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AS 2020 1059

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)

Modifica del 24 marzo 2020

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visti gli articoli 2 capoverso 2 terzo periodo e 4 capoverso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201, ordina:

I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 25 marzo 2020 alle ore 0.002.

24 marzo 2020 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter

1 RS 818.101.24 2 Pubblicazione urgente del 24 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2020-0859 1059

Ordinanza 2 COVID-19 RU 2020

Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)

Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio

Tutti gli Stati Schengen (eccettuato il Principato del Liechtenstein), compreso il traffico aereo Tutti gli altri Stati (traffico aereo)

1060

Ordinanza 2 COVID-19 RU 2020

Allegato 2 (art. 4 cpv. 3)

Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone

Nei confronti dei voli provenienti dall’estero si applica quanto segue: 1. Il traffico aereo proveniente dall’estero è canalizzato negli aeroporti nazio- nali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse. 2. I voli con passeggeri provenienti dall’estero a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati. 3. Non sono considerati voli con passeggeri i voli del traffico merci, i voli di servizio, i voli a scopo di manutenzione e i voli delle aeroambulanze.

1061

Ordinanza 2 COVID-19 RU 2020

1062