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AS 2017 2665

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente i lavori e la partecipazione della Svizzera al finanziamento della riattivazione del traffico ferroviario sulla linea Belfort–Delle nonché l'esercizio sulla linea Belfort–Delle–Delémont

Traduzione1

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente i lavori e la partecipazione della Svizzera al finanziamento della riattivazione del traffico ferroviario sulla linea Belfort–Delle nonché l’esercizio sulla linea Belfort–Delle–Delémont

Conclusa l’11 agosto 2014 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2017

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese, denominati qui di seguito «Parti contraenti», considerate per la Francia la direttiva 2012/34/UE, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico e per la Svizzera le disposizioni legali dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; vista la Convenzione del 5 novembre 19993 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità, denominata qui di seguito «Convenzione del 5 novembre 1999» ed entrata in vigore il 28 marzo 2003; desiderosi di migliorare i collegamenti ferroviari tra la Svizzera e la Francia e di sviluppare così condizioni propizie a un aumento del traffico ferroviario; desiderosi di agevolare il trasporto di viaggiatori tra i grandi agglomerati svizzeri, da un lato, e francesi, dall’altro, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.742.140.334.974

1 Dal testo originale francese (RO 2017 2665).

2 RS 0.740.72 3 RS 0.742.140.334.97

2014-1624 2665

Lavori e partecipazione della Svizzera al finanziamento della riattivazione RU 2017

Titolo I. Disposizioni preliminari

Art. 1 Oggetto La presente Convenzione ha per oggetto la riapertura della linea ferroviaria Delle– Belfort nel rispetto della Convenzione del 5 novembre 1999, in vista del collega- mento alla linea Delle–Delémont. La presente Convenzione stabilisce: a) gli impegni reciproci delle Parti contraenti per quanto riguarda le modalità di finanziamento e di esecuzione degli studi e dei lavori necessari al ripristino della linea in vista della riattivazione del traffico ferroviario tra Delémont e Belfort; b) la suddivisione delle competenze e delle responsabilità tra i gestori dell’in- frastruttura per quanto concerne la ripartizione della capacità e la gestione del traffico, nonché la manutenzione e il rinnovo dell’infrastruttura.

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente Convenzione, s’intende per: a) linea ferroviaria Delle–Belfort: linea ferroviaria che va dal segnale d’entrata della stazione di Delle (lato svizzero) a Belfort; b) lavori: i lavori stessi di ripristino della linea e i relativi studi; c) manutenzione: insieme delle attività correnti che consentono di garantire la continuità dell’esercizio, come la sorveglianza, l’ispezione, la verifica, le misure di controllo, la regolazione, la gestione delle perturbazioni, la ripara- zione, la sostituzione di singoli elementi di dimensioni ridotte, ad esclusione del rinnovo o dello sviluppo dell’infrastruttura; d) rinnovo: sostituzione di un sistema o di una parte di sistema alla fine della sua durata di vita, programmata e giustificata dall’impossibilità di mantenere in altro modo il sistema stesso o una sua parte in condizioni tecnologiche, economiche o regolamentari soddisfacenti; e) ripartizione della capacità e gestione del traffico: insieme delle attività aventi come scopo principale: – la definizione dell’orario di servizio annuo e l’organizzazione dei periodi riservati alla realizzazione di opere di manutenzione e di rin- novo sulla rete ferroviaria, – la gestione della circolazione dei treni, – la fornitura di corrente di trazione; f) Comitato direttivo franco-svizzero: comitato direttivo istituito dalla Conven- zione del 5 novembre 1999.

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Titolo II. Ripristino della linea da Belfort alla frontiera

Art. 3 Definizione dei lavori 1. I lavori previsti riguardano la modernizzazione del binario, l’elettrificazione della linea, l’adattamento di opere di costruzione, la messa in sicurezza dei passaggi a livello, la creazione di nuove fermate ferroviarie tra Delle e Belfort e l’adeguamento delle stazioni di Delle e Belfort. 2. I lavori puntano anche a equipaggiare la linea con nuovi impianti di segnalazione e di telecomunicazione. 3. La linea ferroviaria Delle–Belfort è equipaggiata con segnaletica francese. Il tronco situato tra il segnale d’entrata della stazione di Delle (lato svizzero) e la frontiera è equipaggiato con segnaletica svizzera e francese. 4. La linea ferroviaria è alimentata con corrente di trazione francese a 25 kV. Nella stazione di Delle, dispositivi specifici devono consentire l’accesso ai treni svizzeri monocorrente a 15 kV. 5. I lavori sono eseguiti sul territorio di entrambe le Parti contraenti, con l’obiettivo di una messa in servizio simultanea.

Art. 4 Proprietà e committenza dei lavori 1. Il gestore d’infrastruttura francese è proprietario delle opere e degli equipaggia- menti realizzati in territorio francese. Il gestore d’infrastruttura svizzero è proprieta- rio delle opere e degli equipaggiamenti realizzati in territorio svizzero. I gestori d’infrastruttura possono convenire eccezioni locali al fine di garantire la continuità tecnica delle opere e degli equipaggiamenti, in applicazione della Convenzione di cui all’articolo 13. 2. Per quanto riguarda la committenza dei lavori si applica il principio di territoriali- tà. Sul territorio francese, tuttavia, qualora l’operazione interessi sia il gestore d’infrastruttura francese che il gestore d’infrastruttura svizzero, il gestore d’infrastruttura francese può affidare interamente o in parte la committenza dei lavori al gestore d’infrastruttura svizzero. 3. Il gestore d’infrastruttura svizzero e il gestore d’infrastruttura francese si accerta- no che l’infrastruttura sia globalmente coerente e che la pianificazione dei lavori sia coordinata. Qualora la messa in servizio dei lavori realizzati da ciascun gestore d’infrastruttura non possa essere effettuata simultaneamente, adottano misure utili ad assicurare, se necessario, la continuità dell’esercizio sulla linea tra Boncourt e Delle. Informano in merito il Comitato direttivo franco-svizzero.

Art. 5 Finanziamento 1. Il finanziamento dei lavori e dell’evoluzione dei costi è retto dal principio di territorialità.

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2. In deroga al principio di territorialità e in considerazione dell’utilità socio- economica del progetto per la Svizzera, la Parte svizzera s’impegna ad accordare un contributo forfettario pari a 24,5 milioni di franchi svizzeri (valore ottobre 2003) per il finanziamento dei lavori di ripristino della linea Belfort–Delle. Questo finanzia- mento svizzero è previsto nell’ambito dei progetti di raccordo alla rete ferroviaria europea ad alta velocità. Una convenzione di finanziamento e di realizzazione ai fini dell’operazione definisce sia le modalità della procedura di richiamo e di versamento tra le Parti che finanziano il programma previsto sia l’aggiornamento del contributo forfettario e liberatorio della Svizzera.

Titolo III. Esercizio e manutenzione della linea Belfort–Delle–Delémont

Art. 6 Manutenzione e rinnovo I gestori d’infrastruttura garantiscono la manutenzione e il rinnovo dell’infrastruttura della linea ferroviaria tra Belfort e Delémont secondo il principio di territorialità. Ognuno dei gestori d’infrastruttura può tuttavia convenire di affidare interamente o in parte la manutenzione e il rinnovo delle rispettive infrastrutture all’altro gestore.

Art. 7 Ripartizione della capacità e gestione del traffico 1. Nel rispetto della regolamentazione applicabile, l’organismo svizzero e quello francese competenti in materia di ripartizione della capacità si coordinano durante tutto il processo di ripartizione della capacità stessa, affinché quest’ultima sia suddi- visa in modo concertato sulla linea ferroviaria Delémont–Delle privilegiando trac- ciati cadenzati. Nella stazione di Delle la ripartizione della capacità è garantita dal gestore d’infrastruttura francese nel rispetto della regolamentazione applicabile. 2. La gestione del traffico sulla linea ferroviaria Delémont–Delle è garantita come convenuto dai gestori d’infrastruttura nel rispetto della regolamentazione applicabi- le. Include la segnalazione, la regolazione, la consegna, la comunicazione e la forni- tura di informazioni concernenti la circolazione dei treni. 3. Conformemente alla regolamentazione applicabile, i gestori d’infrastruttura si coordinano per stabilire le istruzioni e le consegne in materia di sicurezza applicabili sulla linea ferroviaria Delémont–Delle. I gestori d’infrastruttura si accertano che tali istruzioni e consegne siano coordinate con quelle stabilite dal gestore d’infrastruttura francese per la stazione di Delle. 4. Il gestore d’infrastruttura francese è incaricato della fornitura della corrente di trazione sulla linea ferroviaria Belfort–Delle. Il gestore d’infrastruttura svizzero è incaricato della fornitura della corrente di trazione sulla linea ferroviaria Delémont– Delle, inclusi gli interventi ed equipaggiamenti specifici per consentire l’accesso ai treni svizzeri monocorrente a 15 000 Volt e 16,7 Hz alla stazione di Delle.

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Art. 8 Tariffazione per l’infrastruttura Le tasse infrastrutturali e le altre tasse applicate all’infrastruttura sono rette dal principio di territorialità. Sono pertanto definite e riscosse dal gestore d’infrastrut- tura svizzero e dal gestore d’infrastruttura francese per i rispettivi tronchi.

Art. 9 Disposizioni applicabili 1. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore sul territorio di ogni Parte contraente, ivi compresa la tariffazione nazionale relativa ai titoli di trasporto, non- ché qualsivoglia altra disposizione speciale per la linea ferroviaria Belfort–Delle– Delémont sono applicabili, sempreché non siano contrarie alle disposizioni della presente Convenzione. 2. È applicabile il Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)4, segnatamente l’articolo 1.9.

Titolo IV. Disposizioni generali

Art. 10 Accordi doganali 1. Al fine di agevolare la cooperazione e conciliare nel modo migliore la fluidità e la celerità del traffico viaggiatori con l’efficacia dei controlli doganali, sanitari, fitosanitari, veterinari e di tutti gli altri controlli ritenuti necessari, sono conclusi accordi aggiuntivi tra le autorità competenti svizzere e francesi, in applicazione della Convenzione del 28 settembre 19605 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio.

2. I controlli svizzeri e francesi possono essere effettuati nella zona ai sensi

dell’articolo 3 paragrafo 1 lettere a–c della citata Convenzione del 28 settembre 1960. Agli agenti dello Stato limitrofo sono messi a disposizione dei locali presso le stazioni indicate nell’accordo menzionato al paragrafo 1.

Art. 11 Sicurezza ferroviaria Le autorità nazionali per la sicurezza ferroviaria sono competenti sul loro territorio nazionale. Tali autorità si coordinano per le questioni di sicurezza ferroviaria con- cernenti la linea ferroviaria Belfort–Delle–Delémont.

Art. 12 Sicurezza civile 1. L’efficacia dell’intervento dei soccorsi prevale su qualsivoglia altra considera- zione, in particolare di ordine territoriale. In caso di emergenza, le Parti contraenti autorizzano le squadre di soccorso dell’altro Stato a intervenire sul proprio territorio.

4 RS 0.742.403.12 all. C

5 RS 0.631.252.934.95

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2. Le autorità responsabili della sicurezza civile sul territorio di ciascuna delle due Parti si coordinano per le questioni di sicurezza civile concernenti la linea ferroviaria Belfort–Delle–Delémont.

Art. 13 Convenzioni tra enti ferroviari incaricati della gestione dell’infrastruttura Gli enti svizzeri e francesi incaricati della gestione dell’infrastruttura si accordano per firmare convenzioni specifiche che precisano in particolare: (1) se del caso, le modalità secondo le quali i gestori dell’infrastruttura sono autorizzati a intervenire oltre la frontiera in caso di realizzazione di lavori, in special modo di quelli che devono necessariamente essere eseguiti senza interruzioni; (2) le modalità secondo le quali, in applicazione dell’articolo 7 paragrafi 1 e 2, gli enti incaricati della gestione dell’infrastruttura si coordinano in materia di ripartizione della capacità, ivi compresa la capacità della stazione di Delle e in materia di gestione del traffico. La convenzione deve precisare in modo trasparente le modalità di calcolo e di fatturazione delle prestazioni fornite dai gestori d’infrastruttura. Essa preciserà pure le modalità di fornitura della corrente di trazione di cui all’articolo 7 paragrafo 4; (3) le modalità di messa a punto delle istruzioni e delle consegne di sicurezza di cui all’articolo 7 paragrafo 3; (4) le eccezioni locali al principio di territorialità di cui all’articolo 4 paragrafo 1 concernenti la proprietà di opere o di equipaggiamenti situati principalmente sul territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 14 Designazione degli enti incaricati della gestione dell’infrastruttura Qualsiasi cambiamento istituzionale che intervenga in uno degli Stati Parte alla Convenzione e che comporti una modifica nella denominazione o nell’organizza- zione degli enti incaricati della gestione delle funzioni definite all’articolo 2 lettera e viene notificato all’altra Parte, senza che ciò metta in discussione la validità della presente Convenzione. Questa disposizione non ostacola l’applicazione dell’arti- colo 16 paragrafo 2 della Convenzione.

Art. 15 Composizione delle controversie 1. Ogni controversia tra le Parti contraenti in merito all’applicazione o all’interpre- tazione della presente Convenzione è sottoposta al Comitato direttivo franco- svizzero. Quest’ultimo si adopera per comporre la controversia in via amichevole. 2. Se non è raggiunta un’intesa in seno al Comitato direttivo franco-svizzero, la controversia è deferita a un tribunale arbitrale su richiesta di una delle Parti con- traenti.

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3. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri: un arbitro nominato da ciascuna delle Parti contraenti e un terzo arbitro designato di comune accordo dai primi due, il quale assume la presidenza del tribunale. 4. Se il tribunale non è debitamente istituito entro tre mesi dalla nomina del primo arbitro, ciascuna Parte contraente può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato dell’Aia di procedere alle nomine necessarie. 5. Il tribunale arbitrale statuisce a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 16 Entrata in vigore e durata di validità 1. Ogni Parte contraente notifica all’altra la conclusione delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore della presente Convenzione, che diventa effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica. 2. La presente Convenzione è conclusa per una durata iniziale di 35 anni. È proro- gata tacitamente per i quinquenni successivi, salvo disdetta di una delle Parti con- traenti almeno due anni prima della scadenza.

In fede di che, i rappresentanti delle due Parti contraenti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, l’11 agosto 2014, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica francese: Doris Leuthard Frédéric Cuvillier

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