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AS 2016 535

Decisione n. 4/2015 del comitato congiunto UE-EFTA che modifica l'appendice III della Convenzione relativa ad un regime comune di transito

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Decisione n. 4/2015 del comitato congiunto UE-EFTA che modifica l’appendice III della Convenzione

Accettata il 26 novembre 2015 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2016

Il comitato congiunto, vista la Convenzione del 20 maggio 19871 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a, considerando quanto segue: (1) La Repubblica di Serbia ha espresso il desiderio di aderire alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («la Convenzione») ed è stata invitata ad aderirvi a seguito della decisione n. 3/2015 del 13 ottobre 2015 dal comitato congiunto istituito ai sensi di tale Convenzione. (2) Pertanto è opportuno inserire nella Convenzione, nell’ordine opportuno, le versioni nella lingua ufficiale della Repubblica di Serbia dei riferimenti utilizzati nella Convenzione. (3) L’applicazione della presente decisione dovrebbe essere collegata alla data di adesione della Repubblica di Serbia alla Convenzione. (4) Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Repubblica di Serbia alla Convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la Convenzione, ha adottato la presente decisione:

1 RS 0.631.242.04 La Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito concerneva originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gennaio 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. Sono parti contraenti anche la Repubblica di Croazia dal 1° luglio 2012, la Repubblica di Turchia dal 1° dicembre 2012, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dal 1° luglio 2015 e la Repubblica di Serbia dal 1° febbraio 2016.

2016-0072 535

Regime comune di transito. Dec. n. 4/2015 RU 2016

Art. 1 L’appendice III della Convenzione relativa ad un regime comune di transito è modi- ficata conformemente all’allegato della presente decisione.

Art. 2

1. La presente decisione si applica a decorrere della data di adesione della

Repubblica di Serbia alla Convenzione.

2. I formulari basati sui modelli di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6

dell’appendice III possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario, fino al 1° maggio 2016.

Fatto a Istanbul, il 26 novembre 2015

Per il comitato congiunto: La presidente, Didem Dirlik

Regime comune di transito. Dec. n. 4/2015 RU 2016

Allegato

1. Nella casella 51 dell’allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra la Romania e Svezia: «– RS Serbia»

2. Nell’allegato B6, il titolo III è modificato come segue:

2.1. Nella prima parte della tabella «Validità limitata – 99200» è aggiunto il seguen- te trattino prima di SL: «– RS Ограничена важност»

2.2 Nella seconda parte della tabella «Dispensa – 99201» è aggiunto il seguente

trattino prima di SL: «– RS Ослобођење » 2.3 Nella terza parte della tabella «Prova alternativa – 99202» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «– RS Алтернативни доказ» 2.4 Nella quarta parte della tabella «Differenze: ufficio al quale sono state presen- tate le merci (nome e Paese) – 99203» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «– RS Разлике: царински орган којем је предата роба …… (назив и земља)» 2.5 Nella quinta parte della tabella «Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposi- zioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... – 99204 » è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «– RS Излаз из …………… подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр...» 2.6 Nella sesta parte della tabella «Dispensa dall’itinerario vincolante – 99205» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «– RS Ослобођено од прописаног плана пута» 2.7 Nella settima parte della tabella «Speditore autorizzato – 99206» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «– RS Овлашћени пошиљалац»

2.8 Nell’ottava parte della tabella «Dispensa dalla firma – 99207» è aggiunto il

seguente trattino prima di SL: «– RS Ослобођено од потписа» 2.9 Nella nona parte della tabella «Garanzia globale vietata – 99208» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «– RS ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ»

Regime comune di transito. Dec. n. 4/2015 RU 2016

2.10 Nella decima parte della tabella «Utilizzazione non limitata – 99209» è

aggiunto il seguente trattino prima di SL: «– RS НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА» 2.11 Nell’undicesima parte della tabella «Rilasciato a posteriori – 99210» è aggiun- to il seguente trattino prima di SL: «– RS Накнадно издато»

2.12 Nella dodicesima parte della tabella «Vari – 99211« è aggiunto il seguente

trattino prima di SL: «– RS Разно»

2.13 Nella tredicesima parte della tabella «Alla rinfusa – 99212» è aggiunto il

seguente trattino prima di SL: «– RS Расуто»

2.14 Nella quattordicesima parte della tabella «Speditore – 99213» è aggiunto il

seguente trattino prima di SL: «– RS Пошиљалац»

Regime comune di transito. Dec. n. 4/2015 RU 2016

3. L’allegato C1 è sostituito dalla versione seguente:

«Allegato C1

Regime di transito comune/transito comunitario

Atto costitutivo della garanzia Garanzia isolata I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)2 ................................................................................................ residente a3 .................................................................................................................. si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di ..................................... a concorrenza di un importo massimo di ..................................................................... nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino4, per tutte le somme di cui l’obbligato principale5 ...................................................................................................................................... è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l’ufficio di partenza di ........................ ...................................................................................................................................... a destinazione dell’ufficio di .......................................................................................

Designazione delle merci: ...........................................................................................

2 Cognome e nome o ragione sociale.

3 Indirizzo completo.

4 Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto l’operazione di transito comunitario. 5 Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell’obbligato principale.

Regime comune di transito. Dec. n. 4/2015 RU 2016

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato

dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio 6 in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

............................................... .................................................................................

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

6 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni co- municazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del ga- rante e dei mandatari hanno competenza riguardo alle liti riguardanti la presente garanzia.

Regime comune di transito. Dec. n. 4/2015 RU 2016

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia. Fatto a .................................................... , addì ........................................................

(firma)7 ........................................................................................................................

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di ................................................................................................... Impegno del garante accettato il ........................................ a copertura dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito

...................................................................................................................................... (Timbro e firma)»

7 Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di ……………………», indicando l’importo in lettere.

8 Da completare a cura dell’ufficio di partenza»

Regime comune di transito. Dec. n. 4/2015 RU 2016

4. L’allegato C2 è sostituito dalla versione seguente:

«Allegato C2

Regime di transito comune/transito comunitario

Atto costitutivo della garanzia Garanzia isolata a mezzo di certificati I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)9 ................................................................................................ residente a10 .................................................................................................................. si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di ..................................... nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino11, per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza

poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

9 Cognome e nome o ragione sociale.

10 Indirizzo completo.

11 Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

Regime comune di transito. Dec. n. 4/2015 RU 2016

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato

dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di operazioni di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio12 in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

............................................... .................................................................................

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a .................................................... , il .............................................................

(firma)13 ........................................................................................................................

12 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia. 13 Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».

Regime comune di transito. Dec. n. 4/2015 RU 2016

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di ................................................................................................... Impegno del garante accettato il ..................................................................................

.......................................................................................................................... (Timbro e firma)»

Regime comune di transito. Dec. n. 4/2015 RU 2016

5. L’allegato C4 è sostituito dalla versione seguente:

«Allegato C 4

Regime di transito comune/transito comunitario

Atto costitutivo della garanzia Garanzia globale I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)14 .............................................................................................. residente a15 ................................................................................................................. si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di ..................................... a concorrenza di un importo massimo di ..................................................................... che rappresenta il 100/50/30%16 dell’importo di riferimento nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino17, per tutte le somme di cui l’obbligato principale18 ...................................................................................................................................... è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell’importo massimo citato e senza poterlo differire

oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la)

14 Cognome e nome o ragione sociale.

15 Indirizzo completo.

16 Cancellare le menzioni inutili.

17 Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto le operazioni di transito comunitario. 18 Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell’obbligato principale.

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sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un’operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato

dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di operazioni di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio 19 in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

............................................... .................................................................................

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

19 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni co- municazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del ga- rante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia.

Regime comune di transito. Dec. n. 4/2015 RU 2016

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l’ufficio di garanzia. Fatto a .................................................... , il .............................................................

(firma)20 ........................................................................................................................

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di .................................................................................................... Impegno del garante accettato il ..................................................................................

...................................................................................................................................... (Timbro e firma)»

6. Nella casella 7 dell’allegato C5, il termine «Serbia» è inserito tra i termini «Norvegia» e «Svizzera». 7. Nella casella 6 dell’allegato C6, il termine «Serbia» è inserito tra i termini «Norvegia» e «Svizzera».

20 Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …», indicando l’importo in lettere.

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