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AS 2017 693

AS 2017 693

Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Modifica del 21 febbraio 2017

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 9 ottobre 19971 concernente la pesca nel Lago Supe- riore di Costanza è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2–4, 5 lett. a, c e d 2 Ha diritto di esercitare la pesca professionale in alto lago chi, oltre alla patente di pesca sul declivio, possiede anche quella d’alto lago, rilasciata dall’autorità compe- tente. La patente è rilasciata al massimo fino al termine dell’anno civile in cui il titolare compie 70 anni. 2bis Una patente con limite di età per i pescatori di professione autorizza sia alla pesca in alto lago con una rete flottante, con la rispettiva magliatura minima ammes- sa, sia alla pesca nella zona del declivio svizzero secondo le condizioni fissate nella patente di pesca sul declivio. 3 Ha diritto di esercitare la pesca professionale in compagnia del titolare di una patente ai sensi dei capoversi 1 e 2 chi possiede una patente di allievo pescatore, rilasciata dall’autorità competente. Quest’ultimo può esercitare la pesca soltanto se il titolare è presente. 4 D’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia stabiliscono il numero massimo di patenti che possono rilasciare ai sensi dei capoversi 1–2bis. 5 Per le patenti da essi rilasciate, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia definiscono in particolare: a. le condizioni che i richiedenti devono soddisfare per ottenere una patente ai sensi dei capoversi 1–3;

1 RS 923.31

2016-2838 693

Pesca nel Lago Superiore di Costanza. O del DATEC RU 2017

c. gli attrezzi e i generi di pesca autorizzati sul declivio da ciascun tipo di pa- tente e ammessi secondo la presente ordinanza; d. le tariffe e gli emolumenti per il rilascio delle patenti;

Art. 8 cpv. 4 4 Tutti gli attrezzi di cattura impiegati devono essere controllati e se del caso vuotati almeno ogni due giorni; sono fatti salvi gli articoli 16 capoverso 2 e 17 capoverso 2, nonché le disposizioni più severe emanate dai Cantoni competenti.

Art. 10 cpv. 1 lett. a e 8

1 Per la rete flottante libera valgono le seguenti misure massime e minime:

a. magliatura di almeno 40 mm; 8 In deroga all’articolo 10 capoverso 1 lettera a si possono impiegare le seguenti reti:

a. dal 31 marzo alle ore 12.00 al 1° giugno alle ore 12.00: quattro reti con una magliatura di almeno 38 mm; b. dal 1° giugno alle ore 12.00 al 1° luglio alle ore 12.00: tre reti con una ma- gliatura di almeno 38 mm e una rete con una magliatura di almeno 40 mm; c. dal 1° luglio alle ore 12.00 al 1°agosto alle ore 12.00: due reti con una ma- gliatura di almeno 38 mm e due reti con una magliatura di almeno 40 mm; d. dal 1° agosto alle ore 12.00 al 1° settembre alle ore 12.00: una rete con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una magliatura di almeno 40 mm.

Art. 11 cpv. 1 lett. a e 7

1 Per la rete flottante ancorata valgono le seguenti misure massime e minime:

a. magliatura di almeno 40 mm; 7 In deroga all’articolo 11 capoverso 1 lettera a in un complesso di reti si possono impiegare una rete con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una maglia- tura di almeno 40 mm.

Art. 13 cpv. 2

2 Non sono ammesse ralinghe superiori natanti.

Pesca nel Lago Superiore di Costanza. O del DATEC RU 2017

2 Le reti di fondo possono essere impiegate come segue:

a. reti per il pesce dal 10 febbraio alle ore 12.00 al 20 aprile alle persico: ore 12.00 e dal 10 maggio alle ore 12.00 al 14 novembre alle ore 12.00; dal 10 maggio alle ore 12.00 al 31 agosto alle ore 12.00 le reti per il pesce persico possono essere posate fino a una profondità di al massimo 20 m; b. reti per i coregoni: dal 10 gennaio alle ore 12.00 al 20 aprile alle ore 12.00 e dal 10 maggio alle ore 12.00 al 15 ottobre alle ore 12.00; c. reti per i lucci e dal 10 gennaio alle ore 12.00 al 14 novembre alle i luccioperca: ore 12.00. 4bis In deroga al capoverso 2 lettera c, dal 1° aprile alle ore 12.00 al 31 maggio alle ore 12.00 le quattro reti per i lucci e i luccioperca possono essere posate solo senza mettere in pericolo i luoghi di riproduzione dei luccioperca noti. 7 In aggiunta ai capoversi 1, 2 e 4, per la cattura mirata di abramidi durante tutto l’anno si possono utilizzare al massimo quattro reti di fondo con le seguenti misure massime e minime: b. spessore del filo di almeno 0,12 mm; 7bis In deroga al capoverso 7, dal 1° aprile alle ore 12.00 al 31 maggio alle ore 12.00 le reti possono essere posate solo senza mettere in pericolo i luoghi di riproduzione dei luccioperca noti, e dal 15 novembre alle ore 12.00 al 10 gennaio alle ore 12.00 solo in alto lago.

Art. 26 cpv. 1 1 Per catture accessorie s’intendono le catture di pesci sottomisura, le catture di pesci effettuate durante i periodi di divieto nonché i coregoni catturati in reti per il pesce persico. Se il loro numero supera quello dei pesci per i quali la rete è destinata in primo luogo, le catture accessorie sono designate come rilevanti.

Art. 27 cpv. 1 lett. a e b, 4, 5, 8 e 9 1 Per le specie di pesci elencate qui appresso valgono i seguenti periodi di divieto e le seguenti lunghezze minime:

Specie Periodo di divieto Lunghezza minima

a. coregone 15 ottobre–10 gennaio – b. temolo 1° febbraio–30 aprile 35 cm

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4 I pesci sottomisura catturati con lenze, bertovelli e grandi bertovelli con ali o quelli catturati durante il periodo di divieto devono essere rimessi immediatamente in acqua con la dovuta cura. 5 Le acerine (Gymnocephali cernui) catturate devono essere tirate fuori dall’acqua.

8 Dal 10 maggio alle ore 12.00 al 20 aprile alle ore 12.00, un pescatore che si serve di lenze può catturare al massimo 30 pesci persici al giorno. Tutti i pesci persici catturati devono essere tirati fuori dall’acqua. 9 Dal 10 gennaio alle ore 12.00 al 15 ottobre alle ore 12.00, un pescatore che si serve di lenze può catturare al massimo 12 coregoni al giorno. Tutti i coregoni catturati devono essere tirati fuori dall’acqua.

Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2017.

21 febbraio 2017 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard