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AS 2016 4185

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'India sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’India sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico

Concluso il 6 ottobre 2016 Entrato in vigore mediante scambio di note il 7 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’India (in seguito «Parti contraenti»), nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e l’India (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico; animati dal desiderio di rafforzare da entrambe le parti la collaborazione fondata sulla fiducia e sulla solidarietà, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo di applicazione 1. I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico nazio- nale valido sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non inizino nell’altro Stato un’attività lucrativa indipen- dente o salariata. 2. Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni relative al passaggio di frontiera e ai visti conformemente all’Acquis di Schengen, la data dell’attraversamento della frontiera esterna Schengen è considerata come data dell’inizio del soggiorno nello spazio formato da tali Stati (limitato a 90 giorni), mentre la data di partenza è considerata data della fine del soggiorno in tale spazio. 3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica, in particolare, ai cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido che entrano e soggiornano nel territorio dell’altro Stato per la durata della loro attività in veste di

RS 0.142.114.232

1 Dal testo originale tedesco (AS 2016 4185).

2016-2250 4185

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari RU 2016 di un passaporto diplomatico. Acc. con l’India

membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato oppure in veste di funzionari di un’organizzazione inter- nazionale.

Art. 2 Rispetto della legislazione nazionale 1. Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le regolamenta- zioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territo- rio dell’altro Stato. 2. I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale dello Stato accreditatario. I passaporti diplomatici dei cittadini di ciascuno Stato devono essere validi ancora almeno 6 (sei) mesi dalla data di entrata nel territorio dell’altro Stato.

Art. 3 Rifiuto d’entrata Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato conforme- mente all’articolo 1 per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.

Art. 4 Perdita del passaporto diplomatico I cittadini di ciascuno Stato che perdono il loro passaporto diplomatico sul territorio dell’altro Stato informano le autorità competenti dello Stato ospite. La missione diplomatica o il consolato competente rilascia un nuovo passaporto o documento di viaggio ai propri cittadini e informa le autorità competenti dello Stato ospite.

Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile personalizzati dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.

2. La Parte contraente che introduce un nuovo passaporto diplomatico oppure

modifica quello esistente trasmette per via diplomatica all’altra Parte contraente i facsimile personalizzati dei passaporti nuovi o modificati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sul loro utilizzo, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che

possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo. 2. Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari RU 2016 di un passaporto diplomatico. Acc. con l’India

Art. 7 Modifiche Qualsiasi modifica del presente Accordo convenuta tra le Parti contraenti è notificata per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 8 Clausola di non incidenza Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Durata di validità ed entrata in vigore Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 10 Sospensione Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è noti- ficata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La sospensione lascia impregiudicati i diritti dei cittadini che sono già entrati nel territorio dell’altro Stato. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.

Art. 11 Denuncia Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia dell’Accordo ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. La denuncia lascia impregiudicati i diritti dei cittadini di uno Stato contraente che sono già entrati nel territorio dell’altro Stato.

2 RS 0.191.01 3 RS 0.191.02

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari RU 2016 di un passaporto diplomatico. Acc. con l’India

Fatto a Nuova Dehli, il 6 ottobre 2016, in due esemplari nelle lingue tedesca, hindi e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpreta- zione, fa stato il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo dell’India: Simonetta Sommaruga Rajnath Singh

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