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AS 2017 3823

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del 5 luglio 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 aprile 20141 sulle banche è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3 lett. c

3 Non sono considerati depositi:

c. i saldi avere su conti clienti di commercianti di valori mobiliari o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se:

1. su detti conti non viene versato alcun interesse, e

2. non si tratta di conti clienti di commercianti di valori mobiliari:

l’esecuzione avviene entro 60 giorni.

Art. 6 Carattere professionale 1 Agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accetta sul lungo perio- do più di 20 depositi del pubblico oppure si presta pubblicamente ad accettarli, anche se il numero dei depositi ottenuti è inferiore a 20. 2 Non agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico oppure si presta pubblicamente ad accettarli, se: a. accetta depositi del pubblico per un importo complessivo pari al massimo a un milione di franchi; b. non investe i depositi del pubblico né corrisponde interessi sugli stessi; e

1 RS 952.02

2017-1267 3823

O sulle banche RU 2017

c. prima che effettuino il deposito, informa i depositanti per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo che:

1. egli non soggiace alla vigilanza della FINMA, e

2. il deposito non è incluso nella garanzia dei depositi.

3 Non agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR anche chi, oltre a soddisfare le condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c, esercita un’attività commerciale o industriale come attività principale e utilizza i depositi del pubblico per finanziare tale attività. 4 Chiunque superi il valore soglia di cui al capoverso 2 lettera a deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni e presentarle una domanda di autorizzazione secondo le prescrizioni della LBCR entro 30 giorni. Se l’obiettivo di protezione della LBCR lo impone, la FINMA può vietare al richiedente di accettare ulteriori depositi del pubblico finché non si sarà pronunciata sulla domanda di autorizzazione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2017.

5 luglio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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