AS 2017 2829
Ordinanza sull'energia nucleare
Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)
Modifica del 26 aprile 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:
Art. 34 Verifica approfondita della sicurezza nelle centrali nucleari 1 Il titolare di una licenza d’esercizio per una centrale nucleare deve procedere ogni dieci anni a una verifica completa della sicurezza (verifica periodica della sicurezza, VPS).
2 A tale scopo deve:
a. illustrare e valutare il concetto di sicurezza interna, nonché la gestione d’esercizio e il relativo andamento; b. effettuare un’analisi deterministica di sicurezza e un’APS; c. illustrare e valutare globalmente il livello di sicurezza; d. illustrare e valutare se l’organizzazione e il personale soddisfano i requisiti di sicurezza. 3 La documentazione relativa alla VPS deve essere presentata all’IFSN al più tardi due anni prima della conclusione di un decennio d’esercizio. 4 Per il periodo successivo al quarto decennio d’esercizio deve essere inoltre presen- tata, quale parte integrante della VPS, una prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine ai sensi dell’articolo 34a. 5 L’IFSN disciplina mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la VPS. Può prevedere agevolazioni per le centrali nucleari per il periodo successivo alla messa fuori servizio definitiva oppure esonerarle integralmente dall’obbligo di presentare una VPS.
1 RS 732.11
2016-1289 2829
Energia nucleare. O RU 2017
Art. 34a Prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine 1 La prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine contiene segnatamente le seguenti indicazioni: a. la durata d’esercizio sulla quale si basa; b. la prova che i limiti di progettazione delle parti dell’impianto rilevanti per la sicurezza interna non saranno raggiunti nell’ambito della durata d’esercizio programmata; c. le misure di riequipaggiamento e di miglioramento tecnico o organizzativo previste per la durata d’esercizio programmata; d. le misure previste, nell’ambito della durata d’esercizio programmata, per assicurare un organico sufficiente e le necessarie conoscenze specialistiche; 2 L’IFSN disciplina mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine.
Art. 82a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 26 aprile 2017 Su richiesta, l’IFSN può prorogare al massimo fino alla fine del 2019 il termine di inoltro della VPS corredata di una prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine ai sensi dell’articolo 34 capoverso 4 in combinato disposto con l’articolo 34 capoverso 3.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.
26 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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