AS 2018 3817
Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta
Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
Modifica del 12 ottobre 2018
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’appendice all’ordinanza del DFF del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nellʼimposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
12 ottobre 2018 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
1 RS 642.124
2018-2472 3817
Scadenza e interessi nell’imposta federale diretta. O del DFF RU 2018
Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)
Per l’anno civile 2019, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.
In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo eccedenze d’imposta da sui pagamenti anticipati restituire (in %) (in %)
2019 3,0 0 20183 3,0 0 20174 3,0 0 20165 3,0 0,25 20156 3,0 0,25 20147 3,0 0,25 20138 3,0 0,25 20129 3,0 1,0 201110 3,5 1,0 201011 3,5 1,0 200912 4,0 1,5
2 La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente che vengono ancora frequentemente utilizzati.