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AS 2017 3229

Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

RS 0.515.091; RU 1983 1499

Campo d’applicazione il 10 maggio 2017, complemento 1

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Algeria a 6 maggio 2015 A 6 novembre 2015 Bahrein a b 11 marzo 2016 A 11 settembre 2016 Costa d’Avorio b c 25 maggio 2016 25 novembre 2016 Grenada a 10 dicembre 2014 A 10 giugno 2015 Iraq 24 settembre 2014 A 24 marzo 2015 Kuwait a 24 maggio 2013 A 24 novembre 2013 Libano 5 aprile 2017 A 5 ottobre 2017 Paesi Bassi* ** d Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) 28 aprile 2014 28 aprile 2014 Palestina a 5 gennaio 2015 A 5 luglio 2015 Zambia 25 settembre 2013 A 25 marzo 2014 * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e dichiarazioni della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazio- nali, 3003 Berna. a Questo Stato non si ritiene legato dal Protocollo II. b Questo Stato non si ritiene legato dal Protocollo I. c Questo Stato non si ritiene legato dal Protocollo III. d Per il Regno in Europa.

1 Completa quelli in RU 1983 1499, 1986 827, 1989 291, 1990 1195, 2003 4419,

2005 4783, 2009 3875, 2010 2265 e 2013 2089.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

2017-1226 3229

Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche RU 2017 che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato. Conv.

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