. altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque. 4 L’autorità cantonale limita la durata dell’autorizzazione d’esercizio a cinque anni al massimo.

Art. 41 Sorveglianza dell’acqua d’infiltrazione raccolta e delle acque sotterranee 1 I detentori di discariche devono esaminare l’acqua d’infiltrazione raccolta almeno due volte all’anno.

2 I detentori di discariche devono esaminare almeno due volte all’anno anche le

acque sotterranee se si rende necessario sorvegliarle allo scopo di proteggere le acque in ragione delle condizioni idrogeologiche. Nel caso di discariche di tipo A è necessario sorvegliare le acque sotterranee soltanto se queste si trovano sopra acque sotterranee utilizzabili oppure nelle zone limitrofe indispensabili alla loro prote- zione. 3 Se è necessario sorvegliare le acque sotterranee conformemente al capoverso 2, i detentori di discariche devono prevedere punti di campionamento di acque sotterra- nee nelle immediate vicinanze della discarica o del compartimento e più precisamen- te, se possibile, tre punti a valle e uno a monte della discarica. 4 I detentori di discariche devono documentare gli esami e fornire all’autorità la documentazione.

Art. 42 Progetto di chiusura definitiva 1 Fra i tre anni e i sei mesi antecedenti gli ultimi depositi di rifiuti, il detentore di una discarica o di un compartimento sottopone all’autorità cantonale, per approvazione, un progetto concernente l’esecuzione dei lavori da realizzare in vista della chiusura della discarica o del compartimento.

2 L’autorità cantonale approva il progetto se:

a. esso soddisfa i requisiti di cui all’allegato 2 numero 2.5 in termini di chiusu- ra definitiva della superficie;

5714

O sui rifiuti RU 2015

b. viene garantito che, durante la fase di manutenzione postoperativa, siano soddisfatti i requisiti di cui all’allegato 2 numeri 2.12.4 stabiliti per gli impianti; c. esso prevede le misure di cui all’articolo 53 capoverso 4 eventualmente necessarie per prevenire effetti dannosi o molesti delle discariche sull’am- biente.

Art. 43 Manutenzione postoperativa

1 La fase di manutenzione postoperativa di una discarica o di un compartimento

inizia dopo la chiusura definitiva della discarica o del compartimento e dura 50 anni. L’autorità cantonale riduce la durata se non sono più da attendersi effetti dannosi o molesti sull’ambiente. La fase di manutenzione postoperativa dura tuttavia almeno: a. cinque anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo A e B; b. 15 anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo C, D ed E. 2 Durante tutta la fase di manutenzione postoperativa il detentore della discarica o del compartimento deve garantire che: a. gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’allegato 2 numeri 2.1–2.4 e siano sottoposti a controlli e manutenzione periodici; b. le acque sotterranee, l’acqua d’infiltrazione raccolta e i gas della discarica vengano controllati se sono necessari controlli conformemente agli articoli

41 e 53 capoverso 5.

3 Per cinque anni dopo la chiusura definitiva della discarica o del compartimento, il detentore deve provvedere affinché venga sorvegliata la fertilità del suolo in superfi- cie. 4 In concomitanza con l’ultima autorizzazione d’esercizio di una discarica o di un compartimento l’autorità cantonale stabilisce la durata della manutenzione postope- rativa e gli obblighi dei detentori della discarica conformemente ai capoversi 2 e 3. Può esonerare le discariche o i compartimenti di tipo A dal soddisfare i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3.

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 44 Competenze della Confederazione e dei Cantoni 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribui- ti alla Confederazione. 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in questo contesto anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio fede- rale e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono fatte salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.

5715

O sui rifiuti RU 2015

Art. 45 Geoinformazione L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base secondo la presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio

20089 sulla geoinformazione.

Art. 46 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM L’UFAM elabora un aiuto all’esecuzione ai fini dell’attuazione della presente ordi- nanza e, in particolare, sullo stato della tecnica in materia di smaltimento di rifiuti. In tale contesto, collabora con gli uffici federali e i Cantoni interessati nonché le organizzazioni dell’economia interessate.

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 47 L’ordinanza tecnica del 10 dicembre 199010 sui rifiuti è abrogata.

Art. 48 La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 6.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 49 Rifiuti urbani

1 Gli articoli 3 lettera a e 13 capoverso 4 si applicano dal 1° gennaio 2019.

2 Fino al 31 dicembre 2018 sono considerati rifiuti urbani quelli che provengono

dalle economie domestiche e altri rifiuti di composizione analoga.

Art. 50 Resoconto L’obbligo di presentare un resoconto secondo l’articolo 6 vige dal 1° gennaio 2019.

Art. 51 Rifiuti contenenti fosforo L’obbligo di recuperare il fosforo dai rifiuti secondo l’articolo 15 vige dal 1° gen- naio 2026.

9 RS 510.620 10 RU 1991 169 628, 1993 3022, 1996 905, 1998 2261, 2000 703, 2004 3079, 2005 2695 4199, 2007 2929 4477, 2008 2809 4771, 2009 6259, 2011 2699

5716

O sui rifiuti RU 2015

Art. 52 Asfalto di demolizione 1 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere riciclato per lavori di costruzione fino al 31 dicembre 2025 se: a. il tenore di PAH è di massimo 1000 mg PAH al kg e viene miscelato con altri materiali in modo tale da contenere a massimo 250 mg PAH al kg al momento del riciclaggio; oppure b. previa autorizzazione dell’autorità cantonale, l’asfalto di demolizione viene impiegato in modo tale da non produrre emissioni di PAH. L’autorità canto- nale registra il tenore esatto di PAH nell’asfalto di demolizione e l’ubica- zione in cui avviene il riciclaggio e conserva le informazioni per almeno

25 anni.

2 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere depositato in una discarica di tipo E fino al 31 dicembre 2025.

Art. 53 Discariche e compartimenti esistenti 1 Le discariche e i compartimenti messi in esercizio prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere mantenuti in esercizio se i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio conformemente all’articolo 40 sono soddi- sfatti entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 2 Entro e non oltre il 31 dicembre 2020 l’autorità cantonale valuta se le discariche e i compartimenti possono avere effetti dannosi o molesti per l’ambiente o se tali effetti possono presumibilmente manifestarsi nell’arco di 50 anni dalla loro chiusura defi- nitiva (valutazione della pericolosità). A tal fine, i detentori delle discariche forni- scono all’autorità le basi necessarie.

3 Le discariche e i compartimenti che secondo la valutazione della pericolosità

possono avere effetti dannosi o molesti sull’ambiente o rappresentano un pericolo concreto in tal senso non possono essere mantenuti in esercizio finché non sono stati risanati secondo le prescrizioni dell’OSiti11. 4 Le discariche e i compartimenti che secondo la valutazione della pericolosità avranno effetti dannosi o molesti sull’ambiente nell’arco di 50 anni o rappresentano un pericolo concreto in tal senso possono essere mantenuti in esercizio se i potenzia- li effetti sono prevenuti mediante apposite misure. 5 Il detentore di una discarica o di un compartimento esistente dotato di un dispositi- vo per la captazione e lo smaltimento dei biogas deve fare controllare periodicamen- te questo dispositivo da una persona qualificata fino al termine del periodo d’esercizio e fare analizzare i gas della discarica almeno due volte all’anno.

Art. 54 Altri impianti per i rifiuti esistenti 1 Gli impianti per i rifiuti diversi da discariche e compartimenti entrati in esercizio prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono soddisfare i requisiti della presente ordinanza che riguardano adeguamenti edilizi entro e non oltre il

11 RS 814.680

5717

O sui rifiuti RU 2015

31 dicembre 2020. I requisiti restanti si applicano a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 3. 2 L’obbligo di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera a di impiegare almeno il 55 per cento del contenuto energetico di rifiuti urbani e di rifiuti di composizione analoga in impianti per il trattamento termico vige dal 1° gennaio 2026. 3 L’obbligo di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g di recuperare i metalli dalle ceneri dei filtri di impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga vige dal 1° gennaio 2021. Fino a tal momento le ceneri dei filtri possono essere depositate, senza recupero dei metalli, in discariche o compar- timenti di tipo C se legate con leganti idraulici.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 55 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

4 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

5718

O sui rifiuti RU 2015

Allegato 1 (art. 6 cpv. 1 e 27 cpv. 1)

Tipi di rifiuti Codice Descrizione del rifiuto

Classe 1: rifiuti chimici

1101 Solventi non alogenati

1102 Solventi alogenati

1103 Residui di reazione chimici

1104 Oli per motori

1105 Altri oli tecnici (senza PCB)

1106 Oli contenenti PCB

1107 Catrame e rifiuti carboniosi

1108 Acidi e basi

1109 Emulsioni

1110 Pitture e vernici di scarto

1111 Adesivi e sigillanti di scarto

1112 Rifiuti esplosivi, munizioni

1113 Rifiuti salini

1114 Rifiuti fotografici e prodotti fotochimici

1115 Scarti di inchiostro

1116 Toner e polveri di rivestimento

1117 Catalizzatori

1118 Combustibili liquidi

1119 Gas in contenitori a pressione

1120 Biocidi, prodotti per la protezione del legno e prodotti chimici analoghi

1121 Altri rifiuti chimici speciali

1301 Altri prodotti chimici non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif Classe 2: rifiuti sanitari

2101 Rifiuti infettivi e a rischio di contaminazione

2102 Medicamenti scaduti e rifiuti farmaceutici solidi

2103 Rifiuti sanitari con pericolo di lesione

2104 Rifiuti non infettivi provenienti dal settore sanitario

2301 Rifiuti sanitari non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif

Classe 3: rifiuti metallici

3101 Cavi usati contenenti sostanze pericolose

3102 Altri rifiuti metallici speciali

3201 Cavi usati

3202 Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto

3301 Metalli provenienti dalla raccolta comunale

3302 Rifiuti metallici non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif

Classe 4: rifiuti minerali

4101 Materiale di scavo inquinato da sostanze pericolose

4102 Asfalto di demolizione con un tenore di oltre 1000 mg PAH al kg

4103 Rifiuti edili misti contenenti sostanze pericolose

4104 Rifiuti provenienti dall’estrazione di risorse naturali

4105 Rifiuti contenenti amianto

4106 Altri rifiuti minerali speciali

4107 Materiali refrattari

5719

O sui rifiuti RU 2015

Codice Descrizione del rifiuto

4201 Materiale di scavo inquinato non contenente sostanze pericolose12

4202 Asfalto di demolizione con un tenore di PAH al kg compreso tra 250 e

1000 mg

4203 Rifiuti edili misti e inquinati non contenenti sostanze pericolose

4301 Materiale di scavo non inquinato13

4302 Materiale di scavo lievemente inquinato14

4303 Calcestruzzo di demolizione

4304 Materiale di demolizione non separato

4305 Scarti di mattoni

4306 Gesso non inquinato

4307 Asfalto di demolizione con un tenore che non superi i 250 mg PAH al kg

4308 Materiale proveniente dal rifacimento di strade

4309 Rifiuti di vetro dalla raccolta comunale

4310 Altri rifiuti di vetro non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif 4311 Altri rifiuti minerali non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif

Classe 5: impianti, macchine, veicoli e accessori nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche

5101 Batterie al piombo e accumulatori al piombo

5102 Altre batterie e accumulatori

5103 Altre componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti PCB

5104 Componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti altre

sostanze pericolose

5105 Parti di veicoli e macchine

5201 Veicoli fuori uso

5202 Pneumatici fuori uso

5203 Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti clorofluorocarburi (CFC) parzialmente o completamente alogenati

5204 Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti

5301 Componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non soggette

all’obbligo di controllo secondo l’OTRif Classe 6: rifiuti biogeni 6201 Oli e grassi commestibili, esclusi quelli provenienti dalle raccolte comunali

6202 Rifiuti di legno contenenti sostanze pericolose

6203 Legno usato

6301 Legno allo stato naturale

6302 Scarti di legno

6303 Rifiuti biogeni provenienti dalla raccolta comunale

6304 Rifiuti biogeni provenienti dall’agricoltura, dall’industria e dall’artigianato Classe 7: fanghi e residui di trattamento

7101 Scorie e ceneri

7102 Residui prodotti dalla depurazione dei fumi

7103 Frazione leggera combustibile proveniente dalla frantumazione di rifiuti

metallici

7104 Assorbenti, materiali filtranti e materiali a scambio ionico

7105 Fanghi stradali e dei pozzetti

7106 Altri fanghi le acque di scarico industriali

7107 Fanghi oleosi e residui di trattamento

12 Materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3 numero 2. 13 Materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3 numero 1. 14 Materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3 numero 2.

5720

O sui rifiuti RU 2015

Codice Descrizione del rifiuto

7108 Altri residui di trattamento

7201 Materiale fine proveniente dalla selezione dei rifiuti edili

7301 Fanghi di depurazione provenienti dalla depurazione delle acque di scarico

comunali e fanghi delle fosse settiche 7302 Fanghi e residui di trattamento non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif

7303 Fanghi combustibili e altri residui di trattamento

7304 Materiale fine proveniente dal trattamento di rifiuti edili

Classe 8: altri tipi di rifiuti

8101 Rifiuti speciali provenienti dalla raccolta comunale

8301 Residui della pulizia stradale

8302 Residui di incendi

8303 Rifiuti di carta e cartone provenienti dalla raccolta comunale

8304 Altri rifiuti di carta e cartone

8305 Rifiuti di plastica provenienti dalla raccolta comunale

8306 Altri rifiuti di plastica

8307 Rifiuti tessili e abiti provenienti dalla raccolta comunale

8308 Altri rifiuti tessili e abiti

8309 Altri rifiuti combustibili provenienti dalla raccolta comunale

8310 Altri rifiuti combustibili

5721

O sui rifiuti RU 2015

Allegato 2 (art. 6 cpv. 3, 36 cpv. 1, 42 cpv. 2 e 43 cpv. 2)

Requisiti applicabili all’ubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione

1 Ubicazione di discariche

1.1 Protezione delle acque e pericoli naturali

1.1.1 Le discariche non possono essere sistemate né nelle zone di protezione delle acque sotterranee né nelle aree di protezione delle acque sotterranee. 1.1.2 Le discariche non possono trovarsi in una regione esposta a rischi di inonda- zione, di caduta di pietre, di smottamenti o d’erosione particolarmente gravi.

1.1.3 Le discariche e i compartimenti di tipo B, C, D ed E non possono trovarsi

sopra acque sotterranee utilizzabili né nelle zone limitrofe finalizzate alla lo- ro protezione. È fatta salva la realizzazione di una discarica o di un compar- timento di tipo B nella zona limitrofa di acque sotterranee utilizzabili. 1.1.4 Le discariche e i compartimenti di tipo A e B ubicati sopra acque sotterranee utilizzabili o nella zona limitrofa necessaria alla loro protezione devono tro- varsi ad almeno 2 m sopra il livello naturale massimo delle acque sotterranee calcolato su un periodo di dieci anni. Se nel caso di un impianto di ravvena- mento il livello delle acque sotterranee è più alto, è determinante quest’ultimo livello.

1.2 Sottosuolo

1.2.1 Il sottosuolo e l’area circostante della discarica, se necessario attraverso misure di costruzione, devono garantire la stabilità a lungo termine della di- scarica stessa ed escludere qualsiasi movimento di terreno in grado di com- promettere in particolare il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori di cui al numero 2. 1.2.2 Nel caso di discariche e compartimenti di tipo B sistemati nella zona limitro- fa di acque sotterranee utilizzabili e di discariche e compartimenti di tipo C, D ed E, lo spessore, l’omogeneità e la capacità di ritenzione di sostanze nocive del sottosuolo e dell’area circostante, se necessario attraverso l’ado- zione di misure tecniche atte a migliorarli, devono garantire che le acque sot- terranee non siano pregiudicate nemmeno a lungo termine. A tal fine, val- gono i requisiti minimi seguenti: a. nel caso di discariche e compartimenti di tipo B dev’essere presente una barriera geologica naturale spessa almeno 2 m e in larga parte omoge- nea, avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10 -7 m/s oppure il sottosuolo dev’essere integrato secondo le regole del genio civile con tre strati di materiale minerale omogeneo avente un coeffi- ciente di permeabilità medio k di 1,0 × 10 -8 m/s e uno spessore complessivo di 60 cm. Per l’integrazione del sottosuolo può essere uti-

5722

O sui rifiuti RU 2015

lizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1; b. nel caso di discariche di tipo C, D ed E, dev’essere presente una barriera geologica naturale spessa almeno 7 m e in larga parte omogenea, avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10 -7 m/s oppure una barriera geologica naturale spessa almeno 2 m e in larga parte omogenea, avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10 -7 m/s, integrata secondo le regole del genio civile con tre strati di materiale minerale omogeneo avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-9 m/s e uno spessore complessivo di 60 cm. Per l’integrazione del sottosuolo può essere utilizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1. 1.2.3 Nel caso di discariche e compartimenti di tipo C e D è possibile derogare ai requisiti di cui al numero 1.2.2 lettera b se: a. le discariche o i compartimenti non possono essere sistemati in ubica- zioni che soddisfano i requisiti di cui al numero 1.2.2 lettera b; b. le discariche o i compartimenti non sono sistemati in ubicazioni con rocce carbonatiche; e c. il sottosuolo è integrato secondo le regole del genio civile con tre strati di materiale minerale omogeneo avente un coefficiente di permeabilità medio k di 1,0 × 10-9 m/s e uno spessore complessivo di 80 cm. Per l’integrazione del sottosuolo può essere utilizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1.

1.2.4 L’osservanza di quanto disposto al numero 1.2.1 dev’essere provata median-

te indagini geotecniche e calcoli di assestamento che tengano conto dei rifiu- ti da depositare. L’osservanza di quanto disposto ai numeri 1.2.2 e 1.2.3 dev’essere provata mediante indagini geologiche e idrogeologiche.

2 Opere di costruzione relative alla discarica

2.1 Prescrizioni generali

2.1.1 Il dimensionamento e la scelta dei materiali dei dispositivi necessari devono garantire che essi funzionino correttamente fino al termine della fase di ma- nutenzione postoperativa. In tale contesto, occorre tenere conto dei processi fisici, chimici e biologici che si svolgono nella discarica durante la realizza- zione, l’esercizio e dopo la chiusura definitiva. 2.1.2. Le discariche e i compartimenti di tipo B ubicati nelle zone limitrofe delle acque sotterranee utilizzabili nonché le discariche e i compartimenti di tipo C, D ed E devono essere sistemati in modo tale che l’acqua di scarico scorra liberamente per gravità fino al luogo in cui è immessa nelle acque o nelle fognature pubbliche senza ristagnare.

5723

O sui rifiuti RU 2015

2.2 Impermeabilizzazione

2.2.1 Il fondo e i fianchi di discariche e compartimenti di tipo C, D ed E devono essere impermeabilizzati in modo da impedire, durante l’esercizio e fino alla fine della fase di manutenzione postoperativa, l’infiltrazione dell’acqua di scarico nel sottosuolo e consentire che l’acqua di scarico possa essere raccol- ta. A tal fine sono ammesse: a. un’impermeabilizzazione minerale avente uno spessore di almeno 80 cm e un coefficiente di permeabilità k inferiore o pari a 1  10-9 m/s e formata da almeno tre strati ognuno dei quali compattato e protetto individualmente contro l’essiccamento; b. un’impermeabilizzazione con un rivestimento di asfalto avente uno spessore di almeno 7 cm e posato su uno strato atto a fungere da fon- damenta e da legante nonché compattato in modo che l’indice di vuoto, determinato su un campione, non superi il 3 per cento; c. un’impermeabilizzazione in geomembrana avente uno spessore di al- meno 2,5 mm e posata su un’impermeabilizzazione minerale ai sensi della lettera a avente uno spessore di almeno 50 cm; d. altre impermeabilizzazioni se, mediante prove di laboratorio e prove eseguite sul posto, è dimostrato che sono almeno equivalenti a quelle delle lettere a–c. 2.2.2 La scelta e la realizzazione del tipo di impermeabilizzazione devono essere fatte tenendo conto delle caratteristiche del sottosuolo, della pendenza del fondo e dei fianchi della discarica e di quelle dello strato di drenaggio.

2.2.3 Per impermeabilizzazioni minerali può essere utilizzato soltanto materiale

minerale conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1. 2.2.4 L’efficienza dell’impermeabilizzazione dev’essere controllata e documentata durante la sua messa in opera e prima dell’inizio dell’esercizio.

2.3 Separazione dei compartimenti

2.3.1 La separazione dei compartimenti di tipo A e B deve garantire che non vi sia alcuna infiltrazione d’acqua dal compartimento di tipo B a quello di tipo A.

2.3.2 La separazione di compartimenti di cui almeno uno è di tipo C, D o E deve

garantire che non vi sia alcuno scambio di sostanze tra un compartimento e l’altro. Sono ammesse: a. separazioni minerali di uno spessore di 80 cm e un coefficiente di per- meabilità k inferiore o pari a 1  10-9 m/s; b. altre separazioni se mediante prove di laboratorio e prove eseguite sul posto è dimostrato che sono equivalenti a una separazione minerale secondo la lettera a.

2.3.3 Nella misura del possibile, le separazioni di compartimenti devono essere

verticali e i rifiuti meno soggetti ad assestamenti devono essere depositati nel compartimento inferiore.

5724

O sui rifiuti RU 2015

2.3.4 Per le separazioni minerali dei compartimenti può essere utilizzato soltanto materiale minerale conforme ai valori limite: a. di cui all’allegato 3 numero 1 lettera c, tra compartimenti di tipo A e altri compartimenti; b. di cui all’allegato 5 numero 2.3 lettere b e c, tra compartimenti di tipo B e compartimenti di tipo C, D ed E; c. di cui all’allegato 5 numero 4.4, tra compartimenti di tipo C, D ed E.

2.4 Drenaggio

2.4.1 I dispositivi per il drenaggio devono garantire che l’acqua d’infiltrazione venga raccolta ed evacuata. 2.4.2 Le discariche e i compartimenti di tipo A devono essere muniti di dispositivi per il drenaggio se questo procedimento è necessario al fine di garantire la stabilità della discarica o del compartimento. 2.4.3 Le discariche e i compartimenti di tipo B devono essere muniti di dispositivi per il drenaggio, se si trovano in una zona limitrofa delle acque sotterranee utilizzabili o se questo procedimento è necessario al fine di garantire la sta- bilità della discarica o del compartimento.

2.4.4 Le discariche e i compartimenti di tipo C, D ed E devono essere muniti di

dispositivi per il drenaggio costituiti dai seguenti elementi: a. sul fondo e sui fianchi, uno strato di drenaggio di buona permeabilità realizzato con materiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 5 numero 2; b. all’interno dello strato di drenaggio, condotte di drenaggio destinate a raccogliere ed evacuare l’acqua d’infiltrazione; c. se dal sottosuolo o dai lati della discarica esiste il rischio di infiltrazioni di acqua, impianti idonei collocati sotto l’impermeabilizzazione. 2.4.5 Se le discariche contengono più compartimenti che necessitano di dispositivi per il drenaggio, questi ultimi devono poter essere controllati separatamente e singolarmente.

2.4.6 L’acqua d’infiltrazione raccolta dev’essere immessa in un corpo d’acqua o

nelle fognature pubbliche conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque. 2.4.7 Se l’acqua d’infiltrazione raccolta e non trattata è destinata a essere immessa in un corpo d’acqua, mediante misure di costruzione occorre garantire che possa essere in qualsiasi momento controllata e, se necessario, trattata o immessa in un impianto di depurazione delle acque di scarico. 2.4.8 Le condotte di drenaggio devono essere disposte in modo tale che, alla fine dell’assestamento del terreno, presentino una pendenza di almeno il due per cento.

5725

O sui rifiuti RU 2015

2.4.9 Nelle condotte principali e negli altri elementi importanti del dispositivo di drenaggio, mediante apposite possibilità di accesso occorre garantire che possano essere effettuati in qualsiasi momento controlli e lavori di manuten- zione. 2.4.10 Se necessario per garantire la fertilità del suolo o per ragioni di sicurezza, le discariche e i compartimenti di tipo C, D ed E devono essere muniti di dispositivi come condotte collettrici o sifoni applicati alle condotte di dre- naggio che assicurino che i gas possano essere raccolti.

2.5 Chiusura definitiva della superficie

2.5.1 Se nella discarica non si depositano più rifiuti, la superficie va ricoperta nel seguente modo: a. in vista del drenaggio della superficie è necessario che vi sia una pen- denza sufficiente; b. se necessario a causa della composizione dell’acqua d’infiltrazione, mediante idonee misure di impermeabilizzazione e uno strato di dre- naggio occorre impedire che l’acqua piovana possa infiltrarsi nella discarica. A tal fine, occorre aspettare che si verifichino eventuali asse- stamenti della discarica o del compartimento; c. la superficie dev’essere sistemata in modo che sembri il più naturale possibile e, se non viene sfruttata a scopi agricoli, coperta con una vegetazione consona al luogo; d. le acque messe in galleria nel perimetro della discarica devono essere rimesse a cielo aperto e fatte defluire intorno alla discarica.

2.5.2 Nel terzo superiore delle misure di impermeabilizzazione e nello strato di

drenaggio può essere utilizzato soltanto materiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1. Per gli strati inferiori delle misure di impermea- bilizzazione può essere utilizzato materiale che soddisfi almeno i requisiti per il deposito nel tipo di discarica predisposto e che, in un’ottica di tecnica costruttiva, sia idoneo alla misura prevista.

2.5.3 Qualora vengano adottate misure per prevenire possibili effetti dannosi o

molesti delle discariche sull’ambiente, la chiusura definitiva della superficie dev’essere effettuata soltanto dopo l’attuazione di queste misure, se ciò è necessario per garantire la stabilità della chiusura della superficie. Fino ad allora, mediante misure idonee, occorre impedire qualsiasi erosione.

5726

O sui rifiuti RU 2015

Allegato 3 (art. 17 cpv. 1 e 19)

Requisiti applicabili al materiale di scavo e di sgombero

1 Il materiale di scavo e di sgombero dev’essere riciclato conformemente

all’articolo 19 capoverso 1 se: a. è composto per almeno il 99 per cento in peso da materiale sciolto o roccia frantumata e, per il resto, da altri rifiuti edili minerali; b. non contiene sostanze estranee come rifiuti urbani, rifiuti biogeni o altri rifiuti edili non minerali; e c. le sostanze in esso contenute non superano i valori limite seguenti (te- nori totali) o un superamento non è riconducibile ad attività antropiche:

Sostanza Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio 3 Arsenico 15 Piombo 50 Cadmio 1 Cromo totale 50 Cromo (VI) 0,05 Rame 40 Nichel 50 Mercurio 0,5 Zinco 150 Cianuro totale 0,5 Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 0,1 Bifenili policlorurati (PCB)** 0,1 Idrocarburi alifatici C5–C10*** 1 Idrocarburi alifatici C10–C40 50 Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** 1 Benzene 0,1 Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 3 Benzo(a)pirene 0,3 * 7 HCFC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloretilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), percloroetilene (Per) ** 6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180 *** HC da C5 a C10: superficie del cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell’n-esano, meno BTEX **** 6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo ***** 16 AH EPA: naftalina, acenaftilene, 1,2-diidroacenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, ben- zo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, ben-zo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

5727

O sui rifiuti RU 2015

2 Il materiale di scavo e di sgombero dev’essere riciclato conformemente

all’articolo 19 capoverso 2 se: a. è composto per almeno il 95 per cento in peso da materiale sciolto o roccia frantumata e, per il resto, da altri rifiuti edili minerali; b. sono state rimosse il più possibile le sostanze estranee come rifiuti urbani, rifiuti biogeni o altri rifiuti edili non minerali; e c. le sostanze in esso contenute non superano i valori limite seguenti (tenori totali) o un superamento non è riconducibile ad attività antro- piche:

Sostanza Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio 15 Arsenico 15 Piombo 250 Cadmio 5 Cromo totale 250 Cromo (VI) 0,05 Rame 250 Nichel 250 Mercurio 1 Zinco 500 Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 0,5 Bifenili policlorurati (PCB)** 0,5 Idrocarburi alifatici C5–C10*** 5 Idrocarburi alifatici C10–C40 250 Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** 5 Benzene 0,5 Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 12,5 Benzo(a)pirene 1,5 Carbonio organico totale (COT) 10 000 *, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al capoverso 1 lettera c

3 Se il materiale di scavo e di sgombero contiene sostanze per le quali non

sono stati fissati valori limite, l’autorità valuta i rifiuti caso per caso confor- memente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque, con l’approvazione dell’UFAM.

5728

O sui rifiuti RU 2015

Allegato 4 (art. 24)

Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo

1 Utilizzo dei rifiuti come materia prima e come sostanza

di correzione della farina cruda 1.1 I rifiuti possono essere utilizzati come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento se non superano i valori limite seguenti (tenori totali) e il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.4:

Sostanza Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio 30 Arsenico 30 Piombo 500 Cadmio 5 Cromo totale 500 Cobalto 250 Rame 500 Nichel 500 Mercurio 1 Tallio 3 Zinco 2000 Stagno 100 Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 10 Bifenili policlorurati (PCB)** 10 Idrocarburi alifatici C5–C10*** 100 Idrocarburi alifatici C10–C40 5000 Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** 10 Benzene 1 Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 250 Benzo(a)pirene 3 Carbonio organico totale (COT) 50 000 * 7 HCFC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloretilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), percloroetilene (Per) ** 6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180 *** HC da C5 a C10: superficie del cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell’n-esano, meno BTEX **** 6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo ***** 16 AH EPA: naftalina, acenaftilene, 1,2-diidroacenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, ben-zo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

5729

O sui rifiuti RU 2015

1.2 Nei singoli casi, l’autorità può autorizzare tenori più elevati di sostanze

organiche se è provato che, adottando misure idonee, sono rispettati i requi- siti concernenti la limitazione delle emissioni della sostanza interessata sta- biliti nell’ordinanza del 16 dicembre 198515 contro l’inquinamento atmosfe- rico (OIAt). 1.3 I rifiuti composti prevalentemente da calcio, alluminio, ferro o silicio posso- no essere utilizzati come sostanza di correzione della farina cruda se: a. contengono al massimo 10 mg di cadmio per kg; b. non superano i valori limite di cui al numero 1.1 relativi a mercurio, tal- lio e alle sostanze organiche; e c. rappresentano al massimo il cinque per cento in peso della quantità to- tale di materia prima e della sostanza di correzione della farina cruda. 1.4 Il tenore di metalli pesanti di clinker di cemento fabbricato con rifiuti non deve superare i valori limite seguenti (tenori totali); fa eccezione un supera- mento non riconducibile ad attività antropiche:

Sostanza Valore limite in mg/kg

Arsenico 15 Antimonio 15 Piombo 250 Cadmio 5 Cromo totale 250 Cobalto 125 Rame 250 Nichel 250 Zinco 750 Stagno 50

2 Utilizzo dei rifiuti come sostanze combustibili

2.1 Per la fabbricazione di clinker di cemento possono essere utilizzati come

sostanze combustibili nei sistemi d’incenerimento principale e secondario i rifiuti seguenti, se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.4: a. i rifiuti composti prevalentemente di gomma e non contenenti mercurio, come pneumatici usati; b. il legname di scarto e i rifiuti di legname; se impregnati con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati oppure trat- tati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo, il legname di scarto e i rifiuti di legname possono

15 RS 814.318.142.1

5730

O sui rifiuti RU 2015

essere impiegati soltanto se, in fase di riscaldamento, vengono trattati a una temperatura minima di 1100° C per almeno due secondi; c. i rifiuti di carta, cartone, materie tessili o plastica, selezionati secondo la tipologia, se non è possibile riciclarli secondo metodi conformi allo sta- to della tecnica; d. i solventi organici e gli oli esausti; se non superano i valori limite pre- scritti per i PCB e non contengono sostanze organiche alogenate secon- do il numero 2.2 lettera a, i solventi organici e gli oli esausti possono essere impiegati soltanto se, in fase di riscaldamento, vengono trattati a una temperatura minima di 1100° C per almeno due secondi; e. i fanghi di depurazione provenienti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico e le farine animali e ossee, se il fosforo è stato prece- dentemente recuperato conformemente all’articolo 15. 2.2 Nei sistemi d’incenerimento principale e secondario possono essere utilizzati come sostanze combustibili altri rifiuti se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.4 e se: a. non sono superati i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza Valore limite in mg/kg

Arsenico 30 Antimonio 300 Piombo 500 Cadmio 5 Cromo totale 500 Cobalto 250 Rame 500 Nichel 500 Mercurio 1 Tallio 3 Zinco 4000 Stagno 100 Bifenili policlorurati (PCB)* 10 Sostanze organiche alogenate, come il cloruro 10 000 * 6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180

b. non contengono rifiuti sanitari; c. non contengono rifiuti pericolosi per la sicurezza, come rifiuti esplosivi o soggetti a combustione spontanea. 2.3 Nei singoli casi, l’autorità può autorizzare tenori più elevati se è provato che: a. adottando misure idonee, sono rispettati i requisiti concernenti la limi- tazione delle emissioni della sostanza interessata stabiliti nell’OIAt; e b. il tenore di metalli pesanti nel clinker di cemento fabbricato non supera i valori limite seguenti (tenori totali); fa eccezione un superamento non riconducibile ad attività antropiche:

5731

O sui rifiuti RU 2015

Sostanza Valore limite in mg/kg

Arsenico 7.5 Antimonio 7.5 Piombo 125 Cadmio 2.5 Cromo totale 125 Cobalto 62.5 Rame 125 Nichel 125 Zinco 750 Stagno 25

3 Utilizzo dei rifiuti come costituenti secondari e aggiunte minerali

3.1 Nella macinazione di clinker di cemento e nella fabbricazione di cemento e

calcestruzzo possono essere utilizzati come costituenti secondari o aggiunte minerali i seguenti rifiuti: a. il gesso proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico di centrali a carbone fossile e dal settore edilizio; b. le ceneri volanti derivanti dal carbone fossile; c. le ceneri di carta; d. le ceneri provenienti dal trattamento termico di legname; e. le scorie granulate d’altoforno provenienti dalla fabbricazione di ferro; f. gli altri rifiuti che non superino i valori limite di cui all’allegato 3 nu- mero 2 lettera c; g. le scorie di forni elettrici derivanti dalla fabbricazione, posteriore al 1989, di acciai non legati o bassolegati. 3.2 Per la fabbricazione di cemento possono inoltre essere utilizzati come costi- tuenti secondari o aggiunte minerali polveri provenienti dai filtri per la venti- lazione di impianti per la fabbricazione di clinker di cemento, se il tenore di metalli pesanti del cemento prodotto non supera i valori limite seguenti:

Sostanza mg/kg

Cadmio 2 Mercurio 0,5 Tallio 2

5732

O sui rifiuti RU 2015

4 Prova e integrazione dei valori limite

4.1 I detentori di impianti per la fabbricazione di clinker di cemento, cemento o calcestruzzo devono provare che sono soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1–3. In tale contesto, previa approvazione dell’autorità, possono limitare le analisi chimiche alle sostanze per le quali non è esclusa una contaminazione a causa del tipo e della provenienza dei rifiuti.

4.2 Se i rifiuti contengono sostanze pericolose per l’ambiente per le quali i

numeri 1–3 non contemplano valori limite, previa approvazione dell’UFAM l’autorità li stabilisce per il singolo caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.

5733

O sui rifiuti RU 2015

Allegato 5 (art. 19 cpv. 3, 25 cpv. 1, 35 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3)

Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo

1 Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo A

Nelle discariche e nei compartimenti di tipo A è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti: a. il materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3 numero 1, se sono state precedentemente rimosse le fra- zioni riciclabili; b. i fanghi di lavaggio della ghiaia provenienti dal trattamento di materiale di scavo e di sgombero secondo la lettera a; c. il materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo, se non supera i valori indicativi di cui agli allegati 1 e 2 O suo- lo16; d. i detriti provenienti da piazze di deposito.

2 Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo B

2.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti: a. i rifiuti ammessi nelle discariche e nei compartimenti di tipo A; b. il vetro piano e il vetro per imballaggi; c. i rifiuti provenienti, dopo la cottura, dalla fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e gres; d. le scorie di forni elettrici derivanti dalla fabbricazione, posteriore al 1989, di acciai non legati o bassolegati; e. l’asfalto di demolizione con un tenore che non superi i 250 mg di PAH al kg; f. i rifiuti minerali che contengono fibre di amianto legate; g. i rifiuti edili diversi da quelli di cui alle lettere a, e e f, costituiti per al- meno il 95 per cento in peso da materiale sassoso o simile alle rocce, a condizione che le frazioni riciclabili siano precedentemente state rimos- se secondo metodi conformi allo stato della tecnica. 2.2 I residui vetrificati possono essere depositati in discariche e compartimenti di tipo B se si può escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti e sono soddisfatti i requisiti seguenti: a. i residui vetrificati devono derivare da un processo dal quale risulta una massa fusa omogenea. Di norma ciò è garantito se la massa fusa rag- giunge una temperatura di almeno 1200 °C;

16 RS 814.12

5734

O sui rifiuti RU 2015

b. il tenore di ossido di silicio dev’essere almeno pari al 25 per cento in peso e il rapporto di peso tra l’ossido di silicio e l’ossido di calcio dev’essere almeno pari a 0,54; c. prima di essere conferiti in discarica i residui vetrificati non devono essere macinati; d. la solubilità dei residui vetrificati dev’essere bassa al punto tale che, dopo tre giorni di lisciviazione a 90 °C, le concentrazioni riscontrate nell’eluito siano inferiori rispettivamente a 12 mg/l per il silicio e a

15 mg/l per il calcio. Per effettuare il test di eluizione si utilizza la fra-

zione compresa tra 100 e 125 μm dei residui vetrificati macinati. In tale contesto, 50 mg dei residui macinati vengono esaminati in 100 ml d’acqua; e. i metalli particolati contenuti nei rifiuti devono essere recuperati prima, durante o dopo il processo termico; f. il tenore di metalli pesanti nei residui vetrificati (tenori totali) non può superare i valori limite seguenti:

Sostanza Valore limite in mg/kg

Piombo 1000 Cadmio 10 Cromo 4000 Rame 3000 Nichel 500 Zinco 6000

Nell’ambito dell’autorizzazione d’esercizio, previa approvazione dell’UFAM, l’autorità cantonale può ammettere concentrazioni di metalli pesanti più elevate se ciò garantisce un minore inquinamento dell’ambiente rispetto ad altri metodi di smaltimento. 2.3 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B possono essere depositati altri rifiuti se: a. sono costituiti per più del 95 per cento in peso, con riferimento alla so- stanza secca, di componenti simili alle rocce; b. non superano i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio 30 Arsenico 30 Piombo 500 Cadmio 10 Cromo totale 500 Cromo VI 0,1 Rame 500 Nichel 500

5735

O sui rifiuti RU 2015

Sostanza Valore limite in mg/kg di sostanza secca

Mercurio 2 Zinco 1000 Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 1 Bifenili policlorurati (PCB)** 1 Idrocarburi alifatici C5–C10*** 10 Idrocarburi alifatici C10–C40 500 Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** 10 Benzene 1 Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 25 Benzo(a)pirene 3 Carbonio organico totale (COT) 20 000 * 7 HCFC: diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2- dicloretilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), percloroetilene (Per) ** 6 congeneri × 4,3 (n. IUPAC): 28, 52, 101, 138, 153, 180 *** HC da C5 a C10: superficie del cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell’n-esano, meno BTEX **** 6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo ***** 16 PAH EPA: naftalina, 1,2-diidroacenaftene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, ben-zo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

c. la quota di sali solubili nei rifiuti non trattati non supera lo 0,5 per cento in peso; d. nell’eluito dei rifiuti non sono superati i valori limite riportati nella tabella seguente. A tal fine, per 24 ore va eseguito un test di eluizione dei rifiuti in acqua distillata:

Sostanza Valore limite

Ammoniaca/ammonio 0,5 mg N/l Fluoruri 2,0 mg/l Nitriti 1,0 mg/l Carbonio organico disciolto (DOC) 20,0 mg C/l Cianuro (libero) 0,02 mg CN/l

2.4 Il valore limite di cui al numero 2.3 lettera b per il COT non si applica al

materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo se un superamento non è riconducibile ad attività antropiche.

5736

O sui rifiuti RU 2015

3 Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo C

3.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo C è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai numeri 3.23.5: a. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in impianti nei quali vengo- no inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga, sempre che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g; b. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in seguito al trattamento termico di rifiuti dell’industria e dell’artigianato non comparabili a rifiuti urbani; c. residui derivanti dal trattamento delle acque di scarico prodotte in im- pianti per il trattamento termico dei rifiuti; d. rivestimenti di forni; e. altri rifiuti contenenti metalli, anorganici e difficilmente solubili, se i metalli sono stati precedentemente recuperati;

3.2 I rifiuti devono soddisfare i requisiti seguenti:

a. devono essere evitate, sul lungo periodo, le emissioni di sostanze noci- ve; b. la quota di sali solubili nei rifiuti non deve superare il tre per cento in peso; c. a contatto con altri rifiuti, acqua o aria, i rifiuti non devono formare gas né sostanze facilmente idrosolubili; d. nell’eluito dei rifiuti non devono essere superati i valori limite riportati nella tabella seguente. Per stabilirlo, occorre eseguire due test. Come eluente va impiegata acqua continuamente satura in anidride carbonica per il test 1 e acqua distillata per il test 2;

Test 1

Sostanza Valore limite

Alluminio 10,0 mg/l Arsenico 0,1 mg/l Bario 5,0 mg/l Piombo 1,0 mg/l Cadmio 0,1 mg/l Cromo (III) 2,0 mg/l Cobalto 0,5 mg/l Rame 0,5 mg/l Nichel 2,0 mg/l Mercurio 0,01 mg/l Zinco 10,0 mg/l Stagno 2,0 mg/l

5737

O sui rifiuti RU 2015

Test 2

Sostanza Valore limite

Ammoniaca/ammonio 5,0 mg N/l Cianuro (libero) 0,1 mg CN-/l Cromo (VI) 0,1 mg/l Fluoruri 10,0 mg/l Nitriti 1,0 mg/l Solfiti 1,0 mg/l Solfuri 0,1 mg/l Fosfati 10,0 mg P/l Carbonio organico disciolto 20,0 mg C/l (DOC) Valore pH 6–12

3.3 Il tenore totale di policlorodibenzo[1,4]diossine (PCDD) e policlorodibenzo-

furani (PCDF) nei residui prodotti dalla depurazione dei fumi secondo il numero 3.1 lettere a e b non può superare 1 µg al kg. Il tenore è calcolato secondo metodi conformi allo stato della tecnica sulla base di fattori di tossi- cità equivalente (FTE). 3.4 Il contenuto organico dei rifiuti secondo il numero 3.1 lettere c e d non può superare i valori limiti seguenti (tenori totali):

Sostanza Valori limite in mg/kg di sostanza secca

Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 1 Bifenili policlorurati (PCB)** 1 Idrocarburi alifatici C5–C10*** 10 Idrocarburi alifatici C10–C40 500 Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** 10 Benzene 1 Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 25 Benzo(a)pirene 3 Carbonio organico totale (COT) 20 000 *, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al numero 2.3 lettera b

3.5 Il tenore totale di mercurio non può superare il valore di 5 mg al kg di

sostanza secca nei rifiuti contenenti metalli, anorganici e difficilmente solu- bili di cui al numero 3.1 lettera e.

5738

O sui rifiuti RU 2015

4 Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo D

4.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo D è ammesso depositare i rifiuti seguenti: a. le ceneri dei filtri provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga, a condizione che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all’articolo 32 capover- so 2 lettera g; b. il vetro da schermo, una volta rimosso completamente il rivestimento; c. i residui vetrificati secondo il numero 2.2; d. le scorie con un tenore massimo di 20 000 mg COT al kg provenienti da impianti nei quali sono sottoposti a trattamento termico i rifiuti speciali; e. le ceneri dei filtri lavate con acidi; f. le ceneri, lavate con acidi, derivanti dal trattamento termico di legname e con un tenore massimo di 20 000 mg COT al kg; g. il materiale minerale non combustibile proveniente da parapalle. 4.2 Il tenore totale di PCDD e PCDF nelle ceneri dei filtri secondo il numero 4.1 lettere a ed e non può superare 1 µg al kg. Il tenore è calcolato, secondo metodi conformi allo stato della tecnica, sulla base di fattori di tossicità equivalente (FTE). 4.3 Le scorie provenienti da impianti nei quali sono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga possono essere depositate in discariche o compartimenti di tipo D se: a. i metalli non ferrosi particolati contenuti nelle scorie sono stati prece- dentemente recuperati, ma almeno a condizione che la loro quota nelle scorie non superi l’uno per cento in peso; per determinare il tenore di metalli non ferrosi particolati, le scorie sono macinate in granuli di

2 mm;

b. contengono al massimo 20 000 mg COT al kg.

4.4 Le ceneri residue del trattamento termico di legname e fanghi di depurazione

e il materiale minerale combustibile proveniente da parapalle possono essere depositati in discariche o compartimenti di tipo D se: a. non superano i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza Valori limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio 50 Arsenico 50 Piombo 2000 Cadmio 10 Cromo totale 1000 Cromo (VI) 0,5 Rame 5000 Nichel 1000 Mercurio 5

5739

O sui rifiuti RU 2015

Sostanza Valori limite in mg/kg di sostanza secca

Zinco 5000 Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 1 Bifenili policlorurati (PCB)** 1 Idrocarburi alifatici C5–C10*** 10 Idrocarburi alifatici C10–C40 500 Idrocarburi aromatici monociclici BTEX**** 10 Benzene 1 Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 25 Benzo(a)pirene 3 Carbonio organico totale (COT) 20 000 *, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al numero 2.3 lettera b

b. nell’eluito dei rifiuti non è superato il valore limite per il cianuro (libe- ro) pari a 0,02 mg CN/l. A tal fine, per 24 ore va eseguito un test di eluizione dei rifiuti in acqua distillata.

5 Rifiuti depositabili in discariche e compartimenti di tipo E

5.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo E è ammesso depositare i rifiuti seguenti: a. i residui prodotti dal trattamento del materiale raccolto nel dissabbiatore durante la pulitura delle fognature; b. i rifiuti prodotti in caso di piena o incendio, a condizione che siano sot- toposti a una cernita grossolana e non sia possibile un altro smaltimento con un onere proporzionato; c. la frazione fine non combustibile risultante dal trattamento meccanico a secco di rifiuti edili, a condizione che tale frazione non superi i valori limite relativi ai PCB e ai PAH di cui al numero 5.2 lettera a; d. i rifiuti edili di materiali compositi non combustibili; e. i rifiuti contenenti amianto.

5.2 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo E è ammesso depositare altri

rifiuti se: a. non sono superati i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza Valori limite in mg/kg di sostanza secca

Antimonio 50 Arsenico 50 Piombo 2000 Cadmio 10 Cromo totale 1000 Cromo (VI) 0,5

5740

O sui rifiuti RU 2015

Sostanza Valori limite in mg/kg di sostanza secca

Rame 5000 Nichel 1000 Mercurio 5 Zinco 5000 Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)* 5 Bifenili policlorurati (PCB)** 10 Idrocarburi alifatici C5–C10*** 100 Idrocarburi alifatici C10–C40 5000 Idrocarburi aromatici monociclici (BTEX)**** 100 Benzene 1 Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)***** 250 Benzo(a)pirene 10 Carbonio organico totale (COT) 50 000 *, **, ***, ****, ***** cfr. le spiegazioni al numero 2.3 lettera b

b. la quota di sali solubili nei rifiuti non trattati non supera il cinque per cento in peso; c. nell’eluito dei rifiuti non è superato il valore limite per il cianuro (libe- ro) pari a 0,3 mg CN/l. A tal fine, per 24 ore va eseguito un test di elui- zione dei rifiuti in acqua distillata.

5.3 Nei singoli casi, previa approvazione dell’UFAM, l’autorità cantonale può

autorizzare il deposito di rifiuti non menzionati nel numero 5.1 e che non soddisfano i requisiti di cui al numero 5.2, a condizione che, per ragioni di ordine tecnico, non sia possibile smaltirli in altro modo.

5.4 I rifiuti il cui deposito è ammesso nelle discariche e nei compartimenti di

tipo A possono essere depositati in discariche e compartimenti di tipo E co- me strato di livellamento prima che venga ricoperta la superficie, sempre che, per farlo, non possano essere utilizzati rifiuti di cui ai numeri 5.1–5.3.

6 Prova e integrazione dei valori limite

6.1 I detentori di rifiuti devono provare che sono soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1–5. In tale contesto, previa approvazione dell’autorità cantonale, possono limitare le analisi chimiche alle sostanze per le quali non è esclusa una contaminazione a causa del tipo e della provenienza dei rifiuti.

6.2 Se i rifiuti contengono sostanze pericolose per l’ambiente per le quali i

numeri 1–5 non contemplano valori limite, previa approvazione dell’UFAM l’autorità cantonale li stabilisce per il singolo caso conformemente alle pre- scrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.

5741

O sui rifiuti RU 2015

Allegato 6 (art. 48)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 21 maggio 200817 sulla geoinformazione

Allegato 1, identificatore 114

Denominazione Base giuridica Servizio Catasto delle restrizio- Livello autorizzazione

Geodati di riferimento Servizio di telecarica- competente (RS 510.62

ni di diritto pubblico art. 8 cpv. 1)

Identificatore [servizio

all’accesso mento specializza-

della proprietà to della Confedera- zione]

Impianti per i rifiuti RS 814.01 art. 31 Cantone A X 114 RS 814.600 [UFAM] art. 4, 6

Allegato 1, identificatore 115 Abrogato

2. Ordinanza del 30 novembre 201218 sulla riduzione delle emissioni

di CO2

Art. 43 cpv. 2 lett. b 2 L’impresa può chiedere che inoltre non siano considerati i seguenti impianti fissi:

b. gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali se- condo l’articolo 3 lettera c dell’ordinanza del 4 dicembre 201519 sui rifiuti (OPSR).

Art. 82 lett. d Non è considerato una centrale un impianto:

17 RS 510.620 18 RS 641.711 19 RS 814.600

5742

O sui rifiuti RU 2015

d. il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani o di rifiuti speciali secondo l’articolo 3 lettera a o c OPSR20.

Allegato 6 n. 1 Un’impresa che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE:

1. combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili con una

potenza termica nominale totale superiore a 20 MW; è eccettuata la combu- stione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili in impianti fissi il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani secondo l’articolo 3 lettera a OPSR21 sui rifiuti;

3. Ordinanza del 5 giugno 201522 sulla protezione contro le sostanze

e i preparati pericolosi Nella tabella riportata nell’allegato 1 n. 3 «Ordinanza tecnica del 10 dicembre 199023 sui rifiuti e ordinanza del 22 giugno 200524 sul traffico di rifiuti» è sostituita da «Ordinanza del 4 dicembre 201525 sui rifiuti e ordinanza del 22 giugno 200526 sul traffico di rifiuti».

4. Ordinanza del 18 maggio 200527 concernente l’immissione

sul mercato e l’utilizzazione di biocidi Nella tabella riportata nell’allegato 3 n. 2 «Ordinanza tecnica del 10 dicembre 199028 sui rifiuti e ordinanza del 22 giugno 200529 sul traffico di rifiuti» è sostituita da «Ordinanza del 4 dicembre 201530 sui rifiuti e ordinanza del 22 giugno 200531 sul traffico di rifiuti».

20 RS 814.600 21 RS 814.600 22 RS 813.11 23 RS 814.600 24 RS 814.610 25 RS 814.600 26 RS 814.610 27 RS 813.12 28 RS 814.600 29 RS 814.610 30 RS 814.600 31 RS 814.610

5743

O sui rifiuti RU 2015

5. Ordinanza del 19 ottobre 198832 concernente l’esame dell’impatto

sull’ambiente

Allegato N. 4 n. 40.4

N.. Tipo d’impianto Procedura

40.4 Discariche di tipo C, D ed E Determinate dal diritto cantonale

N. 4 n. 40.5 e 40.6 Abrogati

6. Ordinanza del 1° luglio 199833 contro il deterioramento del suolo

Art. 1 lett. c Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 2 cpv. 1 lett. a

1 Il suolo è fertile quando:

a. possiede una biocenosi biologicamente attiva, una struttura, una composi- zione e uno spessore tipici per la sua posizione nonché una capacità di de- composizione intatta;

Titolo prima dell’art. 6 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 6 cpv. 1 1 Chi costruisce un impianto, coltiva o sfrutta in altro modo il suolo deve scegliere e impiegare i veicoli, le macchine e gli apparecchi considerando le caratteristiche fisiche e l’umidità del suolo in modo da evitare costipamento o altre modifiche della sua struttura tali da pregiudicarne la fertilità a lungo termine.

Art. 7 Utilizzazione del suolo asportato 1 Chi asporta suolo deve utilizzarlo in modo da poterlo reimpiegare come suolo, in particolare il suolo dello strato superiore e di quello inferiore del suolo dev’essere asportato e depositato separatamente.

32 RS 814.011 33 RS 814.12

5744

O sui rifiuti RU 2015

2 Se il materiale terroso asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo viene reimpiegato come suolo (p. es. per ricoltivazioni o modificazioni del terreno), dev’essere collocato o aggiunto in modo tale che: a. qualsiasi deterioramento fisico a scapito della fertilità del suolo preesistente e di quello collocato o aggiunto venga ridotto a un periodo quanto più breve possibile; b. il suolo preesistente non subisca un ulteriore deterioramento chimico e bio- logico.

7. Ordinanza del 16 dicembre 198534 contro l’inquinamento

atmosferico

Allegato 2 N. 111 cpv. 2 2 I rifiuti possono essere riciclati o trattati nei forni per cemento se vi si prestano secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 4 dicembre 201535 sui rifiuti.

N. 111bis 111bis Grandezze di riferimento I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 10 per cento (% vol.).

N. 112 Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 500 mg/m3.

N. 114

114 Sostanze organiche gassose

1 I valori limite d’emissione di sostanze organiche gassose secondo l’allegato 1

cifre 1 e 7 non valgono. 2 Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 80 mg/m3.

34 RS 814.318.142.1 35 RS 814.600

5745

O sui rifiuti RU 2015

N. 115

115 Polvere

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.

N. 116

116 Mercurio e cadmio

Le emissioni di mercurio e cadmio e i loro composti, indicati come metalli, non devono superare rispettivamente 0,05 mg/m3.

N. 117

117 Piombo e zinco

La somma delle emissioni di piombo e zinco e dei loro composti, indicati come metalli, non deve superare 1 mg/m3.

N. 118

118 Diossine e furani

Le emissioni di policlorodibenzo-p-diossine (diossine) e dibenzofurani (furani), espresse come somma degli equivalenti di tossicità secondo EN 1948-136, non devono superare 0,1 ng/m3.

N. 119

119 Sorveglianza

1 Si deve misurare e registrare continuamente il tenore nei gas di scarico di:

a. ossidi d’azoto; b. ossidi di zolfo; c. sostanze organiche gassose; d. polvere.

2 Chiunque impieghi rifiuti che contengono composti organici come materia prima

per la fabbricazione di cemento, oltre a rispettare quanto disposto nel capoverso 1, deve: a. misurare e registrare continuamente il tenore di benzene nei gas di scarico; b. controllare annualmente se sono rispettati in particolare i limiti d’emissione relativi al benzo(a)pirene e al dibenzo(a,h)antracene.

36 Questa norma può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente, Worblentalstr. 68, 3063 Ittigen o richiesta, a pagamento, all’Associazione svizzera di normazione (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

5746

O sui rifiuti RU 2015

8. Ordinanza del 22 giugno 200537 sul traffico di rifiuti

Art. 5 cpv. 5 5 Per la miscelazione e la diluizione di altri rifiuti soggetti a controllo si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 4 dicembre 201538 sui rifiuti.

Art. 17 lett. c L’UFAM autorizza l’esportazione se: c. lo smaltimento dei rifiuti indicati qui di seguito non è possibile in Svizzera oppure ne è prevista l’esportazione nell’ambito di una collaborazione regio- nale transfrontaliera disciplinata contrattualmente:

1. rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga provenienti da imprese,

2. scorie provenienti da impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o

rifiuti di composizione analoga,

3. rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli

impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico,

4. rifiuti edili combustibili non selezionati;

9. Ordinanza del 26 agosto 199839 sul risanamento dei siti inquinati

Art. 6a Coordinamento con i piani direttori e di utilizzazione Nei suoi piani direttori e di utilizzazione l’autorità tiene conto del catasto.

10. Ordinanza del 26 settembre 200840 sulla tassa per il risanamento

dei siti contaminati

Art. 2 cpv. 3 Abrogato

Art. 3 cpv. 1 e 3 1 L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:

a. per le discariche di tipo B, a 5 fr./t; b. per le discariche di tipo C, D ed E, a 16 fr./t.

3 Abrogato

37 RS 814.610 38 RS 814.600 39 RS 814.680 40 RS 814.681

5747

O sui rifiuti RU 2015

Art. 6, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Tassazione 2 Se, nonostante sollecito, la persona soggetta al pagamento della tassa non inoltra la dichiarazione della tassa all’UFAM oppure se, in mancanza di documenti affidabili, non è possibile determinare in modo sicuro il ricavato della tassa, l’UFAM esegue la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa. 3 L’UFAM esegue la tassazione sulla base dei risultati dei propri controlli, dei dati forniti dal Cantone e di dati empirici.

Art. 6a Termine di pagamento

1 Il termine di pagamento è di 30 giorni.

2 In caso di ritardo nel pagamento, è dovuto un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno.

Art. 20 Disposizione transitoria L’aliquota della tassa di cui all’articolo 3 capoverso 1 si applica dal 1° gennaio 2017. Fino a questa data l’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta: a. per le discariche di tipo B, a 3 fr./t; b. per le discariche di tipo C, a 17 fr./t; c. per le discariche di tipo D ed E, a 15 fr./t.

11. Ordinanza del 18 maggio 200541 sulla riduzione dei rischi inerenti

ai prodotti chimici

Art. 1 cpv. 2 lett. a 2 Fatte salve le prescrizioni specifiche della presente ordinanza in materia di smalti- mento, alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti secondo l’articolo 7 capoverso 6 LPAmb si applicano: a. l’ordinanza del 4 dicembre 201542 sui rifiuti;

Allegato 2.6 N. 2.2.1 cpv. 2 lett. a e b 2 Per il compost e il digestato si applicano in via suppletiva le seguenti esigenze relative ai corpi estranei inerti:

41 RS 814.81 42 RS 814.600

5748

O sui rifiuti RU 2015

a. i corpi estranei (metallo, vetro, carta usata, cartone ecc.) possono rappresen- tare al massimo lo 0,4 per cento del peso della sostanza secca; b. il tenore di fogli di alluminio e materiali sintetici può rappresentare al mas- simo lo 0,1 per cento del peso della sostanza secca;

12. Ordinanza del 10 settembre 200843 sull’emissione deliberata

nell’ambiente

Art. 15 cpv. 3 3 Se è inquinato da organismi alloctoni invasivi di cui all’allegato 2, il suolo asporta- to deve essere riciclato o smaltito nel luogo in cui viene prelevato in modo tale da escludere l’ulteriore diffusione di tali organismi.

43 RS 814.911

5749

O sui rifiuti RU 2015

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

5750

O sui rifiuti RU 2015

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

5751

O sui rifiuti RU 2015

5752