AS 2019 4379
Ordinanza concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)
Ordinanza concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)
Modifica del 13 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 maggio 20161 sul trasporto di merci è modificata come segue:
Art. 18 cpv. 1 e 2 1 I contributi d’esercizio della Confederazione per le prestazioni nel traffico combi- nato transalpino sono limitati sino alla fine del 2026. 2 La Confederazione può partecipare alle ordinazioni dei Cantoni nel traffico merci sulle reti a scartamento ridotto e normale sino alla fine del 2027.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.
13 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 742.411
2019-2427 4379
O sul trasporto di merci RU 2019