AS 2017 7553
Ordinanza sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (Ordinanza sulla licenza di navigazione d'altura)
Ordinanza sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura)
Modifica del 4 dicembre 2017
L’Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM) ordina:
I L’ordinanza del 20 dicembre 20061 sulla licenza di navigazione d’altura è modifi- cata come segue:
Titolo Ordinanza dell’USNM sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura)
Art. 1 cpv. 2 2 La licenza di navigazione d’altura è rilasciata per le categorie di natanti per le quali il richiedente produce un’attestazione della categoria corrispondente di cui all’arti- colo 3.
Art. 2 cpv. 1 lett. d ed ebis, nonché 2
1 Per ottenere una licenza di navigazione d’altura, il candidato deve:
d. attestare una formazione di pronto soccorso (art. 4); ebis. confermare l’idoneità mentale e fisica (art. 5a);
2 Per essere ammessi all’esame, i candidati minorenni devono presentare un’auto-
rizzazione dei genitori o del rappresentante legale.
1 RS 747.321.71
2017-1152 7553
O sulla licenza di navigazione d’altura RU 2017
Art. 3 cpv. 1 e 3
1 Il candidato deve disporre di una formazione nautica di base, attestata da una
licenza di condurre cantonale della categoria corrispondente o da un titolo equiva- lente. 3 L’attestazione deve essere fornita per ogni categoria per cui è rilasciata una licenza di navigazione d’altura.
Art. 5 Attestazione di una sufficiente acuità visiva e uditiva 1 Il candidato deve dimostrare di possedere un’acuità visiva e una capacità di distin- guere i colori sufficienti. L’attestato deve essere rilasciato da un medico o da un ottico diplomato. La data di tale attestato può precedere di un anno al massimo quella della presentazione dell’incarto completo. 2 Il candidato deve dimostrare di possedere un’acuità uditiva sufficiente. L’attestato deve essere rilasciato da un medico o da un audioprotesista diplomato. La data di tale attestato può precedere di un anno al massimo quella della presentazione dell’in- carto completo.
Art. 5a Conferma dell’idoneità mentale e fisica 1 Il candidato deve confermare per iscritto all’autorità o all’ente esaminatore ricono- sciuto la propria idoneità mentale e fisica a condurre un’imbarcazione. 2 Se vi sono dubbi sull’idoneità mentale o fisica, l’autorità o l’ente esaminatore richiede un certificato medico.
Art. 6 Requisiti generali relativi alla pratica della navigazione
1 La pratica della navigazione deve essere acquisita:
a. fuori dalle acque interne su natanti sportivi e da diporto della categoria corri- spondente, idonei alla navigazione d’altura, con la partecipazione attiva alla navigazione e alla conduzione dell’imbarcazione, comprese la formazione nautica in mare conformemente all’allegato 2 e la tenuta del libro di bordo conformemente all’allegato 3; b. sotto la guida di un conducente autorizzato alla conduzione di un’imbar- cazione della categoria corrispondente secondo il diritto dello Stato della bandiera.
2 L’equipaggio fisso non deve essere composto da più di due persone.
3 In caso di traversate con o senza scali saranno riconosciute al massimo 500 miglia nautiche; sono per contro riconosciute le miglia percorse durante gli scali e dopo la traversata, purché giustificate separatamente. 4 Le distanze percorse durante le regate sono riconosciute complessivamente fino a un massimo di 100 miglia nautiche.
5 Non sono riconosciute le miglia nautiche percorse in flottiglia.
O sulla licenza di navigazione d’altura RU 2017
Art. 7 cpv. 1 1 Per ottenere una licenza di navigazione d’altura si devono certificare le esperienze minime seguenti: a. per una licenza di navigazione d’altura per natanti a vela con o senza mo- tore:
1. tre settimane di navigazione, di cui almeno 18 giorni in mare, e
2. la percorrenza di 1000 miglia nautiche, di cui almeno 700 secondo
l’attestato di navigazione conformemente all’allegato 4 dopo il supera- mento dell’esame teorico; b. per la licenza di navigazione d’altura per natanti motorizzati:
1. due settimane di navigazione, di cui almeno dieci giorni in mare, e
2. la percorrenza di 500 miglia nautiche, di cui almeno 400 secondo
l’attestato di navigazione conformemente all’allegato 4 dopo il supera- mento dell’esame teorico.
Art. 8 cpv. 1 1 Per estendere una licenza di navigazione d’altura già rilasciata per le altre categorie di natanti si devono certificare le esperienze minime seguenti: a. per l’estensione della licenza di navigazione d’altura per natanti motorizzati a natanti a vela con o senza motore:
1. dieci giorni in mare, e
2. la percorrenza di 500 miglia nautiche secondo l’attestato di navigazione
conformemente all’allegato 4; b. per l’estensione della licenza di navigazione d’altura per natanti a vela con o senza motore a natanti motorizzati:
1. cinque giorni in mare, e
2. la percorrenza di 100 miglia nautiche secondo l’attestato di navigazione
conformemente all’allegato 4.
Art. 10 Certificazione della pratica effettuata: requisiti 1 È ammesso a certificazione della pratica di navigazione l’attestato di navigazione approvato dall’USNM conformemente all’allegato 4. 2 Il libro di bordo o una copia dello stesso possono essere richiesti in qualsiasi mo- mento.
3 I candidati non possono attestare autonomamente l’esperienza pratica in mare o
attestarla ad altri candidati.
O sulla licenza di navigazione d’altura RU 2017
Art. 13 cpv. 2 frase introduttiva, lett. d ed e
2 L’USNM può approvare la domanda se le seguenti condizioni sono adempiute:
d. le persone autorizzate a firmare devono essere incensurate; e. le persone responsabili della direzione generale, della vigilanza e del con- trollo nonché della gestione amministrativa devono essere incensurate e of- frire la garanzia di un’attività irreprensibile.
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 2-4 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
4 dicembre 2017 Ufficio svizzero della navigazione marittima: Reto Dürler
O sulla licenza di navigazione d’altura RU 2017
Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 lett. b)
Esame
Rinvio alle disposizioni che introducono l’allegato Allegato 1
O sulla licenza di navigazione d’altura RU 2017
Allegato 2 (art. 6 cpv. 1 lett. a)
Formazione nautica in mare
1 Le capacità e le operazioni che permettono di condurre yacht marittimi sono
menzionate sull’attestato di navigazione.
2 Durante la formazione le conoscenze nautiche e la capacità di effettuare con
sicurezza le manovre descritte qui di seguito devono essere verificate da un conducente idoneo e confermate nell’attestato di navigazione con l’apposi- zione della firma:
2.1 conoscenze generali sugli yacht, sul loro uso, sulla collocazione dell’equi-
paggiamento di sicurezza nonché sulla verifica del motore e delle vele;
2.2 conoscenza delle norme di prevenzione delle collisioni;
2.3 valutazione delle condizioni meteorologiche e del moto ondoso;
2.4 navigazione sicura, determinazione della propria posizione, scelta della rotta idonea;
2.5 manovre di ancoraggio e ormeggio;
2.6 manovre all’interno di un porto;
2.7 manovra uomo in mare.
O sulla licenza di navigazione d’altura RU 2017
Allegato 3 (art. 6 cpv. 1 lett. a)
Tenuta del libro di bordo
1 Il conducente è responsabile della tenuta del libro di bordo.
2 Il libro di bordo va redatto regolarmente durante la navigazione e deve
contenere le indicazioni seguenti:
2.1 numero del certificato di bandiera o immatricolazione conformemente al
rispettivo diritto nazionale, Stato di rilascio, porto di immatricolazione e nome del proprietario;
2.2 dati dell’imbarcazione secondo il certificato di bandiera;
2.3 nome, indirizzo e nazionalità del conducente;
2.4 genere, numero, data, luogo ed ente che ha rilasciato la licenza di naviga-
zione d’altura del conducente; 2.5 generalità delle altre persone a bordo, la loro nazionalità, eventualmente le loro funzioni a bordo, i rispettivi porti d’imbarco e di sbarco (luoghi e date);
2.6 arrivo e partenza dai porti (luoghi e date);
2.7 rapporti di navigazione (vento e condizioni meteorologiche, rotte e corre-
zioni, dati del log, vele a riva, ore di marcia del motore, posizioni successive dell’imbarcazione);
2.8 tabella dei quarti;
2.9 eventi e osservazioni importanti quali incidenti, avarie e altro.
3 Le iscrizioni nel libro di bordo devono descrivere la navigazione in modo
comprensibile.
4 Il libro di bordo deve essere firmato dal conducente.
5 Per quanto riguarda la pratica della navigazione che deve essere acquisita ai
sensi degli articoli 7 e 8 della presente ordinanza, la tenuta del libro di bordo deve essere effettuata a mano.
O sulla licenza di navigazione d’altura RU 2017
Allegato 4 (art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1)
Attestato di navigazione
1 Il conducente e il candidato devono confermare con la loro firma che il
candidato ha percorso le distanze richieste in qualità di membro dell’equi- paggio e ha partecipato attivamente alla navigazione e alle manovre.
2 L’attestato di navigazione deve inoltre contenere:
2.1 cognome, nome, data di nascita, indirizzo e nazionalità del membro del-
l’equipaggio;
2.2 date delle crociere, numero dei giorni di navigazione, porti di partenza, di
scalo e d’arrivo; 2.3 distanza in miglia nautiche sul fondo, separate in vela e motore, come pure il numero delle ore trascorse in mare con vento oltre forza cinque Beaufort;
2.4 dati dell’imbarcazione secondo il certificato di bandiera;
2.5 numero del certificato di bandiera o immatricolazione conformemente al
rispettivo diritto nazionale, Stato di rilascio, porto di immatricolazione e nome del proprietario;
2.6 cognome, nome, nazionalità, indirizzo, tipo e numero della licenza di navi-
gazione d’altura del conducente; 2.7 attestati di navigazione compilati dal candidato sulla base del libro di bordo con almeno tre iscrizioni giornaliere;
2.8 indicazioni in merito alle attività svolte dal candidato a bordo nei campi
seguenti: sicurezza, meteorologia, navigazione, manovre a vela, manovre di ancoraggio e ormeggio.