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AS 2018 5223

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

del 20 agosto 2018 Approvato dal Consiglio federale il 7 novembre 2018

La Commissione federale delle case da gioco, visto l’articolo 95 della legge federale del 29 settembre 20171 sui giochi in denaro (LGD), decreta:

Sezione 1: Oggetto e organizzazione

Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e le competenze della Commis- sione federale delle case da gioco (Commissione), del suo segretariato, nonché le competenze del suo presidente.

Art. 2 Commissione

1 La Commissione si compone di:

a. un presidente; b. un vicepresidente; c. tre o al massimo cinque altri membri.

2 Può istituire comitati per l’esame preliminare e ricorrere a periti.

3 Ha sede a Berna.

Art. 3 Segretariato Il segretariato si compone del direttore e dei collaboratori.

RS 935.524 1 RS 935.51

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Commissione federale delle case da gioco. R RU 2018

Sezione 2: Competenze

Art. 4 Compiti della Commissione

1 La Commissione ha i seguenti compiti intrasferibili:

a. definisce le priorità della sua attività di sorveglianza e delle sue proprie atti- vità; b. riceve le richieste di concessione o d’estensione di concessione e adotta le proposte relative a tali richieste all’attenzione del Consiglio federale; c. adotta decisioni in merito alla revoca o alla sospensione della concessione; d. adotta proposte tendenti alla modifica di normative; e. decide in merito alle modifiche di ordinanze e regolamenti nel suo settore di competenza; f. decide in procedimenti penali amministrativi; g. adotta il rapporto annuale; h. assume il direttore del segretariato. 2 Essa emana le altre decisioni importanti in rapporto con l’attuazione della legisla- zione sui giochi in denaro.

Art. 5 Partecipazione all’organo di coordinamento La Commissione nomina i propri due rappresentanti nell’organo di coordinamento di cui all’articolo 113 LGD.

Art. 6 Urgenza

1 Nei casi urgenti, il presidente rappresenta la Commissione.

2 È fatta salva la competenza del segretariato nei casi urgenti sulla base della legisla- zione sui giochi in denaro (art. 104 cpv. 4 LGD).

Art. 7 Delega 1 La Commissione può delegare la propria competenza al presidente, a un comitato o al segretariato anche per compiti diversi da quelli di cui all’articolo 4 capoverso 1.

2 Per questo essa deve:

a. emanare nell’ambito in questione le decisioni di principio o le regole neces- sarie; oppure b. descrivere chiaramente i singoli casi su cui occorre decidere.

3 La Commissione può avocare a sé in qualsiasi momento le competenze che ha

delegato.

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Art. 8 Compiti del presidente

1 Il presidente rappresenta la Commissione nei confronti dell’esterno, se non ha

delegato questo compito al direttore del segretariato. 2 Assicura la sorveglianza del segretariato e informa la Commissione in caso di par- ticolari accadimenti. 3 In caso di impedimento, il presidente incarica il vicepresidente di sostituirlo. In caso di impedimento di entrambi, il presidente incarica un altro membro della Commissione di sostituirlo.

Art. 9 Compiti del segretariato 1 Il segretariato esercita la sorveglianza diretta sulle case da gioco e istruisce i casi penali.

2 Decide sulle questioni di secondaria importanza o di natura tecnica.

3 Prepara le pratiche della Commissione, le sottopone proposte e ne esegue le deci- sioni.

4 Emana decisioni nella misura in cui la Commissione ha operato una delega cor-

rispondente. 5 Rappresenta la Commissione davanti alle autorità federali e cantonali. Sono fatte salve le decisioni della Commissione relative all’esercizio del diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 98 lettera l LGD.

Art. 10 Compiti del direttore del segretariato 1 Il direttore gestisce gli affari del segretariato ed è responsabile per l’attività dello stesso. Designa le persone con diritto di firma. 2 Informa regolarmente la Commissione in merito all’attività svolta dal segretariato.

3 Assume i collaboratori del segretariato. Nomina il suo sostituto, previo consenso della Commissione.

Sezione 3: Sedute e procedura

Art. 11 Convocazione

1 Il presidente convoca la Commissione secondo l’occorrenza.

2 Convoca pure la Commissione quando uno dei suoi membri lo richiede.

Quest’ultimo deve esporre i motivi della sua richiesta.

3 Le deliberazioni della Commissione non sono pubbliche.

Art. 12 Preparazione 1 Per ogni seduta, il segretariato consegna un ordine del giorno scritto ai membri della Commissione.

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2 In casi urgenti la Commissione può anche adottare decisioni su questioni non

iscritte all’ordine del giorno.

Art. 13 Adozione delle decisioni

1 La Commissione delibera validamente al raggiungimento del quorum. Il quorum è

raggiunto quando è presente almeno la metà dei membri della Commissione. 2 Prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. 3 Se nessuno dei suoi membri richiede la convocazione di una seduta, può prendere le sue decisioni mediante circolazione degli atti o per telecomunicazione.

Art. 14 Verbale

1 Il segretariato redige un verbale delle sedute.

2 Il verbale contiene i nomi di chi ha preso parte alla seduta, il resoconto delle deli- berazioni, le proposte presentate e le decisioni prese. 3 Il verbale, dopo l’approvazione da parte della Commissione, è firmato dal presi- dente e dalla persona incaricata di redigerlo.

Art. 15 Partecipazione del segretariato 1 Il direttore del segretariato partecipa alle sedute della Commissione con voto con- sultivo. 2 Gli altri collaboratori del segretariato possono assistere alle sedute in qualità di esperti.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento del 6 dicembre 20072 della Commissione federale delle case da gioco è abrogato.

Art. 17 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

20 agosto 2018 A nome della Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Hermann Bürgi

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