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AS 2018 4565

Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del 7 dicembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Ingresso vista la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circo- lazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); in esecuzione del Protocollo del 26 ottobre 20044 relativo all’estensione dell’Accor- do sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE; in esecuzione del Protocollo del 27 maggio 20085 relativo all’estensione dell’Accor- do sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania; in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 20166 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia;

4 RU 2006 995 5 RS 0.142.112.681.1 6 RU 2016 5251

2018-3517 4565

O concernente l’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2018

in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 20017 di emendamento della Conven- zione del 4 gennaio 19608 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS),

Sostituzione di una espressione In tutta l’ordinanza «LStr» è sostituita con «LStrI».

Art. 10 Computo sui contingenti massimi (art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Il permesso non è computato sui contingenti stabiliti conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino della Bulgaria, della Croazia o della Romania: a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro; oppure b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall’inizio dell’attività lucrativa.

Art. 38 cpv. 1 e 2 1 Le disposizioni transitorie relative alla priorità dei lavoratori indigeni, al controllo della qualifica e delle condizioni salariali e lavorative, ai contingenti progressivi, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi, al diritto al ritorno, nonché alle zone frontaliere, previste per la Croazia dall’Accordo sulla libera circolazione delle per- sone, si applicano soltanto nei primi sette anni dopo l’entrata in vigore del Proto- collo del 4 marzo 2016 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia. 2 Le disposizioni transitorie relative alle zone frontaliere previste dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone per i cittadini croati che, in veste di frontalieri, esercitano un’attività indipendente sul territorio svizzero, si applicano soltanto nei primi sette anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

7 dicembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 RU 2003 2685 8 RS 0.632.31

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