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Protocollo n. 3 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, nel testo della Decisione n. 2/2015 del Comitato Misto UE-Svizzera
Decisione n. 2/2015 del 3 dicembre 2015 del Comitato Misto UE-Svizzera che modifica il protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Adottato il 3 dicembre 2015 Entrato in vigore il 3 dicembre 2015 con effetto dal 1° febbraio 2016
Testo originale Il Comitato Misto, visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721 («l’accordo»), in particolare l’articolo 11, visto il protocollo n. 3 dell’accordo relativo alla definizione della nozione di «pro- dotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 2 («il protocollo n. 3»),
considerando quanto segue: (1) L’articolo 11 dell’accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell’origine tra l’Unione europea, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), l’Islanda, la Norvegia, la Turchia, le Isole Faroer e i partecipanti al processo di Barcellona3. (2) L’articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all’arti- colo 29 dell’accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto proto- collo. (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediter- ranee4 («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. (4) L’UE e la Svizzera hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011. (5) L’UE e la Svizzera hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la conven-
3 Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Cisgiordania e striscia di Gaza, Siria e Tunisia. 4 RS 0.946.31
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Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione RU 2016 amministrativa. Dec. n. 2/2015
zione è entrata in vigore per l’Unione europea e per la Svizzera rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2012. (6) La convenzione ha inserito i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova nella zona paneuromediterranea di cumulo dell’origine. (7) È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell’accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione, ha adottato la presente decisione:
Art. 1 Il protocollo n. 3 dell’accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° febbraio 2016.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015
Per il Comitato misto: Il presidente, Luc Devigne
Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione RU 2016 amministrativa. Dec. n. 2/2015
Allegato
Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Art. 1 Norme di origine applicabili Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si applicano l’appendice I e le perti- nenti disposizioni dell’appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee5 («la convenzione»). Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell’appendice I e nelle pertinenti disposi- zioni dell’appendice II della convenzione s’intendono come riferimenti al presente accordo.
Art. 2 Composizione delle controversie Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 dell’appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto. La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.
Art. 3 Modifiche del protocollo Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Art. 4 Recesso dalla convenzione (1) Se l’Unione europea o la Svizzera notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell’arti- colo 9 della stessa, l’Unione europea e la Svizzera avviano immediatamente i nego- ziati sulle norme di origine ai fini dell’applicazione del presente accordo. (2) Fino all’entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l’Unione europea e la Svizzera.
5 RS 0.946.31
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Art. 5 Disposizioni transitorie – Cumulo In deroga all’articolo 16, paragrafo 5, e all’articolo 21, paragrafo 3, dell’appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Faroer, l’Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizza- zione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell’origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.