AS 2016 975
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 24 febbraio 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d’investimenti ad altri istituti della previdenza professionale (art. 71 cpv. 1 LPP)
Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche: a. alle fondazioni di previdenza di cui all’articolo 89a capoverso 6 del Codice civile2 ; b. al fondo di garanzia.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.
24 febbraio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr