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AS 2016 1

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria dalla Francia

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dalla Francia

del 5 gennaio 2016

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione dell’influenza aviaria in Svizzera. 2 Essa disciplina l’importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno, uova da cova, carni di pollame e uova da tavola dalla Francia.

Art. 2 Importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova 1 È vietata l’importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova dalle seguenti zone della Francia: a. dalle zone di protezione e di sorveglianza3 stabilite dalle competenti autorità francesi ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della direttiva 2005/94/CE4; e b. dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni definita nell’allegato.

RS 916.443.112.349 3 L’elenco delle zone di protezione e di sorveglianza può essere consultato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: www.usav.admin.ch > Temi > Affari internazionali > Importazione > Misure di protezione > Animali e prodotti di origine animale dall’UE. 4 Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, riguardante misure comunita- rie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

2015-3505 1

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2016

2 In deroga al capoverso 1, l’importazione di pulcini di un giorno o di uova da cova dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni definita nell’allegato è permessa, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 2 capoversi 3–5 della decisione di esecu- zione 2015/24605.

Art. 3 Importazione di carni di pollame L’importazione di carni di pollame dalle zone di protezione ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 lettera a della direttiva 2005/94/CE6 è vietata a meno che non siano trattate termicamente secondo la direttiva 2002/99/CE7.

Art. 4 Importazione di uova da tavola L’importazione di uova da tavola dalle zone di protezione e di sorveglianza della Francia secondo l’articolo 16 capoverso 1 della direttiva 2005/94/CE8 è vietata, a meno che: a. non sia stato autorizzato il trasporto diretto a un centro di imballaggio desi- gnato dall’autorità competente; b. le uova non siano confezionate in imballaggi a perdere; e c. non siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall’autorità competente.

Art. 5 Disposizioni finali L’ordinanza dell’USAV del 4 dicembre 20159 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dalla Francia è abrogata.

5 Decisione di esecuzione 2015/2460/UE della Commissione, del 23 dicembre 2015,

relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia, GU L 339 del 24.12.2015, pag. 52.

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.

7 Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11; modifi- cata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/417/UE, GU L 206 del 2.8.2013, pag. 13.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.

9 RU 2015 5245.

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2016

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 7 gennaio 201610.

5 gennaio 2016 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

10 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in procedura urgente il 6 gennaio 2016. (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2016

Allegato (art. 2)

Ulteriore zona soggetta a restrizioni Nome Codice Zona (numero dipartimento) ADNS11

La zona soggetta a restrizioni comprende i seguenti dipartimenti:

DORDOGNE (24) GERS (32) GIRONDE (33) HAUTE-VIENNE (87) HAUTES-PYRÉNÉES (65) LANDES (40) LOT-ET-GARONNE (47) PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

La zona soggetta a restrizioni comprende le parti sotto indicate dei seguenti dipartimenti:

CHARENTE (16), il Comune: 16254 PALLUAUD

LOT (46), i Comuni: 46006 ANGLARS-NOZAC 46008 LES ARQUES 46061 CASSAGNES 46066 CAZALS 46072 CONCORES 46087 DEGAGNAC 46098 FAJOLES 46114 FRAYSSINET-LE-GELAT 46118 GIGNAC 46120 GINDOU 46126 GOUJOUNAC 46127 GOURDON 46145 LACHAPELLE-AUZAC 46152 LAMOTHE-FENELON 46153 LANZAC 46164 LAVERCANTIERE

11 ADNS – Animal Disease Notification System: Sistema elettronico di notifica delle malattie animali dell’Unione europea.

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2016

Nome Codice Zona (numero dipartimento) ADNS

46169 LEOBARD 46171 LHERM 46178 LOUPIAC 46184 MARMINIAC 46186 MASCLAT 46194 MILHAC 46200 MONTCLERA 46205 MONTGESTY 46209 NADAILLAC-DE-ROUGE 46215 PAYRAC 46216 PAYRIGNAC 46219 PEYRILLES 46222 POMAREDE 46234 RAMPOUX 46239 LE ROC 46241 ROUFFILHAC 46250 SAINT-CAPRAIS 46257 SAINT-CIRQ-MADELON 46258 SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET 46259 SAINT-CLAIR 46297 SALVIAC 46309 SOUILLAC 46316 THEDIRAC 46334 LE VIGAN

CORREZE (19), i Comuni: 19015 AYEN 19030 BRIGNAC-LA-PLAINE 19047 CHARTRIER-FERRIÈRE 19066 CUBLAC 19077 ESTIVALS 19107 LARCHE 19120 LOUIGNAC 19124 MANSAC 19161 PERPEZAC-LE-BLANC 19182 SAINT-AULAIRE 19191 SAINT-CERNIN-DE-LARCHE 19195 SAINT-CYPRIEN

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2016

Nome Codice Zona (numero dipartimento) ADNS

19229 SAINT-PANTALÉON-DE- LARCHE 19239 SAINT-ROBERT 19289 YSSANDON

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