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AS 2017 1525

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)

Modifica del 16 dicembre 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del 15 agosto 20121 sui giocattoli è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 47 capoverso 5, 66 capoverso 4, 92 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 3 capoverso 4, 18 capoverso 2 lettera c, 19 capoverso 2, 20 frase introduttiva e 22 lettera b, «pericolo» o «pericoli» è sostituito con «rischio» o «ri- schi». In tutto l’atto legislativo «miscela» o «miscele» è sostituito, con i necessari ade- guamenti grammaticali, con «preparato» o «preparati».

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza si applica ai giocattoli ai sensi dell’articolo 65 ODerr.

Art. 1bis Definizioni

1 Nella presente ordinanza s’intende per:

a. fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica, progetta oppure fa fabbricare un giocattolo e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

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b. rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; c. importatore: ogni persona fisica o giuridica che immette in commercio un giocattolo proveniente dall’estero; d. distributore: ogni persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che immette in commercio un giocattolo; e. pericolo: una fonte potenziale di danno; f. pericoloso: qualcosa che rappresenta un pericolo; g. rischio: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni.

2 Per interpretare correttamente le espressioni menzionate nella direttiva

2009/48/CE3 a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tenere conto delle equiva- lenze seguenti:

Espressione nella direttiva 2009/48/CE Espressione nella presente ordinanza

a. Espressioni in tedesco: Bereitstellung auf dem Markt / auf dem Inverkehrbringen / in Verkehr brin- Markt bereitstellen gen Inverkehrbringen Erstmaliges Inverkehrbringen / erstmalig in Verkehr bringen Einführer Importeur Gemisch Zubereitung b. Espressioni in francese: mise à dispostion sur le marché mise sur le marché mise sur le marché première mise sur le marché mélange préparation c. Espressioni in italiano: messa a disposizione sul mercato immissione in commercio immissione sul mercato prima immissione in commercio miscela preparato

3 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla diret- tiva 2015/2017/UE, GU L 306 del 24.11.2015, pag. 23.

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Art. 3 cpv. 1 lett. a 1 I giocattoli devono adempiere i seguenti requisiti di sicurezza (qui di seguito: requisiti di sicurezza): a. i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 66 capoversi 1–3 ODerr; e

Art. 5 cpv. 7 Abrogato

Art. 13 cpv. 1 lett. a 1 L’organismo di valutazione della conformità rilascia il certificato d’esame del tipo secondo la procedura di cui all’allegato II modulo B numero 6 della decisione n. 768/2008/CE4. Tale certificato deve inoltre includere: a. un rimando alla presente ordinanza o alla direttiva 2009/48/CE5;

Titolo prima dell’art. 23

Sezione 10: Aggiornamento degli allegati

Art. 23 1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) aggiorna gli allegati della presente ordinanza come segue: a. gli allegati 1–3, 5 e 6 conformemente alla direttiva 2009/48/CE6 nella ver- sione in vigore nell’Unione europea; b. l’allegato 4 conformemente alle norme armonizzate a livello internazionale.

2 Può definire disposizioni transitorie in relazione all’aggiornamento

Art. 25c Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2016 I giocattoli che non corrispondono alla modifica del 16 dicembre 2016 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2018. Possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 11 cpv. 1 lett. a.

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1bis cpv. 2.

6 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.06.2009, pag. 1.

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II

1 Gli allegati 1–3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

16 dicembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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Allegato 1 (art. 1 cpv. 2 e 3 lett. a)

Elenchi di oggetti a cui non è applicabile la presente ordinanza

Cifra I titolo, I/14 e I/19

I Oggetti non considerati giocattoli ai sensi dell’articolo 65 ODerr

14. apparecchiature elettroniche come PC e console di gioco usate per accedere

a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elet- troniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano un valore ludico intrinseco, come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;

19. accessori di moda per bambini che non sono destinati a essere utilizzati per

giocare.

Cifra II titolo

II Giocattoli ai sensi dell’articolo 65 ODerr a cui non è applicabile la presente ordinanza

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Allegato 2 (art. 3 cpv. 1 lett. b)

Requisiti particolari di sicurezza relativi ai giocattoli

N. 1/3, 1/4 lett. h, 1/7 e 1/9 lett. b 3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo tale che il loro uso non presenti alcun rischio se non il rischio minimo che può essere causato dal movimento delle loro parti.

4. Prevenzione dei rischi di strangolamento e asfissia:

h. Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati alla derrata ali- mentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione della derrata alimentare affinché si possa accedere al giocattolo. Le par- ti di giocattoli che, in altro modo, sono direttamente attaccate a una der- rata alimentare devono adempiere i requisiti di cui alle lettere c e d.

7. I giocattoli concepiti come mezzo per muoversi devono, per quanto possibi-

le, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all’energia cinetica da essi generata. L’utilizzatore deve poter usare tale si- stema facilmente, senza incorrere nel rischio di essere sbalzato dal veicolo e di cadere o nel rischio di provocare lesioni a sé o a terzi. La velocità massi- ma di progetto (velocità di esercizio rappresentativa che può raggiungere un giocattolo in base alla sua costruzione) dei giocattoli cavalcabili elettrici de- ve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.

9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:

b. i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo – salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo – possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.

N. 3/1, 3/3, 3/8, 3/11, 3/13a, 3/13b, 3/14 e 3/15

1. I giocattoli non devono presentare il rischio di compromettere la salute

umana a causa dell’esposizione alle sostanze o ai preparati chimici di cui so- no costituiti o in essi contenuti.

3. Le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la

riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 conformemente alla versione del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui all’allegato 2 numero 1 OP- Chim non possono essere utilizzate in nessuna parte dei giocattoli.

8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare

anche le prescrizioni dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20167 sui co- smetici (OCos).

7 RS 817.032.31

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11. Valori limite per la prova di migrazione:

a. In deroga ai numeri 3 e 4 non possono essere superati i seguenti valori limite nella prova di migrazione dei giocattoli e dei loro componenti:

Elemento o composto mg/kg di materiale per mg/kg di materiale per mg/kg di materiale giocattoli secco, giocattoli liquido o rimovibile dal fragile, in polvere o colloso giocattolo mediante flessibile raschiatura

Alluminio 5625 1406 70000 Antimonio 45 11,3 560 Arsenico 3,8 0,9 47 Bario 1500 375 18750 Boro 1200 300 15000 Cadmio 1,3 0,3 17 Cromo(3+) 37,5 9,4 460 Cromo(6+) 0,02 0,005 0,2 Cobalto 10,5 2,6 130 Rame 622,5 156 7700 Piombo 13,5 3,4 160 Manganese 1200 300 15000 Mercurio 7,5 1,9 94 Nichel 75 18,8 930 Selenio 37,5 9,4 460 Stronzio 4500 1125 56000 Stagno 15000 3750 180000 Stagno organico 0,9 0,2 12 Zinco 3750 938 46000

b. Concerne soltanto il testo tedesco. 13a. Abrogato 13b. Abrogato 14. I giocattoli, inclusi i giochi di attività, non possono essere immessi in com- mercio se uno dei loro componenti di gomma o di materia plastica che – in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili – entra in contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale contiene oltre 0,5 mg/kg di uno degli idrocarburi polici- clici aromatici (IPA) elencati nell’allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 18 maggio 20058 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. 15. Per le sostanze chimiche utilizzate nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere messi in bocca si applicano i seguenti specifici valori limite:

8 RS 814.81

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Sostanza Numero CAS Valore limite

Formammide 75-12-7 20 μg/m3 (valore limite di emissio- ne) dopo un massimo di 28 giorni dall’inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiu- ma contenenti oltre 200 mg/kg (valore soglia riferita al contenuto). 1,2-benzisotiazol- 2634-33-5 5 mg/kg (tenore limite) in materiali a 3(2H)-one base acquosa per giocattoli, confor- memente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:20059 Massa di reazione di: 55965-84-9 1 mg/kg (tenore limite) in materiali a 5-cloro-2- metil-4- base acquosa isotiazolin- 3-one (n. CE 247-500-7) e 2- metil-2H-isotiazol-3- one (n. CE 220-239-6) (3: 1) 5-cloro-2- 26172-55-4 0,75 mg/kg (tenore limite) in mate- metilisotiazolin-3(2H)- riali a base acquosa one 2-metilisotiazolin- 2682-20-4 0,25 mg/kg (tenore limite) in mate- 3(2H)-one riali a base acquosa

N. 4/6 6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall’apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo. Durante il funzionamento del giocattolo deve essere rispettato un livello di sicurezza conforme allo stato dell’arte generalmente riconosciuto e alle misure applicabili.

9 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

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Allegato 3 (art. 5 cpv. 1, 2 e 6)

Avvertenze

Parte B n. 1.1 1.1 I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un’avvertenza quale: «Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.» oppure «Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.» oppure il seguente pittogramma:

Parte B n. 2, 3, 4, 6, 9.1 e 10

2. Giochi di attività

2.1 Un gioco di attività è un gioco destinato all’uso domestico, la cui struttura portante rimane fissa durante l’attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, oscilla- re, scivolare, dondolare, girare, strisciare o gattonare o una combinazione di queste attività.

2.2 I giochi di attività devono recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Solo per uso domestico.» 2.3 I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attività devono essere se del caso muniti di istruzioni che richiamino l’attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l’omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo. Al giocattolo devono inoltre essere al- legate istruzioni per il corretto montaggio. Tali istruzioni devono contenere indicazioni sulle parti che possono presentare pericoli qualora non corretta- mente montate nonché informazioni circa la superficie idonea per l’installazione del giocattolo.

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3. Giocattoli funzionali

3.1 Un giocattolo funzionale è un giocattolo che svolge la stessa funzione e

viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un im- pianto destinato a essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto.

3.2 I giocattoli funzionali devono recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto.» 3.3 Le istruzioni per l’uso dei giocattoli funzionali devono contenere una descri- zione delle misure precauzionali da adottare durante l’uso. Esse devono se- gnalare i pericoli a cui si espone l’utilizzatore in caso di mancato rispetto di tali misure. Questi pericoli devono essere descritti nel dettaglio. In genere si tratta di pericoli propri dell’apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un’imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età. Tale età è stabilita dal fabbricante.

4. Giocattoli chimici

4.1 Un giocattolo chimico è un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze e preparati chimici e destinato a essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età sotto la sorveglianza di un adulto.

4.2 L’imballaggio dei giocattoli chimici deve recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a … anni 10. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto.» 4.3 Le istruzioni per l’uso dei giocattoli contenenti sostanze o preparati perico- losi devono attirare l’attenzione sulla natura pericolosa di tali sostanze o preparati. Esse devono contenere una descrizione delle misure precauzionali che l’utilizzatore deve adottare durante l’uso. Esse devono segnalare i peri- coli a cui si espone l’utilizzatore in caso di mancato rispetto di tali misure. Questi pericoli devono essere descritti brevemente. Devono essere indicate le misure di pronto soccorso necessarie in caso di incidenti gravi che posso- no verificarsi durante l’uso di questo tipo di giocattoli. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età. Tale età è stabilita dal fabbricante.

4.4 Sono fatte salve le disposizioni dell’OPChim11 concernenti la classificazio-

ne, l’imballaggio e la caratterizzazione delle sostanze e dei preparati. 4.5 Sono considerati giocattoli chimici in particolare i set di inclusione, i labora- tori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analo- ghi che durante l’uso danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe tra- sformazioni della sostanza.

10 L’età è stabilita dal fabbricante.

11 RS 813.11

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6. Giocattoli acquatici

6.1 Un giocattolo acquatico è un giocattolo destinato a essere usato in acque

poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull’acqua.

6.2 I giocattoli acquatici devono recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto.» ... 9.1 I giocattoli destinati a essere appesi a una culla, a un lettino o a una carroz- zina per mezzo di corde, nastri, elastici o lacci devono recare la seguente av- vertenza: «Avvertenza. Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.»

10. Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit

cosmetici e nei giochi gustativi 10.1 Un gioco olfattivo da tavola è un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere diversi odori o profumi. 10.2 Un kit cosmetico è un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagno- schiuma, lucidalabbra, rossetti, altri trucchi, dentifrici e prodotti per la cura dei capelli. 10.3 Un gioco gustativo è un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l’uso di ingredienti alimentari, come edulcoranti, liquidi, polveri e aromi. 10.4 L’imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmeti- ci e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui all’allegato 2 numero 3.9 lettera a numeri 41−55 e lettera b deve recare la seguente avver- tenza: «Avvertenza. Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti.»

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Allegato 4 (art. 8)

Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli12

Numero Titolo

SN EN 71-1:2015 Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche SN EN 71-2:2011 Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiammabilità con emendamento A1:2014 SN EN 71-3:2013 Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni con emendamento A1:2014 elementi SN EN 71-4: 2013 Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse SN EN 71-5:2016 Sicurezza dei giocattoli – Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica SN EN 71-7:2014 Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova SN EN 71-8:2011 Sicurezza dei giocattoli – Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività simili ad uso domestico per interno ed esterno SN EN 71-12:2013 Sicurezza dei giocattoli – Parte 12: Nitrosammine e sostanze nitrosabili SN EN 71-13:2014 Sicurezza dei giocattoli – Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi SN EN 71-14:2015 Sicurezza dei giocattoli – Parte 14: Trampolini per uso domesti- co SN EN 62115:2005 Giocattoli elettrici – sicurezza con emendamento A2:2011 e corrigendum AC:2011 con emendamento A11:2012 e corrigendum AC:2013 con emendamento A12:2015

12 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

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