AS 2017 3837
Convenzione internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi (con all.)
Traduzione1
Convenzione internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi
Conclusa a Londra il 13 febbraio 2004 Approvata dall’Assemblea federale il 22 marzo 20132 Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 24 settembre 2013 Entrata in vigore per la Svizzera l’8 settembre 2017
Le Parti alla presente Convenzione, ricordando l’articolo 196 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 19823 sul diritto del mare che dispone in particolare che «gli Stati adottino ogni misura atta a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino che deriva dall’impiego di tecnologie poste sotto la loro giurisdizione o controllo, oppure dall’introduzione intenzionale o accidentale di specie, importate o nuove, in una parte particolare dell’ambiente marino, che possa ad esso provocare modifiche importanti o dannose»; visti gli obiettivi della Convenzione del 19924 sulla diversità biologica e il fatto che il trasferimento e l’introduzione di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraverso le acque di zavorra delle navi minacciano la conservazione e l’uso soste- nibile della diversità biologica, come pure la decisione IV/5 adottata nel 1998 dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla diversità biologica (COP 4) concer- nente la conservazione e l’uso sostenibile degli ecosistemi marini e costieri, come pure la decisione VI/23 adottata nel 2002 dalla Conferenza delle Parti alla Conven- zione sulla diversità biologica (COP 6) sulle specie aliene nocive per gli ecosistemi, gli habitat o le specie, ivi compresi i principi guida sulle specie invasive; visto inoltre che la Conferenza del 1992 delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED) aveva richiesto all’Organizzazione marittima internazionale («l’Organizzazione») di considerare l’adozione di regole appropriate per lo scarico delle acque di zavorra; consapevoli dell’approccio precauzionale enunciato al principio 15 della dichiara- zione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e menzionato nella risoluzione MEPC. 67 (37) adottata il 15 settembre 1995 dal Comitato di protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione;
RS 0.814.296
1 Dal testo originale francese (RO 2017 3837).
2 RU 2013 5523 3 RS 0.747.305.15 4 RS 0.451.43
2012-2225 3837
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
consapevoli altresì che il Vertice mondiale del 2002 per lo sviluppo sostenibile nel paragrafo 34 (b) del suo piano di applicazione richiama ad azioni a tutti i livelli per accelerare la messa a punto di misure volte a risolvere il problema delle specie aliene invasive presenti nelle acque di zavorra; consapevoli che lo scarico incontrollato di acque di zavorra e di sedimenti da parte delle navi ha comportato il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni che pregiudicano o nuocciono all’ambiente, alla salute dell’uomo, ai beni ed alle risorse; riconoscendo l’importanza che l’Organizzazione ha dato a questa questione, adot- tando le Risoluzioni dell’Assemblea, A.774(18) nel 1993 e A.868(20) nel 1997 al fine di trattare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni; riconoscendo inoltre che più Stati hanno agito individualmente al fine di prevenire, ridurre al minimo e, in ultima analisi, eliminare i rischi di introduzione di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraverso le navi che entrano nei loro porti e riconoscendo altresì che tale questione, che presenta un interesse mondiale, necessita l’adozione di misure basate su regole applicabili su scala globale con linee guida per la loro effettiva applicazione e interpretazione uniforme; desiderosi di veder proseguire la messa a punto di opzioni per la gestione delle acque di zavorra più sicure ed efficaci che permetteranno di prevenire, di ridurre al minimo, e, in ultima analisi di eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni; risoluti a prevenire, ridurre al minimo ed, in ultima analisi eliminare i rischi per l’ambiente, la salute umana, i beni e le risorse dovuti al trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni, grazie al controllo ed alla gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, evitando gli effetti secondari indesiderabili che un tale controllo potrebbe avere, ed incoraggiare l’evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie connesse; considerando che il modo migliore per ottenere tali obiettivi è di concludere una Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, salvo disposizione espressa contraria: 1 Per «Amministrazione» s’intende il Governo dello Stato sotto la cui autorità opera la nave. Nel caso di una nave che batte la bandiera di uno Stato, l’Amministrazione è il Governo di detto Stato. Nel caso di piattaforme galleggianti adibite all’esplora- zione ed allo sfruttamento dei fondi marini e del loro sotto-suolo adiacente alle coste sulle quali lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle sue risorse naturali ivi comprese le unità galleggianti di stoccag-
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
gio (FSU) nonché le unità galleggianti di produzione di stoccaggio e di scarico (FPSO) l’Amministrazione è il Governo dello Stato costiero interessato. 2 Per «acque di zavorra» s’intendono le acque e il particolato in sospensione caricate a bordo di una nave per controllarne l’assetto longitudinale e trasversale il il pescag- gio, la stabilità o le sollecitazioni/sforzi cui è soggetta la nave. 3 Per «gestione delle acque di zavorra» s’intendono i processi meccanici, fisici, chimici e biologici utilizzati, sia singolarmente o combinati, per eliminare, rendere innocui, o evitare di prendere o scaricare gli organismi acquatici nocivi e gli agenti patogeni presenti nelle acque di zavorra e sedimenti. 4 Per «certificato» s’intende il Certificato internazionale di gestione delle acque di zavorra.
5 Per «Comitato» s’intende il Comitato per la protezione dell’ambiente marino
dell’Organizzazione. 6 Per «Convenzione» s’intende la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. 7 Per «stazza lorda» s’intende la stazza lorda calcolata in conformità alle regole sulla stazza delle navi enunciate all’allegato I della Convenzione internazionale del 1969 5 sulla stazzatura delle navi, o in ogni Convenzione che potrebbe succederle.
8 Per «organismi acquatici nocivi e agenti patogeni» s’intendono gli organismi
acquatici e gli agenti patogeni che, se introdotti nel mare, compresi gli estuari, o nei corsi d’acqua possono mettere a repentaglio l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse, pregiudicare la diversità biologica o intralciare ogni altra utilizzazione legittima di tali ambienti.
9 Per «Organizzazione» s’intende l’Organizzazione Marittima Internazionale
10 Per «Segretario generale» s’intende il Segretario generale dell’Organizzazione.
11 Per «sedimenti» s’intende il particolato depositato nelle acque di zavorra presenti all’interno di una nave. 12 Per «nave» s’intende un’unità di qualsiasi tipo che opera nell’ambiente acquatico e che comprende le piattaforme galleggianti, le FSU e le FPSO.
Art. 2 Obblighi generali 1 Le Parti s’impegnano a dare pienamente effetto alle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato al fine di prevenire, di ridurre al minimo e, infine, di eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraver- so il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. 2 L’Allegato è parte integrante della presente Convenzione. Salvo sia espressamente previsto in maniera diversa, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento al suo Allegato.
5 RS 0.747.305.412
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
3 Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel
senso di impedire a una Parte di prendere, individualmente o congiuntamente con altre Parti, misure più rigorose, volte a prevenire, ridurre o eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni grazie al controllo e alla gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, in conformità con il diritto interna- zionale. 4 Le Parti si sforzano di cooperare al fine di garantire l’applicazione, l’osservanza e l’esecuzione della presente Convenzione
5 Le Parti s’impegnano a favorire il miglioramento continuo della gestione delle
acque di zavorra e degli standard volti a prevenire, ridurre al minimo e, infine, eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraver- so il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. 6 Le Parti, quando agiscono in applicazione della presente Convenzione, si sforzano di non pregiudicare né di nuocere al loro ambiente, alla salute umana, ai beni o ad altre risorse, o a quelli di altri Stati 7 Le Parti dovrebbero accertarsi che le pratiche di gestione delle acque di zavorra utilizzate per soddisfare la presente Convenzione non comportino maggiori danni di quelli che esse prevengono per il loro ambiente, la salute umana, i beni o le risorse, oppure per quelli di altri Stati. 8 Le Parti incoraggiano le navi che battono la loro bandiera e a cui si applica la presente Convenzione, a evitare nella misura in cui ciò sia possibile di caricare acque di zavorra contenenti organismi acquatici potenzialmente nocivi e agenti patogeni, nonché sedimenti che possono contenere tali organismi, in particolare favorendo un’adeguata applicazione delle raccomandazioni elaborate dall’Organiz- zazione. 9 Nel contesto della gestione delle acque di zavorra le Parti si sforzano di cooperare, sotto gli auspici dell’Organizzazione, per far fronte alle minacce e ai rischi che gravano sugli ecosistemi marini sensibili, vulnerabili o in pericolo e sulla diversità biologica, in zone situate al di là dei limiti della giurisdizione nazionale.
Art. 3 Applicazione 1 Salvo diversamente stabilito dalla presente Convenzione, quest’ultima si applica:
a. alle navi che battono la bandiera di una Parte; e b. alle navi che non battono la bandiera di una Parte, ma che agiscono sotto l’autorità di una Parte.
2 La presente Convenzione non si applica:
a. alle navi che non sono progettate o costruite per trasportare acque di zavorra; b. alle navi di una Parte che operano unicamente in acque che dipendono dalla giurisdizione della medesima Parte, a meno che la Parte decida che lo scari- co delle acque di zavorra da queste navi pregiudichi o nuoccia al suo am- biente, alla salute umana, ai beni o alle risorse o a quelli di Stati adiacenti;
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
c. alle navi di una Parte che operano unicamente in acque sotto la giurisdizione di un’altra Parte, soggette all’autorizzazione di quest’ultima parte per tale esclusione. Nessuna Parte potrà dare l’autorizzazione se ciò può compromet- tere o danneggiare l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse suoi o quelli di Stati adiacenti o di altri Stati. Ogni Parte che non garantisce tale au- torizzazione dovrà notificare all’Amministrazione della nave interessata che la Convenzione si applica a tale nave; d. alle navi che operano unicamente nelle acque sotto la giurisdizione di una Parte e in alto mare, eccetto per le navi a cui non è data l’autorizzazione di cui al sub paragrafo (c) a meno che tale Parte decida che lo scarico di acque di zavorra da parte di tali navi pregiudicherebbe o nuocerebbe all’ambiente, alla salute umana, ai beni o alle risorse suoi o a quelli di Stati adiacenti o di altri Stati; e. alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato o da quest’ultimo gestite e utilizzate esclusivamente, nel periodo considerato, per un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia, ciascuna Parte si accerta, attraverso l’adozione di misure appropriate che non com- promettano le operazioni o la capacità operativa delle navi di questo tipo di sua proprietà o da essa gestite, che tali navi agiscano in modo compatibile con la presente Convenzione, sempre che ciò sia ragionevole e possibile in pratica; e f. alle acque di zavorra permanenti in cisterne sigillate a bordo delle navi che non siano soggette allo scarico. 3 Nel caso di navi di Stati non Parti della presente Convenzione, le Parti applicano le prescrizioni della presente Convenzione nella misura necessaria affinché tali navi non beneficino di un trattamento più favorevole.
Art. 4 Misure di controllo del trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraverso acque di zavorra e sedimenti delle navi
1 Ciascuna Parte esige che le navi, cui la presente Convenzione si applica e che
battono la sua bandiera o che sono gestite sotto la sua autorità, rispettino le prescri- zioni della presente Convenzione, ivi comprese le norme e le prescrizioni applicabili dell’Allegato, e adotta misure efficaci per accertarsi che tali navi soddisfino queste prescrizioni. 2 Ciascuna Parte, tenendo debitamente conto delle sue condizioni particolari e possi- bilità, elabora le politiche nazionali, le strategie o i programmi per la gestione delle acque di zavorra nei suoi porti e nelle acque sotto la propria giurisdizione, che concordano con gli obiettivi della presente Convenzione e ne promuovono il rag- giungimento.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Art. 5 Impianti di raccolta dei sedimenti 1 Ciascuna Parte s’impegna a garantire che nei porti e nei terminali da essa designati, nei quali avvengono la pulizia o le riparazioni delle cisterne per le acque di zavorra, siano presenti adeguati impianti predisposti per la raccolta dei sedimenti che tengano conto delle linee guida elaborate dall’Organizzazione. Gli impianti di raccolta dovrebbero operare senza causare indebiti ritardi alle navi e permettere di smaltire in tutta sicurezza i sedimenti, senza pregiudicare né nuocere all’ambiente, alla salute umana, ai beni o alle risorse, propri o degli altri Stati 2 Ciascuna Parte informa l’Organizzazione della trasmissione alle altre Parti di tutti i casi in cui strutture gli impianti definiti dal paragrafo 1 siano inadeguati.
Art. 6 Ricerca scientifica e tecnica e monitoraggio
1 Le Parti si sforzano, individualmente o collettivamente, di:
a. promuovere e facilitare la ricerca scientifica e tecnica in materia di gestione delle acque di zavorra; e b. monitorare gli effetti della gestione delle acque di zavorra nelle acque che dipendono dalla loro giurisdizione. Queste attività di ricerca e di monitoraggio dovrebbero includere l’osservazione, la misurazione, il campionamento, la valutazione, l’analisi dell’efficacia e gli impatti sfavorevoli di ogni metodologia o tecnologia, nonché ogni impatto sfavorevole causato da organismi e agenti patogeni che si è scoperto essere stati introdotti attra- verso le acque di zavorra delle navi. 2 Per promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, ciascuna Parte facilita l’accesso delle altre Parti che ne fanno richiesta alle informazioni rilevanti su: a. le misure tecniche ed i programmi scientifici e tecnologici intrapresi nella gestione delle acque di zavorra; e b. l’efficacia della gestione delle acque di zavorra, come desunta dai program- mi di monitoraggio e valutazione.
Art. 7 Visite e rilascio dei certificati 1 Ciascuna Parte assicura che le navi battenti la sua bandiera o operanti sotto la sua autorità e soggette alle sue ispezioni e certificazioni siano ispezionate e certificate in conformità alle Regole dell’Allegato. 2 Una Parte che applica misure ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 3 o della Sezione C dell’Allegato non deve richiedere un’ispezione e una certificazione addizionale alla nave di un’altra Parte, né l’Amministrazione cui è soggetta questa nave è tenuta a sottoporla a misure addizionali di certificazione e ispezione imposte da un’altra Parte. La Parte che applica tali misure addizionali è responsabile della verifica della loro applicazione che non deve causare alla nave ritardi indebiti.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Art. 8 Violazioni
1 Ogni violazione, ovunque si commetta, alle prescrizioni della presente Conven-
zione è vietata e sanzionata dalla legislazione dell’Amministrazione della nave interessata. Se l’Amministrazione è informata di una violazione, procede alle dovute indagini e può richiedere alla Parte che l’ha informata di fornirle prove supplementa- ri della presunta violazione. Se l’Amministrazione ritiene che esistono prove suffi- cienti per consentire azioni legali perla presunta violazione, fa in modo che tali azioni legali siano intraprese al più presto in conformità alla propria legislazione. L’Amministrazione informa rapidamente la Parte che ha segnalato la presunta violazione, nonché l’Organizzazione, delle misure adottate. Se l’Amministrazione non ha intrapreso alcuna azione entro il termine di un anno a decorrere dalla rice- zione delle informazioni, essa ne informa la Parte che ha segnalato la presunta violazione.
2 Ogni violazione alle prescrizioni della presente Convenzione che accada nella
giurisdizione di una Parte è vietata e debbono essere previste sanzioni in base alla legislazione di detta Parte. Ogni qualvolta si produce una violazione, la Parte deve: a. intraprendere azioni legali in conformità alla sua legislazione; o b. fornire all’Amministrazione della nave le informazioni e le prove possedute attestanti l’avvenuta violazione. 3 Le sanzioni previste dalla legislazione di una parte in applicazione del presente articolo devono essere di natura tale che per il loro rigore scoraggino le infrazioni alla presente Convenzione, ovunque avvengano.
Art. 9 Ispezione delle navi
1 Una nave alla quale si applica la presente Convenzione può essere soggetta ad
ispezione, in ogni porto o terminale offshore di un’altra Parte, da parte di funzionari debitamente autorizzati dalla Parte stessa, al fine di verificare la conformità alla presente Convenzione. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente arti- colo, un’ispezione di questo tipo si limita a: a. verificare che la nave abbia a bordo un certificato valido che, in tal caso, deve essere accettato; b. ispezionare il registro delle acque di zavorra; e/o c. prelevare campioni delle acque di zavorra della nave in conformità alle linee guida elaborate dall’Organizzazione. Tuttavia, il tempo richiesto per analiz- zare questi campioni non deve essere utilizzato per ritardare indebitamente le operazioni, il movimento o la partenza della nave. 2 Se la nave non è munita di un certificato valido, o se vi sono buone ragioni di pensare che: a. lo stato della nave o del suo equipaggiamento non corrispondono sostan- zialmente alle informazioni del certificato; o che
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
b. il comandante o l’equipaggio non sono a conoscenza delle procedure essen- ziali di bordo relative alla gestione delle acque di zavorra oppure non le ha applicate, può essere effettuata un’ispezione approfondita.
3 Nei casi previsti al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte che procede
all’ispezione prende i provvedimenti necessari per impedire alla nave di scaricare acque di zavorra fino a quando vengano esclusi i pericoli per l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse.
Art. 10 Rilevazione delle violazioni e controllo delle navi 1 Le Parti cooperano al rilevamento delle violazioni e all’imposizione delle norme della presente Convenzione. 2 Qualora si riscontri che una nave ha violato la presente convenzione, la Parte di cui la nave batte bandiera e/o la Parte nel cui porto o terminale offshore opera la nave possono, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 8 o alle misure descritte nell’arti- colo 9, adottare misure di ammonimento, di fermo o di rifiuto della nave nei suoi porti. La Parte nel cui porto o terminale offshore opera la nave può tuttavia dare a tale nave l’autorizzazione a lasciare questo porto o terminale offshore per scaricare le acque di zavorra o per recarsi all’impianto di raccolta o al Cantiere di riparazione più vicino e adatto, nonché disponibile, a patto che ciò non presenti minacce per l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse. 3 Se i risultati del campionamento di cui all’articolo 9 paragrafo 1 lettera c indicano o confermano le informazioni ricevute al riguardo da un altro porto o terminale offshore, ossia che la nave presenta una minaccia per l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse, la Parte nelle cui acque opera la nave vieta a quest’ultima di scari- care acque di zavorra finché la minaccia non è stata eliminata. 4 Una Parte può anche ispezionare una nave che entra in un porto o in un terminale offshore di propria giurisdizione se un’altra Parte le chiede di procedere a un’inda- gine fornendo prove sufficienti attestanti che la nave sta operando o ha operato in violazione di una norma della presente Convenzione. Il rapporto dell’indagine è indirizzato alla Parte che l’ha richiesta nonché all’autorità competente dell’Ammi- nistrazione della la nave in oggetto, affinché possano essere prese misure appropria- te.
Art. 11 Notifica delle misure di controllo 1 Se da un’ispezione effettuata in applicazione dell’articolo 9 o 10 risulta che è stata commessa una violazione alla presente Convenzione, la nave deve esserne infor- mata. Un rapporto deve essere indirizzato all’Amministrazione, ivi compresa ogni prova della violazione. 2 Nel caso sia adottata ogni azione a norma degli articoli 9 paragrafo 3, 10 para- grafo 2 o 10 paragrafo 3, il funzionario che adotta tali misure informa immediata- mente per iscritto l’Amministrazione della nave in questione o, se questo non è possibile, il console o la rappresentanza diplomatica della nave in oggetto, di tutte le
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
circostanze che hanno reso necessario il provvedimento. Inoltre deve essere informa- to l’organismo riconosciuto responsabile dell’emissione dei certificati. 3 L’autorità marittima interessata, se non può adottare le misure specificate negli articoli 9 paragrafo 3, 10 paragrafo 2 o 10 paragrafo 3 o se la nave è stata autorizzata a recarsi al porto di scalo successivo, comunica al successivo porto di scalo, oltre alle parti menzionate al paragrafo 2, tutte le informazioni rilevanti sulla violazione.
Art. 12 Ritardo indebito delle navi 1 E’ necessario effettuare tutti gli sforzi possibili per evitare che una nave sia indebi- tamente fermata o ritardata a seguito dell’applicazione dell’articolo 7 paragrafo 2, dell’articolo 8, 9 o 10. 2 Quando una nave è stata indebitamente fermata o ritardata a seguito dell’applica- zione dell’articolo 7 paragrafo 2, dell’articolo 8, 9 o 10 ha diritto a risarcimento per ogni perdita o danno subiti.
Art. 13 Assistenza e cooperazione tecniche e cooperazione regionale 1 Le Parti si impegnano a cooperare, direttamente o tramite l’Organizzazione e altri organismi internazionali, secondo i casi, a fornire, nel rispetto del controllo e della gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, supporto a quelle Parti che richiedono assistenza tecnica per: a. formare il personale; b. assicurare la disponibilità di tecnologie pertinenti, di materiale e di impianti appropriati; c. avviare programmi congiunti di ricerca e sviluppo; e d. intraprendere altre misure per l’applicazione effettiva della presente Con- venzione e delle relative direttive elaborate dall’Organizzazione. 2 Le parti si impegnano a cooperare attivamente, conformemente alle loro legisla- zioni, regolamentazioni e politiche nazionali, al trasferimento di tecnologie nel rispetto del controllo e della gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. 3 Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti che hanno un interesse comune a proteggere l’ambiente, la salute umana, i beni e le risorse di una determinata regione geografica e in particolare le Parti costiere rivierasche di mari chiusi o semichiusi, dovrebbero fare il possibile, in considerazione delle carat- teristiche regionali, per migliorare la cooperazione regionale anche attraverso la conclusione di accordi regionali compatibili con la presente Convenzione. Le Parti cercano di cooperare con le altre Parti per concludere accordi regionali al fine di elaborare procedure armonizzate.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Art. 14 Comunicazione delle informazioni 1 Ciascuna Parte riferisce all’Organizzazione e, ove possibile, rende disponibili alle altre Parti le seguenti informazioni: a. tutte le prescrizioni e procedure relative alla gestione delle acque di zavorra, incluse le sue leggi, i regolamenti e le linee guida per l’applicazione della presente Convenzione; b. la disponibilità e l’ubicazione degli impianti di raccolta per lo smaltimento sicuro delle acque di zavorra e dei sedimenti; e c. tutte le prescrizioni concernenti le informazioni richieste dalle navi che non possono soddisfare le disposizioni della presente Convenzione per le ragioni specificate nei regolamenti A-3 e B-4 dell’Allegato.
2 L’Organizzazione informa le Parti di ogni comunicazione ricevuta ai sensi del
presente articolo e fa circolare tra tutte le Parti ogni informazione comunicata in base al paragrafo 1 lettere b e c del presente articolo.
Art. 15 Risoluzione delle controversie Le parti risolvono qualsiasi controversia insorta tra di loro riguardante l’interpreta- zione o l’applicazione della presente Convenzione attraverso negoziati, indagini, mediazioni, conciliazioni, arbitrati, risoluzione in sede giudiziaria, oppure ricorso ad enti o accordi regionali, o con altri mezzi pacifici a loro scelta.
Art. 16 Relazioni con il diritto Internazionale e altri accordi Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti e gli obblighi di qualsiasi Stato ai sensi del diritto internazionale consuetudinario come definito nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1 La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato, nella sede dell’Orga- nizzazione dal 1° giugno 2004 al 31 marzo 2005 e resta in seguito aperta all’ade- sione da parte di qualsiasi Stato.
2 Gli Stati possono divenire Parti alla Convenzione mediante:
a. firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; b. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, ac- cettazione o approvazione; o c. adesione. 3 La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano depositando uno strumento efficace a tal fine presso il Segretario generale. 4 Se uno Stato comprende due o più unità territoriali in cui sono applicabili diversi sistemi di legge in relazione alle questioni trattate nella presente Convenzione esso ha la facoltà, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approva-
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
zione o dell’adesione, di dichiarare che la presente Convenzione si applica all’insieme delle sue unità territoriali o solo a una o più di esse e può in ogni mo- mento modificare questa dichiarazione presentandone una nuova. 5 Ogni dichiarazione ai sensi del paragrafo 4 sarà notificata per iscritto al depositario e indicherà espressamente l’unità e o le unità territoriali in cui si applica la presente Convenzione.
Art. 18 Entrata in vigore
1 La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno
trenta Stati, la cui flotta mercantile complessiva costituisce non meno del trentacin- que per cento della stazza lorda del traffico mercantile mondiale, abbiano firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o abbiano depositato lo strumento necessario di ratifica, di accettazione, di approvazione o adesione, con- formemente all’articolo 17. 2 Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o adesione nel rispetto della presente Convenzione dopo che sono state soddisfatte le condizioni per l’entrata in vigore, ma prima della data di entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione avranno efficacia alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, oppure tre mesi dopo la data di deposito dello strumento, se quest’ultima data è successiva. 3 Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione ha efficacia tre mesi dopo la data del deposito. 4 Dopo la data in cui un emendamento alla presente Convenzione è ritenuto accettato in base all’articolo 19, ogni strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o adesione depositato si riferirà alla Convenzione, come emendata.
Art. 19 Emendamenti
1 La presente Convenzione può essere modificata secondo una delle procedure
definite nei paragrafi seguenti.
2 Emendamenti previa considerazione in seno all’Organizzazione:
a. Ogni Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. La proposta di emendamento viene sottoposta al Segretario generale che la farà circolare tra le Parti e i membri dell’Organizzazione almeno sei mesi prima che venga esaminata. b. Un emendamento proposto e fatto circolare come sopra indicato viene invia- to al Comitato per esame. Le Parti, che siano o no membri dell’Organizza- zione, sono autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato ai fini dell’esame e dell’adozione dell’emendamento. c. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti pre- senti e votanti in seno al Comitato, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento della votazione.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
d. Gli emendamenti adottati in conformità al sottoparagrafo c) sono comunicati dal Segretario generale alle Parti per accettazione. e. Un emendamento è ritenuto accettato nei casi sottoelencati: i) Un emendamento a un articolo della presente Convenzione è ritenuto accettato alla data in cui due terzi delle Parti abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale. ii) Un emendamento all’Allegato è ritenuto accettato alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data della sua adozione o ogni altra data fis- sata dal Comitato. Tuttavia, se a questa data più di un terzo delle Parti avranno notificato al Segretario generale la propria obiezione a questo emendamento, quest’ultimo non sarà ritenuto accettato. f. Un emendamento entra in vigore alle condizioni sottoelencate: i) Un emendamento a un articolo della presente Convenzione entra in vi- gore, per le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato, sei mesi dopo la data in cui si ritiene accettato conformemente al sottoparagrafo e) i). ii) Un emendamento all’Allegato entra in vigore per tutte le Parti sei mesi dopo la data in cui si ritiene accettato, eccetto per ciascuna Parte che abbia: (1) notificato la sua obiezione all’emendamento ai sensi del sottopara- grafo e) ii) e che non abbia ritirato tale obiezione; o (2) notificato al Segretario generale, prima dell’entrata in vigore di questo emendamento, che quest’ultimo entrerà in vigore nei suoi confronti unicamente dopo ulteriore notifica di accettazione. g. i) La Parte che abbia notificato un’obiezione in virtù del sottoparagrafo f) ii) (1) può successivamente notificare al Segretario generale che accetta l’emendamento. L’emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data di notifica della sua accettazione, oppure dopo la data di entrata in vigore dell’emendamento, se quest’ultima data è successi- va. ii) Se una Parte che ha inviato una notifica conformemente al sottopara- grafo f) ii) (2) notifica al Segretario generale che accetta un emenda- mento, questo emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione, oppure dopo la data di entrata in vigore dell’emendamento, se questa ultima data è successiva.
3 Emendamento da parte di una Conferenza:
a. Su richiesta di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l’Orga- nizzazione convoca una Conferenza delle Parti per esaminare gli emenda- menti alla presente Convenzione. b. Un emendamento adottato da questa Conferenza a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti è comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti per l’accettazione.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
c. Salvo diversa decisione da parte della Conferenza, l’emendamento è ritenuto accettato ed entra in vigore in conformità alle procedure definite rispettiva- mente ai paragrafi 2 (e) e (f). 4 Qualsiasi Parte che non abbia accettato un emendamento all’Allegato è considerata come Parte non contraente ai soli fini dell’applicazione di questo emendamento. 5 Qualsiasi notifica ai sensi del presente articolo è formulata per iscritto al Segretario generale. 6 Il Segretario generale informa le Parti e i membri dell’Organizzazione riguardo a:
a. ciascun emendamento che entra in vigore e sulla data della sua entrata in vigore in generale e per ciascuna Parte; e b. ogni notifica fatta ai sensi del presente articolo.
Art. 20 Denuncia 1 La presente Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in ogni momento a decorrere dalla data in cui essa entra in vigore per quella Parte. 2 La denuncia si effettua per mezzo di notifica scritta indirizzata al depositario e ha effetto un anno dopo la sua ricezione o o allo scadere di ogni altro termine specifi- cato nella notifica.
Art. 21 Depositario 1 La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale che ne trasmet- terà copie certificate a tutti gli Stati che l’hanno firmata o che vi hanno aderito. 2 Oltre alle funzioni specificate in altre disposizioni della presente Convenzione, il Segretario generale: a. informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito per quanto riguarda: i) ogni nuova firma o ogni nuovo deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonché la loro data, ii) la data di entrata in vigore della presente Convenzione, iii) il deposito di ogni strumento di denuncia della Convenzione, nonché la data in cui è stato ricevuto e la data in cui la denuncia ha effetto; e b. appena la Convenzione entra in vigore, trasmette il testo al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e la sua pubblicazione in conformità all’articolo 102 della Carta (o Statuto) delle Nazioni Unite6.
6 RS 0.120
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Art. 22 Lingue La presente Convenzione è redatta in un unico originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo autentico facente ugualmente fede.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Londra, il tredici febbraio duemila e quattro.
(Seguono le firme)
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Allegato
Regolamenti per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi
Sezione A: Disposizioni generali
Regolamento A-1 Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1 Per «anniversario» s’intende il giorno e il mese di ogni anno corrispondente alla data di scadenza del certificato.
2 Per «capacità di acqua di zavorra» s’intende la capacità volumetrica totale di
qualsiasi serbatoio, spazio o compartimento su una nave utilizzato per il trasporto, il carico o lo scarico di acqua di zavorra, compreso ogni serbatoio, spazio o comparti- mento multiuso progettato per consentire il trasporto di acqua di zavorra. 3 Per «Società» s’intende il proprietario della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali l’amministratore o il noleggiatore, che è stata investita dal proprieta- rio della nave delle responsabilità delle manovre operate sulla nave stessa e che, nell’assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i doveri e respon- sabilità di sicurezza imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza 7.
4 Per «costruita» riguardo a una nave s’intende una fase di costruzione in cui:
1. la chiglia è stata impostata; o
2. inizia la costruzione che può identificarsi come propria di una nave speci-
fica;
3. il montaggio della nave ha avuto inizio relativamente ad almeno 50 tonnel-
late o all’1 per cento del totale stimato di tutto il materiale strutturale, qua- lunque dei due sia inferiore; o
4. la nave subisce una trasformazione rilevante.
5 Per «trasformazione rilevante» s’intende la trasformazione di una nave:
1. che modifica la capacità di acqua di zavorra di almeno il 15 per cento; o
2. che modifica la sua tipologia; o
3. per la quale, a giudizio dell’Amministrazione, si prevede di prolungare la
vita di dieci anni o più; o 4. che comporti modifiche del sistema di acque di zavorra diverse dalla sostitu- zione di componenti con altri dello stesso tipo. La trasformazione di una na- ve per soddisfare le disposizioni del regolamento D-1 non può essere consi- derata come una trasformazione rilevante ai fini del presente Allegato.
7 Si veda il Codice ISM, adottato dall'Organizzazione con la risoluzione A.714(18), come modificato.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
6 Con l’espressione «dalla terra più vicina» s’intende a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale della zona in questione conformemente al diritto internazionale; tuttavia, ai fini della Convenzione, con l’espressione «dalla terra più vicina» al largo della costa nord-orientale dell’Australia s’intende a partire da una linea che congiunge il punto di latitudine 11°00' S, longitudine 142°08' E sulla costa australiana e il punto di latitudine 10°35' S, longitudine 141°55' E, quindi i punti seguenti: latitudine 10°00' S, longitudine 142°00' E latitudine 9°10' S, longitudine 143°52' E latitudine 9°00' S, longitudine 144°30' E latitudine 10°41' S, longitudine 145°00' E latitudine 13°00' S, longitudine 145°00' E latitudine 15°00' S, longitudine 146°00' E latitudine 17°30' S, longitudine 147°00' E latitudine 21°00' S, longitudine 152°55' E latitudine 24°30' S, longitudine 154°00' E e infine il punto di latitudine 24°42' S, longitudine 153°15' E sulla costa australiana. 7 Per «sostanza attiva» s’intende una sostanza o un organismo, inclusi un virus o un fungo, che svolge un’azione generale o specifica su organismi acquatici nocivi e agenti patogeni.
Regolamento A-2 Applicazione Generale Salvo ove espresso diversamente, lo scarico di acqua di zavorra deve essere condotto solo attraverso la gestione delle acque di zavorra in conformità con le disposizioni del presente allegato.
Regolamento A-3 Eccezioni I requisiti del regolamento B-3, o eventuali misure adottate da una Parte ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 3 o della Sezione C, non si applicano: 1. al carico o allo scarico di acqua di zavorra e dei sedimenti necessari per ga- rantire la sicurezza di una nave in situazioni di emergenza o per salvare vite in mare; o 2. allo scarico accidentale o al carico di acqua di zavorra e dei sedimenti deri- vanti da un’avaria alla nave o al suo equipaggiamento:
1. a condizione che tutte le ragionevoli precauzioni siano state prese prima
e dopo il verificarsi dell’avaria o della scoperta dell’avaria o dello sca- rico al fine di prevenire o ridurre al minimo lo scarico, e
2. a meno che il proprietario, la Società o l’ufficiale responsabile non ab-
biano causato l’avaria per dolo o negligenza; 3. al carico e allo scarico delle acque di zavorra e dei sedimenti che si realizza con lo scopo di evitare o di ridurre al minimo gli eventi di inquinamento do- vuti alla nave; o
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
4. al carico e al conseguente scarico in alto mare della stessa acqua di zavorra e dei sedimenti; o
5. allo scarico d’acqua di zavorra e sedimenti esattamente nello stesso punto da
cui quell’acqua e quei sedimenti provengono, ammesso che non si uniscano con acque di zavorra e sedimenti provenienti da altre aree. Se la miscela- zione si è verificata, l’acqua di zavorra presa da altre aree sarà soggetta alla gestione delle acque di zavorra in conformità con il presente Allegato.
Regolamento A-4 Esenzioni
1 Una o più Parti, nelle acque sotto la propria giurisdizione, possono concedere
deroghe ai requisiti per applicare i regolamenti B-3 o C-1, in aggiunta alle esenzioni contenute in altre parti della presente Convenzione, ma solo quando dette deroghe:
1. si riferiscono a una o più navi che realizzano uno o più viaggi tra porti o
luoghi specifici; o ad una nave che opera esclusivamente tra porti o luoghi specifici;
2. sono effettive per un periodo non superiore a cinque anni con riserva di un
riesame intermedio;
3. si riferiscono a navi che non miscelano acqua di zavorra né sedimenti se non
tra i porti o luoghi specificati nel paragrafo 1.1; e
4. si basano sulle linee guida sulla valutazione del rischio elaborate
dall’Organizzazione. 2 Le deroghe concesse ai sensi del paragrafo 1 sono effettive solo dopo comunica- zione all’Organizzazione e circolazione dell’informazione attinente alle Parti.
3 Eventuali deroghe concesse ai sensi del presente regolamento non devono com-
promettere o danneggiare l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse degli Stati adiacenti o di altri Stati. Ogni Stato individuato dalla Parte che potrebbe essere danneggiato, deve essere consultato al fine di risolvere eventuali problemi riscon- trati. 4 Ciascuna deroga concessa ai sensi del presente regolamento deve essere iscritta nel registro delle acque di zavorra.
Regolamento A-5 Conformità equivalente Nel caso di imbarcazioni da diporto utilizzate esclusivamente per fini ricreativi o competizioni o imbarcazioni utilizzate principalmente per la ricerca ed il soccorso, con lunghezza totale inferiore ai 50 metri e con una capacità massima di acqua di zavorra di 8 metri cubi, la conformità equivalente al presente Allegato deve essere determinata dall’Amministrazione, tenendo conto delle linee guida elaborate dall’Organizzazione.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Sezione B: Requisiti di gestione e di controllo applicabili alle navi
Regolamento B-1 Piano di gestione delle acque di zavorra Ogni nave deve avere a bordo e attuare un piano di gestione delle acque di zavorra. Tale piano deve essere approvato dall’Amministrazione tenendo conto delle linee guida sviluppate dall’Organizzazione. Il piano di gestione delle acque di zavorra deve essere specifico per ogni nave e deve almeno:
1. indicare in forma dettagliata procedure di sicurezza per la nave e per
l’equipaggio collegate con il piano di gestione delle acque di zavorra, così come previsto dalla presente Convenzione; 2. fornire una descrizione dettagliata delle azioni da intraprendere per ottempe- rare ai requisiti sulla gestione delle acque di zavorra e alle rispettive pratiche supplementari indicate nella presente Convenzione;
3. indicare in forma dettagliata le procedure per lo smaltimento dei sedimenti:
1. in mare, e
2. a terra;
4. includere le modalità di coordinamento del piano di gestione delle acque di
zavorra a bordo che coinvolge lo scarico a mare con le autorità dello Stato nelle cui acque tale scarico avrà luogo; 5. designare gli ufficiali di bordo incaricati di garantire che il piano sia corret- tamente attuato; 6. avere i requisiti di notifica per le navi previsti dalla presente Convenzione; e 7. essere scritto nella lingua di lavoro della nave. Se la lingua utilizzata non è l’inglese, il francese o lo spagnolo, una traduzione in una di queste lingue deve essere inclusa.
Regolamento B-2 Registro delle acque di zavorra 1 Ogni nave deve avere a bordo un registro delle acque di zavorra, che può essere un sistema di registrazione elettronico o essere integrato in un altro registro o sistema di registro, e deve almeno contenere le informazioni di cui all’Appendice II. 2 I dati inseriti nel registro delle acque di zavorra devono essere conservati a bordo della nave per un periodo minimo di due anni dopo l’ultimo inserimento e, successi- vamente, conservati dalla Società per un periodo minimo di tre anni. 3 In caso di scarico dell’acqua di zavorra ai sensi dei regolamenti A-3, A-4 o B-3.6 o in caso di scarico accidentale o eccezionale di acqua di zavorra la cui esenzione non è contemplata nella presente Convenzione, un’annotazione deve essere registrata nel registro delle acque di zavorra descrivendo le circostanze dello scarico ed il motivo. 4 Il registro delle acque di zavorra deve essere prontamente disponibile per la con- sultazione in tempi ragionevoli e, nel caso di una nave a rimorchio senza equipaggio, deve essere tenuto a bordo della nave rimorchiata.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
5 Ogni operazione relativa alle acque di zavorra deve essere debitamente registrata immediatamente nel registro. Ogni annotazione deve essere firmata dall’ufficiale responsabile dell’operazione e ogni pagina dovrà essere sottoscritta dal comandante. Le annotazioni nel registro sono nella lingua di lavoro della nave. Se questa lingua non è inglese, francese o spagnolo le registrazioni devono contenere una traduzione in una di tali lingue. Quando si utilizzano anche annotazioni in una lingua ufficiale dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera, queste annotazioni preval- gono in caso di controversie o di discrepanze. 6 I funzionari debitamente autorizzati da una Parte possono ispezionare il registro delle acque di zavorra a bordo di una nave cui si applica il presente regolamento mentre la nave è nel suo porto o in un terminale offshore, e possono fare una copia di una registrazione, e chiedere al comandante di certificare che la copia sia una copia autentica. Ogni copia così certificata deve essere ammessa in qualsiasi proce- dimento giudiziario come prova dei fatti dichiarati nell’annotazione. L’ispezione del registro delle acque di zavorra e l’estrazione delle copie certificate deve essere effettuata il più rapidamente possibile senza causare alla nave ingiustificati ritardi.
Regolamento B-3 Gestione delle acque di zavorra per le navi
1 Una nave costruita prima del 2009:
1. con una capacità di acqua di zavorra compresa tra 1500 e 5000 metri cubi,
deve effettuare una gestione delle acque di zavorra che risponda almeno allo standard descritto nel regolamento D-1 o nel regolamento D-2 fino al 2014; dopo tale data dovrà almeno rispondere allo standard descritto nel regola- mento D-2;
2. con una capacità di acqua di zavorra inferiore a 1500 o superiore a 5000 me-
tri cubi deve effettuare una gestione delle acque di zavorra che risponda al- meno allo standard descritto nel regolamento D-1 o nel regolamento D-2 fino al 2016; dopo tale data dovrà almeno rispondere allo standard descritto nel regolamento D-2. 2 Una nave a cui si applicano le norme descritte nel paragrafo 1 deve rispettare tali norme non oltre la prima ispezione intermedia o di rinnovo, quale di questa avvenga prima, successiva al raggiungimento della data di anniversario del varo della nave prevista dalla norma applicabile alla nave medesima. 3 Una nave costruita nel 2009 o dopo il 2009 con una capacità di acqua di zavorra inferiore a 5000 metri cubi deve attuare una gestione delle acque di zavorra che risponda almeno allo standard descritto nel regolamento di D-2. 4 Una nave costruita nel 2009 o dopo il 2009, ma prima del 2012, con una capacità di acqua di zavorra di 5000 metri cubi o più deve effettuare una gestione delle acque di zavorra ai sensi del paragrafo 1.2. 5 Una nave costruita nel 2012 o dopo il 2012 con una capacità di acqua di zavorra uguale o superiore a 5000 metri cubi deve effettuare una gestione delle acque di zavorra che risponda almeno allo standard descritto nel regolamento di D-2.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
6I requisiti del presente regolamento non si applicano alle navi che scaricano l’acqua di zavorra in un impianto di raccolta progettato tenendo conto delle linee guida sviluppate dall’Organizzazione per tali impianti. 7 Si possono accettare anche altri metodi di gestione delle acque di zavorra in alter- nativa ai requisiti di cui ai paragrafi 1–5, a condizione che tali metodi garantiscano almeno lo stesso livello di protezione per l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse e siano approvati in linea di principio dal Comitato.
Regolamento B-4 Scambio delle acque di zavorra per le navi 1 Una nave che attua lo scambio delle acque di zavorra per soddisfare gli standard di cui al regolamento D-1 deve attenersi a quanto segue:
1. ove possibile, effettuare lo scambio delle acque di zavorra ad almeno 200
miglia nautiche dalla terra più vicina e in acque di almeno 200 metri di pro- fondità, tenendo conto delle linee guida elaborate dall’Organizzazione; 2. nei casi in cui la nave non è in grado di effettuare lo scambio delle acque di zavorra secondo quanto disposto nel paragrafo 1.1, tale scambio deve essere effettuato tenendo conto delle linee guida di cui al paragrafo 1.1 e quanto più possibile lontano dalla terra più vicina, e comunque ad almeno 50 miglia nautiche dalla terra più vicina e in acque di almeno 200 metri di profondità. 2 Nelle zone di mare in cui la distanza dalla terra più vicina o la profondità non sono conformi ai parametri descritti nei paragrafi 1.1 o 1.2, lo Stato in cui si trova il porto può designare, in consultazione con gli Stati adiacenti o con altri Stati, le zone in cui una nave può effettuare lo scambio delle acque di zavorra, tenendo conto delle linee guida descritte nel paragrafo 1.1. 3 Una nave non è tenuta a deviare dal suo viaggio previsto, o ritardare il viaggio, al fine di soddisfare qualsiasi specifico requisito del paragrafo 1. 4 Una nave che effettua lo scambio delle acque di zavorra non è tenuta a rispettare le norme descritte nei paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, se il capitano decide ragione- volmente che tale scambio potrebbe minacciare la sicurezza o la stabilità della nave, dell’equipaggio o dei passeggeri a causa di condizioni meteorologiche avverse, o della progettazione della nave stessa o di sollecitazioni, guasti, o qualsiasi altra circostanza straordinaria. 5 Quando una nave deve effettuare lo scambio delle acque di zavorra e non lo fa in conformità al presente regolamento, i motivi devono essere riportati nel registro delle acque di zavorra.
Regolamento B-5 Gestione dei sedimenti delle navi 1 Tutte le navi devono rimuovere e smaltire i sedimenti dagli spazi designati a porta- re l’acqua di zavorra in conformità con le disposizioni del piano di gestione delle acque di zavorra della nave. 2 Le navi di cui ai regolamenti dal B-3.3 al B-3.5 dovrebbero, senza compromettere la sicurezza o l’efficienza operativa, essere progettate e costruite al fine di minimiz-
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
zare il prelievo indesiderato di sedimenti, facilitare la rimozione di questi, e fornire un accesso sicuro per consentire la rimozione dei sedimenti ed il campionamento, tenendo conto delle linee guida definite dall’Organizzazione. Le navi descritte nel regolamento B-3.1 dovrebbero, per quanto possibile, essere conformi al presente paragrafo.
Regolamento B-6 Doveri degli ufficiali e dell’equipaggio Gli ufficiali e l’equipaggio devono avere familiarità con le loro funzioni nella realiz- zazione della gestione delle acque di zavorra specifica per la nave in cui prestano servizio e, nella misura in cui rispondono ai propri doveri, avere familiarità con il piano di gestione delle acque di zavorra della nave.
Sezione C: Prescrizioni speciali in alcune aree
Regolamento C-1 Misure aggiuntive
1 Se una Parte, individualmente o congiuntamente con altre Parti, stabilisce che
alcune misure in aggiunta a quelle della sezione B sono necessarie per prevenire, ridurre o eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e agenti patogeni attraverso l’acqua di zavorra ed i sedimenti delle navi in zone di propria giurisdi- zione, tale Parte o Parti possono, in linea con il diritto internazionale, chiedere alle navi di aderire a un determinato standard o requisito. 2 Prima di stabilire norme o requisiti di cui al paragrafo 1, la Parte o le Parti dovreb- bero consultarsi con gli Stati adiacenti o altri Stati che potrebbero essere interessati da tali norme o requisiti. 3 La Parte o le Parti che intendono introdurre misure supplementari, ai sensi del paragrafo 1 devono:
1. tenere in considerazione le linee guida sviluppate dall’Organizzazione;
2. comunicare all’Organizzazione la loro intenzione di stabilire ulteriori misure almeno 6 mesi prima della data prevista di attuazione della misura o misure, tranne in situazioni di emergenza o di epidemia. Tale comunicazione deve includere:
1. le coordinate esatte della zona di applicazione di tale misura o misure
supplementari,
2. la necessità e le ragioni che giustifichino l’applicazione della misura o
misure supplementari, compresi, ove possibile, i benefici,
3. una descrizione della/e misura/e supplementare/i, e
4. tutte le disposizioni che potrebbero essere adottate per agevolare le navi
a rispettare le misure supplementari,
3. ottenere l’approvazione dell’Organizzazione secondo quanto richiesto dal
diritto internazionale, come risulta nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
4 La Parte o le Parti che introducono tali misure supplementari devono mettere a
disposizione tutti i servizi adeguati ad alleggerire il carico di lavoro per la nave che possono includere, ma non solo, la notifica ai naviganti delle zone disponibili o delle rotte o porti alternativi disponibili, per quanto possibile. 5 Ogni ulteriore misura adottata da una o più Parti non deve compromettere la sicu- rezza della nave e, in ogni caso, non deve essere in conflitto con qualsiasi altra Convenzione che la nave deve rispettare. 6 La Parte o le Parti che introducono misure supplementari possono derogare queste misure per un periodo di tempo o in circostanze specifiche, come si ritiene oppor- tuno.
Regolamento C-2 Avvisi riguardanti il carico delle acque di zavorra in alcune aree e relative misure dello Stato di bandiera 1 Le Parti si devono adoperare per informare i naviganti circa le zone sotto la loro giurisdizione in cui le navi non dovrebbero caricare l’acqua di zavorra a causa di condizioni note. Le Parti devono includere in tali avvisi le coordinate esatte dell’area o delle aree in questione, e, ove possibile, la posizione di qualsiasi area o aree alter- native per il carico di acqua di zavorra. Gli avvisi possono essere rilasciati per le aree:
1. in cui le acque siano infestate o comunque popolate da organismi acquatici
nocivi (ad esempio, fioriture di alghe tossiche) e agenti patogeni che posso- no avere importanza per il carico o lo scarico delle acque di zavorra;
2. nelle cui vicinanze ci sono fognature di acque reflue; o
3. dove la marea è scarsa o in momenti in cui è noto che un flusso di marea può
essere più torbido. 2 Oltre a informare i naviganti delle aree in conformità con le disposizioni del para- grafo 1, la Parte notifica all’Organizzazione e a tutti gli Stati costieri circa eventuali aree di cui al punto 1 e avvisa dei periodi in cui tali disposizioni potrebbero essere in vigore. La notifica all’Organizzazione e agli eventuali Stati costieri interessati deve includere le coordinate esatte dell’area o delle aree, e, ove possibile, la posizione di qualsiasi area o aree alternative per il carico di acqua di zavorra. L’avviso deve contenere consigli alle navi che necessitano di caricare l’acqua di zavorra nella zona, descrivendo le modalità adottate per forniture alternative. Le parti devono anche notificare ai naviganti, all’Organizzazione, e a tutti gli Stati costieri potenzialmente colpiti quando un determinato procedimento non sia più in vigore.
Regolamento C-3 Comunicazione di informazioni L’Organizzazione deve mettere a disposizione, con qualsiasi mezzo idoneo, le informazioni comunicate ai sensi dei regolamenti C-1 e C-2.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Sezione D: Standard per la gestione delle acque di zavorra
Regolamento D-1 Standard per lo scambio delle acque di zavorra 1 Le navi che eseguono lo scambio delle acque di zavorra in conformità con il pre- sente regolamento, devono farlo con un’efficienza pari ad almeno il 95 per cento di riscambio volumetrico di acqua di zavorra. 2 Per le navi che eseguono lo scambio delle acque di zavorra attraverso il metodo del pompaggio, è conforme alla norma di cui al paragrafo 1 il pompaggio di tre volte il volume di ogni cisterna di acqua zavorra. Si può accettare un pompaggio inferiore a tre volte il volume di ogni cisterna a condizione che la nave dimostri che sia stato effettuato almeno il 95 per cento di riscambio volumetrico di acqua di zavorra.
Regolamento D-2 Standard per l’efficacia della gestione delle acque di zavorra 1 Le navi che attuano la gestione delle acque di zavorra in conformità con il presente regolamento devono scaricare meno di 10 organismi vitali per metro cubo la cui dimensione minima sia uguale o superiore a 50 micrometri e meno di 10 organismi vitali per ml la cui dimensione minima sia inferiore a 50 micrometri e superiore o uguale a 10 micrometri e lo scarico di microorganismi indicatori non deve superare le concentrazioni di cui al paragrafo 2. 2 I microorganismi indicatori, quali standard per la salute umana, sono rappresentati da:
1. ceppi patogeni di Vibrio cholerae (O1 e O139): meno di 1 Unità formanti di
colonie (UFC) per 100 millilitri o meno di 1 UFC per grammo (peso fresco) di zooplancton;
2. Escherichia coli: meno di 250 UFC per 100 millilitri;
3. enterococchi intestinali: meno di 100 UFC per 100 millilitri.
Regolamento D-3 Norme per l’approvazione dei sistemi di gestione delle acque di zavorra 1 Fatto salvo quanto specificato al paragrafo 2, i sistemi di gestione delle acque di zavorra utilizzati per adempiere a quanto predisposto dalla presente Convenzione devono essere approvati dall’Amministrazione tenendo conto delle linee guida definite dall’Organizzazione. 2 I sistemi di gestione delle acque di zavorra che fanno uso di sostanze attive o di preparati contenenti una o più sostanze attive devono essere approvati dall’Organiz- zazione, sulla base di una procedura sviluppata dalla stessa Organizzazione. Tale procedura deve includere tanto l’approvazione di sostanze attive quanto la revoca di tale approvazione nonché la modalità di applicazione prevista per tali sostanze. Nel caso in cui si revochi tale approvazione, l’utilizzo della sostanza o delle sostanze attive in questione è vietato per un anno dalla data di tale revoca.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
3 I sistemi di gestione delle acque di zavorra utilizzati per conformarsi alla presente Convenzione devono essere sicuri per la nave, l’equipaggio e l’equipaggiamento.
Regolamento D-4 Prototipi di tecnologie per il trattamento delle acque di zavorra
1 Per qualunque nave che, prima della data in cui lo standard di cui al regola-
mento D-2 entri in vigore per la stessa nave, partecipi a un programma approvato dall’Amministrazione per verificare e valutare promettenti tecnologie di trattamento delle acque di zavorra, lo standard di cui al regolamento D-2 non si applica fino a che non siano trascorsi cinque anni dalla data in cui alla nave sarebbe richiesta l’applicazione dello standard. 2 Per qualunque nave che, dopo la data in cui entra in vigore lo standard di cui al regolamento D-2, partecipi a un programma approvato dall’Amministrazione, te- nendo conto delle linee guida definite dall’Organizzazione, per verificare e valutare promettenti tecnologie di trattamento delle acque di zavorra con lo scopo di realizza- re tecnologie di trattamento più avanzate rispetto al regolamento D-2, la norma di cui al regolamento D-2 non è più applicabile per cinque anni dalla data di installa- zione di tali tecnologie. 3 Nella definizione e realizzazione di un programma per testare e valutare promet- tenti tecnologie per il trattamento delle acque di zavorra, le Parti devono:
1. tenere in considerazione le linee guida definite dall’Organizzazione; e
2. consentire la partecipazione del numero minimo di navi necessarie per testa-
re effettivamente tali tecnologie. 4 Per tutto il periodo di prova e valutazione, il sistema di trattamento deve funziona- re regolarmente e così come è stato progettato.
Regolamento D-5 Revisione degli standard da parte dell’Organizzazione 1 Nel corso di una riunione del Comitato da tenersi non più tardi di tre anni prima della prima data effettiva di entrata in vigore dello standard di cui al regola- mento D-2, il Comitato deve procedere a una revisione che preveda di determinare se sono disponibili tecnologie adeguate per il raggiungimento dello standard, una valutazione dei criteri di cui al paragrafo 2, e una valutazione delle ripercussioni socio-economiche sui paesi in via di sviluppo, in particolar modo sugli Stati rappre- sentati da piccole isole. Il Comitato si impegna inoltre ad attuare revisioni periodi- che, se necessario, per esaminare i requisiti adatti per le navi descritte nel regola- mento B-3.1, così come ogni altro aspetto riguardante la gestione di acqua di zavorra presente nell’Allegato, comprese le linee guida sviluppate dall’Organizzazione.
2 Le revisioni delle tecnologie devono anche tener conto:
1. degli aspetti relativi alla sicurezza della nave e dell’equipaggio;
2. della sostenibilità ambientale delle tecnologie, ossia queste non debbono
provocare maggiori problemi ambientali di quanti ne risolvano;
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
3. della loro praticabilità, ovvero la compatibilità con il funzionamento e la
progettazione delle navi;
4. degli aspetti economici; e
5. dell’efficacia delle tecnologie da un punto di vista biologico nell’eliminare, ovvero rendere inoffensivi o non vitali gli organismi acquatici nocivi e gli agenti patogeni nelle acque di zavorra. 3 Il Comitato può formare uno o più gruppi per attuare la/e revisione/i di cui al paragrafo 1. Il Comitato determina la composizione, il mandato e le questioni speci- fiche da affrontare per ciascun gruppo. Tali gruppi possono elaborare e suggerire proposte di modifica del presente Allegato tenendo conto delle Parti. Soltanto le Parti possono partecipare alla formulazione di raccomandazioni e alle decisioni del Comitato relative a modifiche. 4 Se, sulla base delle revisioni descritte nel presente regolamento, le Parti decidono di apportare delle modifiche al presente Allegato, tali modifiche devono essere adottate ed entrare in vigore in conformità con le procedure di cui all’articolo 19 della presente Convenzione.
Sezione E: Norme su ispezione e certificazione per la gestione delle acque di zavorra
Regolamento E-1 Ispezioni 1 Le navi di stazza lorda pari o superiore alle 400 tonnellate a cui si applica la Con- venzione, ad esclusione delle piattaforme galleggianti, delle FSU e delle FPSO, sono soggette alle ispezioni descritte qui di seguito: 1. Un’ispezione iniziale prima che la nave entri in servizio o prima che il certi- ficato richiesto ai sensi dei regolamenti E-2 o E-3 venga rilasciato per la prima volta. L’ispezione deve verificare che il piano di gestione delle acque di zavorra richiesto dal regolamento B-1 e le strutture, attrezzature, sistemi, montaggi, progettazione, materiali o processi associati soddisfino pienamen- te i requisiti della presente Convenzione.
2. Un’ispezione di rinnovo a intervalli indicati dall’Amministrazione, ma non
superiori a cinque anni, salvo quando siano applicabili i regolamenti E-5.2, E-5.5, E-5.6, o E-5.7. L’ispezione deve verificare che il piano di gestione delle acque di zavorra richiesto dal regolamento B-1 e le strutture, attrezza- ture, sistemi, montaggi, progetti, materiali o processi associati soddisfino pienamente i requisiti della presente Convenzione.
3. Un’ispezione intermedia entro i tre mesi antecedenti o successivi al secondo
anniversario della data del rilascio del certificato o entro tre mesi prima o dopo la data del terzo anniversario, che sostituisce una delle ispezioni annua- li specificate nel paragrafo 1.4. Le ispezioni intermedie devono garantire che le attrezzature, i sistemi ed i processi relativi alla gestione delle acque di za-
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
vorra siano pienamente conformi ai requisiti indicati dal presente Allegato e siano funzionanti. Tali ispezioni devono essere riportate sul certificato rila- sciato ai sensi dei regolamenti E-2 o E-3.
4. Un’ispezione annuale entro i tre mesi dopo antecedenti o successivi ad ogni
anniversario, compreso un controllo generale delle strutture, attrezzature, si- stemi, montaggi, progetti e materiali o processi associati con il piano di ge- stione delle acque di zavorra richiesto dal regolamento B-1 per assicurare che siano conformi al paragrafo 9 e rimangano efficienti per il servizio a cui la nave è destinata. Tali ispezioni annuali devono essere approvate sul certi- ficato rilasciato ai sensi dei regolamenti E-2 o E-3. 5. Un’ispezione ulteriore generale o parziale, a seconda delle circostanze, deve essere fatta dopo una sostituzione, un cambiamento, o una riparazione signi- ficativa della struttura, attrezzature, impianti, progetti, e materiali necessari per raggiungere il pieno rispetto della presente Convenzione. L’ispezione deve essere tale da garantire che ogni modifica, sostituzione o riparazione significativa sia stata effettivamente fatta, in modo che la nave sia conforme ai requisiti della presente Convenzione. Tali ispezioni devono essere appro- vate sul certificato rilasciato ai sensi dei regolamenti E-2 o E-3.
2 L’Amministrazione deve stabilire misure opportune per le navi che non sono
soggette alle disposizioni del paragrafo 1 in modo da garantire che le disposizioni applicabili della presente Convenzione siano rispettate. 3 Le ispezioni delle navi ai fini della applicazione delle disposizioni della presente Convenzione devono essere effettuate da funzionari dell’Amministrazione. L’Am- ministrazione può tuttavia affidare le ispezioni sia a ispettori nominati a tal fine o ad organizzazioni riconosciute da essa. 4 Un’Amministrazione che, secondo quanto descritto nel paragrafo 3, nomina ispet- tori o riconosce organizzazioni8 per condurre le ispezioni, come minimo autorizza tali ispettori nominati o organizzazioni riconosciute a:
1. richiedere alla nave che ispezionano di conformarsi alle disposizioni della
presente Convenzione; e 2. effettuare controlli e ispezioni, qualora richiesto dalle autorità competenti di uno Stato di approdo che è Parte alla Convenzione.
5 L’Amministrazione comunica all’Organizzazione le specifiche responsabilità e
condizioni rispetto alla delega degli ispettori o delle organizzazioni riconosciute, per la divulgazione dell’informazione alle Parti. 6 Quando l’Amministrazione, un ispettore nominato o un’organizzazione riconosciu- ta determinano che la gestione delle acque di zavorra della nave non è conforme alle indicazioni del certificato richiesto ai sensi dei regolamenti E-2 o E-3 o è tale che la
8 Si vedano le linee guida adottate dall’Organizzazione con la risoluzione A.739(18), passibili di modifiche da parte dell’Organizzazione, e i requisiti fissati dall’ Organizza- zione con la risoluzione A.789(18), anch'essi passibili di modifiche da parte dell’Organizzazione.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
nave non è in grado di procedere in mare senza rappresentare una minaccia per l’ambiente, la salute umana, la proprietà o le risorse, tale ispettore od organizzazione deve immediatamente garantire che siano prese misure correttive per portare la nave in conformità. L’ispettore o l’organizzazione devono notificare immediatamente e deve assicurarsi che il certificato non sia rilasciato o venga revocato a seconda dei casi. Se la nave è nel porto di un’altra Parte, le autorità competenti dello Stato di approdo devono notificarlo immediatamente. Quando un funzionario dell’Ammini- strazione, un ispettore nominato, o una organizzazione riconosciuta hanno notificato alle autorità competenti dello Stato di approdo, il Governo dello Stato di approdo interessato deve fornire al funzionario, ispettore o organizzazione tutta l’assistenza necessaria per svolgere i propri obblighi previsti dal presente regolamento, comprese le azioni di cui all’articolo 9. 7 Ogni volta che si verifica un incidente a una nave o viene individuato un difetto che influisce sostanzialmente sulla capacità della nave di effettuare la gestione delle acque di zavorra in conformità con la presente Convenzione, il proprietario, l’armatore o altra persona responsabile della nave deve riferire alla prima occasione all’Amministrazione, all’organismo riconosciuto o all’ispettore nominato responsa- bile del rilascio del certificato, i quali devono far si che vengano avviate le indagini per determinare se è necessaria una ispezione, come richiesto dal paragrafo 1. Se la nave è nel porto di un’altra Parte, il proprietario, armatore o altra persona responsa- bile deve anche riferire immediatamente alle autorità competenti dello Stato di approdo e l’ispettore nominato o organizzazione riconosciuta deve accertarsi che tale notifica venga eseguita.
8 In ogni caso, l’Amministrazione interessata deve garantire la completezza e
l’efficienza dell’ispezione e deve impegnarsi ad adottare le disposizioni necessarie per rispettare tale obbligo. 9 Le condizioni della nave e delle sue attrezzature, i sistemi e le operazioni devono essere conformi alle disposizioni della presente Convenzione, per garantire che la nave sotto tutti gli aspetti sia adatta a prendere il mare senza presentare una minaccia per l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse. 10 Dopo che ogni ispezione della nave è stata completata secondo le direttive del paragrafo 1, nessun cambiamento deve essere fatto nella struttura, nelle attrezzature, apparecchiature, impianti e materiali esaminati dall’ispezione e legati al piano di gestione delle acque di zavorra come richiesto dal regolamento B-1, senza che l’Amministrazione abbia richiesto la loro autorizzazione, ad eccezione della sostitu- zione di tali apparecchiature ed accessori con altri uguali.
Regolamento E-2 Rilascio o approvazione del certificato 1 L’Amministrazione deve assicurarsi che a ogni nave cui si applica il regolamento E-1 venga rilasciato il certificato dopo il compimento di un’ispezione andata a buon fine in conformità del regolamento E-1. Ciascun certificato rilasciato sotto l’autorità di una Parte deve essere accettato dalle altre Parti e considerato a tutti gli effetti avere la stessa validità di un certificato rilasciato dalla Parte stessa.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
2 I certificati devono essere rilasciati o convalidati dall’Amministrazione o da qual- siasi persona o organizzazione debitamente autorizzata da essa. In ogni caso, l’Amministrazione si assume la piena responsabilità dei certificati.
Regolamento E-3 Rilascio e approvazione del certificato da un’altra Parte 1 Su richiesta dell’Amministrazione, un’altra Parte può sottoporre una nave a ispe- zione e, se ritiene che le disposizioni della presente Convenzione siano rispettate, può accordare o autorizzare il rilascio di un certificato per la nave e, se necessario, approvare o autorizzare la convalida di tale certificato sulla nave, in conformità con il presente Allegato. 2 Una copia del certificato e una copia della relazione dell’ispezione devono essere trasmesse al più presto all’Amministrazione richiedente. 3 Un certificato rilasciato su richiesta di un’Amministrazione deve contenere una dichiarazione nella quale si segnali questo particolare ed avrà lo stesso valore e riceverà lo stesso riconoscimento di quelli rilasciati dall’Amministrazione. 4 Nessun certificato può essere rilasciato a una nave battente bandiera di uno Stato che non è una Parte alla Convenzione.
Regolamento E-4 Modello del certificato Il certificato deve essere redatto nella lingua ufficiale della Parte che lo emette, nella forma di cui all’Appendice I. Se la lingua usata non è né inglese né francese né spagnolo, il testo dovrà includere una traduzione in una di queste lingue.
Regolamento E-5 Durata e validità del certificato 1 Un certificato deve essere rilasciato per un periodo specificato dall’Amministra- zione, che comunque non può eccedere i cinque anni.
2 Per le ispezioni di rinnovo:
1. Indipendentemente da quanto predisposto nel paragrafo 1, quando l’ispe-
zione per il rinnovo è completata entro tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato sarà valido dalla data di comple- tamento dell’ispezione fino ad un periodo non superiore ai cinque anni dalla data di scadenza del certificato attuale.
2. Quando l’ispezione per il rinnovo è completata dopo la data di scadenza
del certificato, il nuovo certificato è valido dalla data di completamento dell’ispezione per il rinnovo fino a un periodo non superiore ai cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente.
3. Quando l’ispezione per il rinnovo è completata più di tre mesi prima della
scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato sarà valido dalla data di completamento dell’ispezione fino a un periodo non superiore ai cinque anni dalla data di completamento dell’ispezione di rinnovo.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
3 Se un certificato è rilasciato per un periodo inferiore a cinque anni, l’Amministra- zione può estendere la validità del certificato oltre la data di scadenza per il periodo massimo di cui al paragrafo 1, a condizione che le ispezioni, di cui al regolamento E-1.1.3 applicabile quando un certificato è rilasciato per un periodo di cinque anni, si svolgano in modo appropriato. 4 Se un’ispezione di rinnovo è stata completata e il nuovo certificato non può essere rilasciato o collocato a bordo prima della data di scadenza del certificato esistente, la persona o l’organizzazione autorizzata dall’Amministrazione può approvare il certificato esistente e tale certificato deve essere accettato come valido per un perio- do più lungo ma comunque non superiore a cinque mesi dalla data di scadenza. 5 Se una nave al momento della scadenza del certificato non è nel porto in cui deve essere ispezionata, l’Amministrazione può prorogare il periodo di validità del certi- ficato, ma questa proroga viene concessa solo al fine di permettere alla nave di completare il viaggio fino al porto in cui è oggetto d’ispezione, e solo nei casi in cui appare appropriato e ragionevole agire così. Nessun certificato può essere prorogato per un periodo superiore a tre mesi, e una nave alla quale è stata concessa la proroga non ha, al suo arrivo nel porto dove deve essere sottoposta a ispezione, il diritto in virtù di tale proroga di lasciare il porto senza avere un nuovo certificato. Quando l’ispezione è completata, il nuovo certificato sarà valido per una data non superiore ai cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga. 6 Ciascun certificato rilasciato a una nave impegnata in viaggi brevi e che non è stato esteso in virtù delle precedenti disposizioni del presente regolamento può essere prorogato dall’Amministrazione per un periodo di grazia non superiore a un mese dalla data di scadenza riportata su di esso. Quando l’ispezione di rinnovo è completata, il nuovo certificato sarà valido per una data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga. 7 In circostanze particolari, come stabilito dall’Amministrazione, un nuovo certifi- cato non ha bisogno di essere datato a partire dalla data di scadenza del certificato
esistente, come prescritto dai paragrafi 2.2, 5 o 6 del presente regolamento. In queste speciali circostanze, il nuovo certificato sarà valido per un periodo non superiore ai cinque anni dalla data di completamento dell’ispezione di rinnovo.
8 Seun’ispezione annuale è completata prima del periodo indicato nel regola-
mento E-1, allora: 1. la data dell’anniversario riportata sul certificato sarà corretta dall’approva- zione ad una data che non deve essere superiore ai tre mesi oltre la data in cui l’ispezione è stata completata;
2. la successiva ispezione annuale o intermedia richiesta dal regolamento E-1
dovrà essere completata ad intervalli previsti dal regolamento utilizzando la nuova data di anniversario;
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
3. la data di scadenza può rimanere inalterata a condizione che una o più ispe-
zioni annuali, come previsto, siano effettuate in modo che gli intervalli mas- simi tra le ispezioni prescritte dal regolamento E-1 non vengano superati. 9 Un certificato rilasciato ai sensi dei regolamenti E-2 o E-3 cessa di essere valido nei seguenti casi: 1. se la struttura, le attrezzature, i sistemi, gli impianti, l’equipaggiamento, e i materiali necessari per conformarsi pienamente alla presente Convenzione vengono modificati, sostituiti o riparati in modo significativo e il certificato non è stato convalidato in conformità al presente Allegato;
2. se una nave cambia bandiera da uno Stato all’altro. Verrà rilasciato un nuovo
certificato solo quando la Parte che lo rilascia abbia accertato che la nave è conforme ai requisiti del regolamento E-1. Nel caso in cui la nave cambi bandiera da una Parte all’altra, e venga richiesto nei tre mesi successivi al cambio, la Parte di cui la nave batte bandiera, non appena possibile, trasmet- te le copie dei certificati portati dalla nave prima del cambio e, se possibile, le copie dei rapporti delle ispezioni pertinenti;
3. se le ispezioni attinenti non vengono completate entro i termini indicati dal
regolamento E-1.1; oppure 4. se il certificato non è stato convalidato in conformità del regolamento E-1.1.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Appendice I
Modello del certificato internazionale di gestione delle acque di zavorra
Certificato internazionale di gestione delle acque di zavorra Rilasciato sotto le disposizioni della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi (qui di seguito «la Con- venzione») sotto l’autorità del Governo di ..................................................................................................................................................... (nome per intero dello Stato) da ................................................................................................................................................ (nome per intero delle persone competenti o organizzazioni autorizzate dalle disposizioni della Convenzione)
Dettagli della nave9 Nome della nave ......................................................................................................................... Numeri o lettere di identificazione .............................................................................................. Porto di registrazione .................................................................................................................. Stazza lorda ................................................................................................................................. Numero IMO10 ........................................................................................................................... Data di Costruzione .................................................................................................................... Capacità di acqua di zavorra (in metri cubi) ................................................................................
Dati relativi al metodo o ai metodi utilizzati per la gestione delle acque di zavorra Metodi di gestione delle acque di zavorra utilizzati .................................................................... Data di istallazione (se disponibile) ............................................................................................ Nome del costruttore (se disponibile) .........................................................................................
I metodi principali utilizzati nella gestione delle acque di zavorra sono i seguenti: in conformità al regolamento D-1 in conformità al regolamento D-2 (descrizione) ............................................................................................................................... la nave è soggetta al regolamento D-4
9 In alternativa i dettagli della nave possono essere presentati orizzontalmente in riquadri. 10 Sistema di attribuzione di un numero IMO alle navi per la loro identificazione adottato dall’Organizzazione con la risoluzione A.600(15).
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Si certifica: 1 che la nave è stata ispezionata in conformità con il regolamento E-1 dell’Allegato della Convenzione; e 2 che l’ispezione conferma che la gestione delle acque di zavorra sulla nave è conforme all’Allegato della Convenzione.
Il presente certificato è valido fino a .................................. qualora siano effettuate le ispezioni pertinenti in conformità con il regolamento E-1 dell’Allegato della Convenzione. Data di completamento dell’ispezione sulla quale si basa il presente certificato: gg/mm/aaaa Rilasciato a ................................................................................................................................. (Luogo del rilascio del certificato)
..................................................................................................................................................... (Data del rilascio) (Firma dell’ufficiale autorizzato al rilascio del certificato)
(Timbro o sigillo dell’autorità, se necessario)
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Visto dell’ispezione o ispezioni annuale e intermedia Si certifica che la nave, a seguito di un’ispezione richiesta, è stata trovata conforme alle principali disposizioni del regolamento E-1 dell’Appendice alla Convenzione
Ispezione annuale: Firma: .......................................................................................... (Firma dell’ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ......................................................................................... Data: ............................................................................................
(Sigillo o timbro dell’autorità, come richiesto)
Ispezione Annuale*/ Intermedia*: Firma: .......................................................................................... (Firma dell’ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ......................................................................................... Data: ............................................................................................
(Sigillo o timbro dell’autorità, come richiesto)
Ispezione Annuale*/ Intermedia*: Firma: .......................................................................................... (Firma dell’ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ......................................................................................... Data: ............................................................................................
(Sigillo o timbro dell’autorità, come richiesto)
Ispezione Annuale: Firma: .......................................................................................... (Firma dell’ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ......................................................................................... Data: ............................................................................................
(Sigillo o timbro dell’autorità, come richiesto)
* Cancellare le voci inutilizzate
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Ispezione annuale/intermedia in conformità con il regolamento E-5.8.3 Si certifica che la nave, a seguito di un’ispezione annuale*/intermedia* in ottempe- ranza al regolamento E-5.8.3 dell’Annesso alla Convenzione, è stata trovata con- forme alle disposizioni della Convenzione:
Firma: ....................................................................................................... (Firma dell’ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ...................................................................................................... Data: .........................................................................................................
(Sigillo o timbro dell’autorità, come richiesto)
Proroga del certificato se il certificato è valido per meno di 5 anni qualora il regolamento E-5.3 è applicato
La nave è conforme alle principali disposizioni della Convenzione e il presente certificato verrà convalidato, in conformità con il regolamento E-5.3 dell’Appendice alla seguente Convenzione, fino a ...............................................................
Firma: ....................................................................................................... (Firma dell’ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ...................................................................................................... Data: .........................................................................................................
(Sigillo o timbro dell’autorità, come richiesto)
* Cancellare le voci inutilizzate
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Approvazione dell’ispezione annuale completata e applicazione del regolamento E-5.4 La nave è conforme alle principali disposizioni della Convenzione e il presente certificato verrà convalidato, in conformità con il regolamento E-5.4 dell’Appendice della seguente Convenzione, fino a .............................................................
Firma: ....................................................................................................... (Firma dell’ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ...................................................................................................... Data: .........................................................................................................
(Sigillo o timbro dell’autorità, come richiesto)
Approvazione di proroga della validità del certificato fino al raggiungimento del porto di ispezione per un periodo di grazia qualora sono applicati i regolamenti E-5.5 o E-5.6
Il certificato verrà convalidato, in conformità ai regolamenti E-5.5 o E-5.6* dell’Appendice alla seguente Convenzione, fino al ..........................................................
Firma: ....................................................................................................... (Firma dell’ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ...................................................................................................... Data: .........................................................................................................
(Sigillo o timbro dell’autorità, come richiesto)
* Cancellare le voci inutilizzate
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Approvazione di avanzamento della data di anniversario se il regolamento E-5.8 è applicato In conformità con il regolamento E-5.8 dell’Appendice alla Convenzione la nuova data di Anniversario è ......................................................................
Firma: ....................................................................................................... (Firma dell’ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ...................................................................................................... Data: .........................................................................................................
(Sigillo o timbro dell’autorità, come richiesto)
In conformità con il regolamento E-5.8 dell’Appendice alla Convenzione la nuova data di Anniversario è ......................................................................
Firma: ....................................................................................................... (Firma dell’ufficiale debitamente autorizzato) Luogo: ...................................................................................................... Data: .........................................................................................................
(Sigillo o timbro dell’autorità, come richiesto)
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Appendice II
Modello del registro per la gestione delle acque di zavorra
Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi Periodo dal: ............................................................... al: ........................................................
Nome della nave ......................................................................................................................... Numero IMO .............................................................................................................................. Stazza lorda ................................................................................................................................. Bandiera ...................................................................................................................................... Capacità totale dell’acqua di zavorra (in metri cubi) ................................................................... La nave è dotata di un programma di gestione delle acque di zavorra Diagramma della nave indicante i serbatoi dell’acqua di zavorra:
1 Introduzione
Ai sensi del regolamento B-2 dell’Allegato alla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, deve essere registrata ogni operazione relativa all’acqua di zavorra, compresi gli scarichi sia in mare sia negli impianti di raccolta.
2 Acque di zavorra e gestione delle acque di zavorra
Per «acque di zavorra» si intendono le acque e il particolato in sospensione caricati a bordo di una nave per controllare l’assetto, l’inclinazione, il pescaggio, la stabilità o la spinta della nave. La gestione delle acque di zavorra deve avvenire in conformità con un piano approvato di gestione delle acque di zavorra tenendo conto delle linee guida11 sviluppate dall’Organizzazione.
11 Si vedano le linee guida per il controllo e la gestione delle acque di zavorra delle navi per ridurre al minimo il trasferimento di organismi acquatici nocivi e agenti patogeni, adottate dall’Organizzazione con la risoluzione A.868(20).
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
3 Inserimento dei dati nel registro delle acque di zavorra
L’inserimento dei dati nel registro delle acque di zavorra deve essere fatto nelle occasioni elencate qui di seguito.
3.1 Quando l’acqua di zavorra viene caricata a bordo:
1. data, ora e posizione del porto o dell’impianto di raccolta (porto o
lat/long), profondità se viene caricata fuori dal porto;
2. volume stimato di raccolta in metri cubi;
3. firma dell’ufficiale responsabile al momento dell’operazione.
3.2 Ogni volta che l’acqua di zavorra viene fatta circolare o viene trattata per le finalità di gestione:
1. data e ora dell’operazione;
2. volume stimato circolato o trattato (in metri cubi);
3. indicare se l’operazione è stata condotta in conformità con il piano di
gestione delle acque di zavorra;
4. firma dell’ufficiale responsabile al momento dell’operazione.
3.3 Quando l’acqua di zavorra viene scaricata in mare:
1. data, ora e posizione del porto o dell’impianto di scarico (porto o
lat/long);
2. volume stimato di scarico in metri cubi più il volume rimanente in metri
cubi;
3. indicare se prima dello scarico è stato applicato o meno il piano di ge-
stione delle acque di zavorra approvato;
4. firma dell’ufficiale responsabile al momento dell’operazione.
3.4 Quando l’acqua di zavorra viene scaricata in impianti di scarico:
1. data, ora e luogo della raccolta;
2. data, ora e luogo dello scarico;
3. porto o impianto;
4. volume stimato dello scarico o del carico in metri cubi;
5. indicare se è stato applicato o meno il piano di gestione delle acque di
zavorra prima dello scarico;
6. firma dell’ufficiale responsabile al momento dell’operazione.
3.5 Quando si produce uno scarico o carico accidentale o eccezionale di acque
di zavorra
1. data e ora dell’evento;
2. porto o posizione della nave al momento dell’evento;
3. volume stimato dell’acqua di zavorra scaricata;
4. circostanze dello scarico, carico, eventuale perdita, ragione dell’evento
e osservazioni generali;
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
5. indicare se prima dello scarico è stato applicato o meno il piano di ge-
stione delle acque di zavorra approvato;
6. firma dell’ufficiale responsabile al momento dell’operazione.
3.6 Procedure di esercizio supplementari e osservazioni generali
4 Volume delle acque di zavorra
Il volume delle acque di zavorra a bordo della nave deve essere calcolato in metri cubi. Il registro delle acque di zavorra contiene molti riferimenti per calcolare il volume delle acque di zavorra. Si riconosce che la precisione nel calcolo del volume della zavorra è suscettibile di interpretazione.
Registro delle operazioni delle acque di zavorra Esempio di una pagina del registro delle acque di zavorra Nome della nave: ........................................................................................................................ Numeri o lettere di identificazione: .............................................................................................
Data Item (numero) Registro delle operazioni/firma dell’ufficiale responsabile
Firma del comandante: ........................................................
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Campo d’applicazione il 28 giugno 2017
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Albania 15 gennaio 2009 A 8 settembre 2017 Antigua e Barbuda 19 dicembre 2008 A 8 settembre 2017 Arabia Saudita 27 aprile 2017 A 8 settembre 2017 Australia 7 giugno 2017 8 settembre 2017 Bahamas 8 giugno 2017 A 8 settembre 2017 Barbados 11 maggio 2007 A 8 settembre 2017 Belgio 7 marzo 2016 8 settembre 2017 Brasile 14 aprile 2010 8 settembre 2017 Canada 8 aprile 2010 A 8 settembre 2017 Congo (Kinshasa) 19 maggio 2014 A 8 settembre 2017 Corea (Sud) 10 dicembre 2009 A 8 settembre 2017 Croazia* 29 giugno 2010 A 8 settembre 2017 Danimarca* a 11 settembre 2012 8 settembre 2017 Isole Faeröer 28 agosto 2015 8 settembre 2017 Egitto 11 maggio 2007 A 8 settembre 2017 Emirati Arabi Uniti 6 giugno 2017 A 8 settembre 2017 Figi 8 marzo 2016 A 8 settembre 2017 Finlandia* 8 settembre 2016 8 settembre 2017 Francia* 24 settembre 2008 A 8 settembre 2017 Georgia 12 gennaio 2015 A 8 settembre 2017 Germania 20 giugno 2013 8 settembre 2017 Ghana 26 novembre 2015 A 8 settembre 2017 Giappone* 10 ottobre 2014 A 8 settembre 2017 Giordania 9 settembre 2014 A 8 settembre 2017 Indonesia 24 novembre 2015 8 settembre 2017 Iran* 6 aprile 2011 A 8 settembre 2017 Isole Cook 2 febbraio 2010 8 settembre 2017 Isole Marshall 26 novembre 2009 A 8 settembre 2017 Kenya 14 gennaio 2008 8 settembre 2017 Kiribati 5 febbraio 2007 A 8 settembre 2017 Libano 15 dicembre 2011 A 8 settembre 2017 Liberia 18 settembre 2008 A 8 settembre 2017 Malaysia 27 settembre 2010 A 8 settembre 2017 Maldive 22 giugno 2005 8 settembre 2017 Marocco 23 novembre 2015 8 settembre 2017 Messico 18 marzo 2008 A 8 settembre 2017 Mongolia 28 settembre 2011 A 8 settembre 2017 Montenegro 29 novembre 2011 A 8 settembre 2017 Nigeria 13 ottobre 2005 A 8 settembre 2017 Niue 18 maggio 2012 A 8 settembre 2017 Norvegia 29 marzo 2007 A 8 settembre 2017 Nuova Zelanda 9 gennaio 2017 A 8 settembre 2017
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Paesi Bassi 10 maggio 2010 8 settembre 2017 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) 20 febbraio 2014 8 settembre 2017 Palau 28 settembre 2011 A 8 settembre 2017 Panama* 19 ottobre 2016 A 8 settembre 2017 Perù 10 giugno 2016 A 8 settembre 2017 Russia 24 maggio 2012 A 8 settembre 2017 Saint Kitts e Nevis 30 agosto 2005 A 8 settembre 2017 Saint Lucia 26 maggio 2016 8 settembre 2017 Sierra Leone 21 novembre 2007 A 8 settembre 2017 Singapore 8 giugno 2017 A 8 settembre 2017 Siria 2 settembre 2005 8 settembre 2017 Spagna 14 settembre 2005 8 settembre 2017 Sudafrica 15 aprile 2008 A 8 settembre 2017 Svezia* 24 novembre 2009 8 settembre 2017 Svizzera 24 settembre 2013 A 8 settembre 2017 Tonga 16 aprile 2014 A 8 settembre 2017 Trinidad e Tobago 3 gennaio 2012 A 8 settembre 2017 Turchia* 14 ottobre 2014 A 8 settembre 2017 Tuvalu 2 dicembre 2005 A 8 settembre 2017 * Riserve e dichiarazioni Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, a eccezione di quelle della Svizzera. I testi in inglese si possono consultare sul sito Internet dell’Organizzazione inter- nazionale per la navigazione marittima (IMO): www.imo.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali,
3003 Berna.
a La Convenzione non si applica alla Groenlandia.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Controllo e gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. RU 2017
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.