Lexipedia

AS 2015 805

AS 2015 805

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio

Modifica del 10 marzo 2015

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato2 dell’ordinanza del 19 gennaio 20053 che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore l’11 marzo 2015 alle ore 18.004.

10 marzo 2015 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.13 4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria l’11 mar. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2015-0550 805

Provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio. O RU 2015