AS 2018 247
Accordo congiunto tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'India ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal suo Protocollo di modifica, concernente la data dalla quale è applicabile lo scambio di informazioni secondo l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
Traduzione
Accordo congiunto tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’India ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal suo Protocollo di modifica, concernente la data dalla quale è applicabile lo scambio di informazioni secondo l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
Concluso il 21 dicembre 2017 Entrato in vigore il 1° gennaio 2018
Memori delle buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repub- blica dell’India; avendo firmato la Dichiarazione congiunta del 22 novembre 2016 in cui la Confede- razione Svizzera e la Repubblica dell’India hanno espresso l’intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a fini fiscali su base reciproca a partire dal 2018, con una prima trasmissione di dati nel 2019; consapevoli del fatto che lo scambio automatico di informazioni poggerà sull’arti- colo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fisca- le, emendata dal suo Protocollo di modifica1 (di seguito «Convenzione emendata») e sull’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automa- tico di informazioni relative a conti finanziari2 (di seguito «Accordo SAI») firmato dalla Confederazione Svizzera il 19 novembre 2014 e dalla Repubblica dell’India il 3 giugno 2015; considerando che la Convenzione emendata è entrata in vigore per quanto attiene alla Confederazione Svizzera il 1° gennaio 2017 e alla Repubblica dell’India il 1° giugno 2012; considerando che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, le disposizioni della Convenzione emendata si applicano all’assistenza amministrativa dai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’en- trata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte;
RS 0.653.242.3