AS 2017 7525
Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d'appoggio e servizi attivi
Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d’appoggio e servizi attivi (OMob)
del 22 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM), ordina:
Art. 1 Scopo La presente ordinanza disciplina la mobilitazione di militari per prestare: a. servizio d’appoggio a favore di autorità civili secondo l’articolo 67 LM, a eccezione del servizio d’appoggio per gestire catastrofi in Svizzera secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera b LM; b. servizio d’appoggio per accrescere la prontezza dell’esercito secondo l’arti- colo 68 LM; c. servizio attivo secondo l’articolo 77 capoverso 3 LM.
Art. 2 Genere, mezzi e momento della chiamata in servizio 1 I militari sono chiamati a prestare servizio mediante chiamata personale o pubblica trasmessa con i mezzi appropriati. 2 La chiamata in servizio deve essere emanata il più presto possibile e comunicata quanto prima ai militari interessati. 3 Il Comando Operazioni decide in merito al genere della chiamata in servizio e ai mezzi necessari alla sua trasmissione. Il Comando Istruzione aiuta ad applicare la decisione.
RS 519.2 1 RS 510.10
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Art. 3 Diffusione della chiamata in servizio Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni nonché i Cantoni e i Comuni appoggiano con tutti i mezzi a loro disposizione la diffusione delle chiamate in servizio emanate.
Art. 4 Misure preventive
1 L’Aggruppamento Difesa adotta le misure preventive in vista di una probabile
mobilitazione.
2 Esso sottopone periodicamente a esame le misure di cui al capoverso 1.
Art. 5 Chiamata in servizio di Svizzeri all’estero per il servizio di difesa nazionale 1 Se necessario per l’esercito, gli Svizzeri all’estero sono chiamati a prestare il servizio di difesa nazionale. 2 Il Comando Operazioni stabilisce il loro luogo d’entrata in servizio, il loro equi- paggiamento e il loro impiego. 3 Non sono chiamati in servizio gli Svizzeri all’estero che possiedono la cittadinanza del loro Stato di domicilio e se questo Stato impedisce l’entrata in servizio. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.
Art. 6 Obbligo di entrare in servizio e dati sull’entrata in servizio 1 Ogni militare chiamato in servizio è tenuto a entrare in servizio conformemente alla chiamata emanata. Sono fatti salvi le dispense e i congedi rilasciati da un organo competente al riguardo. 2 Per i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza, il libretto di servizio contiene indicazioni concernenti: a. il numero della formazione nell’ambito di una mobilitazione; b. il luogo d’entrata in servizio; c. il comportamento in occasione dell’entrata in servizio.
Art. 7 Dispensa o congedo dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo 1 Non sussiste alcun diritto a una dispensa o a un congedo dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo secondo l’articolo 145 LM. 2 I militari possono, su richiesta, essere dispensati o congedati dal servizio d’appog- gio o dal servizio attivo se: a. nel caso di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo devono adempiere nei settori civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) un compito importante per il quale non è a disposizione nessun’altra persona idonea; e b. il fabbisogno dell’esercito lo consente.
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3 La dispensa è accordata unicamente se:
a. il compito importante deve essere adempiuto verosimilmente durante tutta la durata del servizio; e b. non è sufficiente o non è appropriato un congedo durante parti del servizio. 4 Un congedo è accordato unicamente se l’andamento del servizio lo consente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni del Regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 19942 sul congedo personale.
5 Dispense o congedi generali per determinati gruppi di persone che devono adem-
piere compiti importanti nei settori civili della RSS sono possibili per ovviare a situazioni d’emergenza o di penuria.
Art. 8 Compiti importanti Sono considerati compiti importanti nei settori civili della RSS le attività: a. che beneficiano di un’esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 LM; b. dei Governi di Cantoni e degli Esecutivi di Comuni; c. degli organi di condotta civili della RSS, compresi i comandanti della prote- zione civile a titolo principale o accessorio; d. delle amministrazioni e delle aziende che riforniscono la popolazione civile, l’esercito e la protezione civile con beni d’importanza vitale; e. degli organi giudiziari.
Art. 9 Domanda di dispensa o congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo 1 L’organo responsabile dell’adempimento dei compiti importanti nei settori civili della RSS e la persona interessata presentano congiuntamente la domanda di dispen- sa o di congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo al Comando Istruzione.
2 Il Comando Istruzione valuta la domanda e la trasmette al Comando Operazioni
per decisione. 3 La domanda di dispensa deve essere presentata il più presto possibile, ma al più tardi sette giorni dopo la chiamata in servizio per un servizio d’appoggio o un servi- zio attivo. La domanda di congedo deve essere presentata non appena sono noti i motivi per il congedo. 4 La chiamata in servizio mantiene in ogni caso la sua validità finché la decisione in merito alla domanda di dispensa o di congedo non è passata in giudicato.
Art. 10 Riesame della decisione di dispensa o di congedo 1 Se la domanda è respinta, i richiedenti possono presentare, entro sette giorni, una domanda di riesame.
2 RS 510.107.0
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2 La decisione sulla domanda di riesame è definitiva.
3 Il Comando Operazioni può in ogni momento riesaminare le sue decisioni se le
condizioni per una dispensa o un congedo sono mutate.
Art. 11 Annullamento di una decisione di dispensa Il Comando Operazioni può annullare la dispensa dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo se, in occasione di una chiamata, circostanze particolari, quali il numero ridotto di persone chiamate in servizio, giustificano tale misura.
Art. 12 Mobilitazione per il servizio attivo: obblighi generali d’esecuzione e di tolleranza dei Cantoni, dei Comuni e dei privati 1 I Cantoni e i Comuni nonché tutte le persone fisiche e giuridiche eseguono i com- piti loro affidati in relazione alla preparazione e all’esecuzione di una mobilitazione per il servizio attivo e tollerano l’esecuzione di tali compiti.
2 Detti compiti comprendono in particolare:
a. la diffusione delle chiamate in servizio; b. l’assistenza in caso di un’eventuale requisizione; c. i controlli dei preparativi per una chiamata in servizio.
Art. 13 Mobilitazione per il servizio attivo: obblighi specifici dei Cantoni 1 In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Cantoni attivano entro sei ore dalla decisione di chiamata in servizio un organo d’informazione per i militari chiamati in servizio. 2 L’organo fornisce informazioni sul luogo e sul momento dell’entrata in servizio e sui possibili mezzi di trasporto per l’entrata in servizio.
Art. 14 Mobilitazione per il servizio attivo: obblighi specifici dei Comuni 1 In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Comuni diffondo se necessario la chiamata in servizio esponendo gli appositi affissi. 2 In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Comuni sul cui territorio è ubicato un luogo d’entrata in servizio o con un centro logistico dell’esercito tengono libere le strade e le vie di accesso al luogo dell’entrata in servizio e al centro logistico dell’esercito. Se del caso, deviano gli utenti civili della strada. Garantiscono il servi- zio invernale su queste strade e vie. 3 In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Comuni concedono all’esercito, su richiesta, l’uso di tutti i locali e le piazze indispensabili, adatti e disponibili unita- mente alle installazioni e alle attrezzature necessarie per l’alloggio della truppa, compreso il ricovero degli animali dell’esercito, dei veicoli e del materiale. 4 L’obbligo secondo il capoverso 3 si applica anche in caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio.
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Art. 15 Obblighi delle imprese di trasporto titolari di una concessione 1 Nel caso di una mobilitazione per il servizio attivo, le imprese di trasporto titolari di una concessione sono tenute a trasportare al luogo d’entrata in servizio i militari in uniforme che presentano il libretto di servizio o la chiamata in servizio personale.
2 I costi di trasporto sono a carico della Confederazione.
3 Per garantire il contatto permanente con l’esercito, le Ferrovie federali svizzere devono designare un organo di collegamento per se stesse e per i contatti con le altre imprese di trasporto titolari di una concessione e devono annunciarlo all’esercito.
Art. 16 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 9 marzo 20073 sulla radiotelevisione è modificata come segue: Art. 9 cpv. 1 lett. c, 2 lett. b e 4 lett. e 1 La SSR e tutte le emittenti concessionarie secondo l’articolo 38 capoverso 1 lette- ra a o l’articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV sono tenute a diffondere le seguenti informazioni: c. una chiamata in servizio pubblica per il servizio attivo ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 22 novembre 20174 sulla mobilitazione per determinati servizi d’appoggio e servizi attivi.
2 La diffusione avviene su ordine:
b. degli organi federali competenti, segnatamente il Comando Operazioni, la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d’allarme (CENAL), in caso di eventi per i quali l’intervento compete alla Confederazione;
4 La diffusione ha luogo:
e. in caso di chiamata in servizio pubblica per un servizio attivo, a scadenze regolari nelle 24 ore successive.
Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 784.401 4 RS 519.2
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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