AS 2018 733
Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione)
Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione)
Modifica del 16 dicembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20161, decreta:
I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue:
Art. 19 lett. c e d Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa indipendente se: c. dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma; e d. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23–25.
Art. 21 cpv. 2 lett. d ed e
2 Sono considerati lavoratori indigeni:
d. le persone ammesse provvisoriamente; e. le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria e che sono tito- lari di un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa.
2016-0015 733
LF sugli stranieri (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti RU 2018
Art. 21a Misure riguardanti le persone in cerca d’impiego 1 Il Consiglio federale adotta misure per sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena. Consulta previamente i Cantoni e le parti sociali. 2 Se in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media, vanno adottate misure temporanee per favorire le persone in cerca d’impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento. Le misure possono essere circoscritte a singole regioni economiche. 3 Nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro annunciano al servi- zio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti. L’accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati è riservato, per un periodo di tempo limitato, alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera. 4 Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve ter- mine, i dossier delle persone in cerca d’impiego che sono registrate e che ritiene adeguate. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. I risultati sono comunicati al servizio pubblico di collocamento. 5 I posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3 che vengono occupati da persone in cerca d’impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento non devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento. 6 Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni all’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3, in particolare per tenere conto della specifica situazione di aziende familiari o nel caso di persone che hanno già lavorato per lo stesso datore di lavoro; prima di emanare le disposizioni d’esecuzione consulta i Cantoni e le parti sociali. Periodicamente stila inoltre elenchi dei gruppi professio- nali e dei settori di attività con un tasso di disoccupazione superiore alla media nei quali vige l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti. 7 Se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte, il Cantone può chiedere al Consiglio federale l’introduzione dell’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.
8 Se le misure di cui ai capoversi 1–5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuovi problemi, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale misure addi- zionali, dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali. In caso di problemi gravi, in particolare legati ai frontalieri, il Cantone può chiedere al Consiglio federale di adottare ulteriori misure.
Art. 29a Ricerca di un impiego Lo straniero che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i suoi familiari non hanno diritto all’aiuto sociale.
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Art. 53 cpv. 6 6 Le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di colloca- mento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego.
Titolo prima dell’art. 61 Sezione 2: Decadenza e revoca dei permessi ed estinzione del diritto di soggiorno
Art. 61a Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS
1 Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS
titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno. 2 Se il versamento dell’indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi di cui al capoverso 1, il diritto di soggiorno si estingue al termine del ver- samento dell’indennità.
3 Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e
l’estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste alcun diritto all’aiuto sociale. 4 In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il versamento dell’indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell’indennità. 5 I capoversi 1–4 non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Ac- cordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comu- nità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS).
3 RS 0.142.112.681 4 RS 0.632.31
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Art. 97 cpv. 3 lett. f e 4 3 Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzio- nate nel capoverso 1 concernenti: f. il versamento di prestazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre 20065 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). 4 Se, in applicazione dell’articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel capo- verso 1 riceve dati riguardanti il versamento di una prestazione complementare, essa comunica spontaneamente l’eventuale mancata proroga o l’eventuale revoca del permesso di dimora all’organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare.
2 Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare esclusivamente:
b. le persone che possono avvalersi dell’ALC6 o della Convenzione AELS7.
Art. 109d Scambio d’informazioni con gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 Gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/20088 possono chiedere informazioni alle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3.
Art. 117a Violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti 1 Chiunque viola intenzionalmente l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (art. 21a cpv. 3) o l’obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale (art. 21a cpv. 4), è punito con la multa fino a 40 000 franchi. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
5 RS 831.30 6 RS 0.142.112.681 7 RS 0.632.31 8 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
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III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2016 Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2016 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 aprile 2017.9
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2018.
8 dicembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
9 FF 2016 7955
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 6 ottobre 200610 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 5 cpv. 1 1 Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d’attesa).
Art. 26a Comunicazione di dati alle autorità di migrazione Ai fini dell’accertamento del diritto di soggiorno, gli organi competenti per la de- terminazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano sponta- neamente alle autorità competenti in materia di migrazione, conformemente al- l’articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200511 sugli stranieri e in deroga all’articolo 33 LPGA12, il versamento a cittadini stranieri di una presta- zione complementare annua secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a. Se sono rim- borsate solamente le spese di malattia e d’invalidità di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b, comunicano alle autorità competenti in materia di migrazione i casi di rim- borsi di una certa entità.
2. Legge del 25 giugno 198213 sull’assicurazione contro
la disoccupazione
Art. 14 cpv. 3, primo periodo 3 Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero
10 RS 831.30 11 RS 142.20 12 RS 830.1 13 RS 837.0
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scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contri- buzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero ed abbiano svolto in Svizzera durante almeno sei mesi un’occupazione soggetta a contribuzione. …
3. Legge federale del 23 marzo 200114 sul commercio ambulante
Art. 4 cpv. 2 lett. e, nonché 3bis
2 La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
e. eventualmente, l’autorizzazione scritta del proprietario del fondo sul quale il richiedente intende parcheggiare il proprio veicolo durante la notte. 3bis L’autorizzazione di cui al capoverso 1 può essere rifiutata o ritirata al richiedente che abbia perturbato l’ordine pubblico, segnatamente avendo occupato illecitamente fondi pubblici o privati.
14 RS 943.1
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