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AS 2020 4581

Ordinanza sulle misure nel campo degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l'attenuazione delle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 sport di squadra)

Ordinanza sulle misure nel campo degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l’attenuazione delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 sport di squadra)

del 4 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 13 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la concessione di mutui ai club degli sport di squa- dra di livello professionistico e semiprofessionistico allo scopo di attenuare le con- seguenze dell’epidemia di COVID-19.

Art. 2 Principio

1 Su richiesta, possono essere concessi mutui a:

a. club di calcio e hockey su ghiaccio che partecipano con una squadra alle competizioni di una delle due leghe professionistiche; b. club di pallacanestro, pallamano, unihockey, pallavolo come pure di calcio e hockey su ghiaccio femminili che partecipano con una squadra alle com- petizioni della massima lega del rispettivo sport. 2 I mutui sono concessi esclusivamente a club che, al momento della presentazione della richiesta, non sono eccessivamente indebitati o non sono oggetto di una proce- dura concordataria o di fallimento né di una procedura di liquidazione.

Art. 3 Importo dei mutui 1 I mutui ammontano al massimo al 25 per cento dei costi d’esercizio sostenuti dal club interessato nella stagione 2018/2019.

RS 415.022 1 RS 818.102

2020-2884 4581

Ordinanza Covid-19 sport di squadra RU 2020

2 Se a un club di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono già state concesse prestazioni in denaro a fondo perso ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sport2 o sulla base del pacchetto di stabilizzazione per lo sport, i costi d’esercizio comprovati secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 sono ridotti in misura corrispondente a tali prestazioni.

Art. 4 Garanzia 1 I mutui sono concessi a condizione che il club interessato fornisca garanzie per un importo pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del mutuo. 2 Sono consentiti quale garanzia ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020: a. depositi in contanti; b. fideiussioni solidali di:

1. banche svizzere,

2. investitori solventi,

3. società di assicurazione autorizzate dall’Autorità federale di vigilanza

sui mercati finanziari a emettere assicurazioni cauzionali,

4. cooperative di fideiussione svizzere,

5. Cantoni e Comuni;

c. garanzie bancarie di una banca svizzera; d. cartelle ipotecarie e ipoteche; e. cessioni di garanzia, segnatamente riguardo a diritti di ritrasmissione e di commercializzazione e ricavi dal trasferimento di giocatori; f. trasferimenti di garanzia.

Art. 5 Retrocessioni a un grado posteriore La Confederazione concede al club retrocessioni a un grado posteriore per il mutuo concesso se in questo modo si può migliorare la situazione di partenza per il futuro rimborso alla Confederazione.

Art. 6 Contratti di mutuo 1 I mutui vengono concessi mediante contratti stipulati fra l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) e i club.

2 I contratti prevedono in particolare le seguenti condizioni:

a. il mutuo deve essere utilizzato esclusivamente per assicurare la partecipa- zione del club alle competizioni organizzate dalla rispettiva lega; b. il mutuo è senza interessi;

2 RU 2020 851 e 1761

Ordinanza Covid-19 sport di squadra RU 2020

c. il mutuo deve essere restituito entro dieci anni al massimo a partire dalla da- ta del ricevimento; d. il rimborso avviene in linea di principio in maniera lineare; e. il rimborso avviene al più tardi a partire dal 2023; f. per gli arretrati di rimborso si applica un interesse di mora del 5 per cento; g. se il mutuo non è restituito totalmente entro tre anni dalla data del suo rice- vimento, il club deve ridurre all’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ma al massimo nella mi- sura del 20 per cento, tutti gli stipendi dei suoi dipendenti, compresi tutti i premi, i bonus e gli altri vantaggi valutabili in denaro che superano tale im- porto massimo; h. un adeguamento delle clausole contrattuali dopo il 31 dicembre 2021 è escluso, eccetto che per il rimborso anticipato del mutuo.

Art. 7 Esecuzione L’UFSPO esegue la presente ordinanza.

Art. 8 Entrata in vigore e validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

2 Si applica fino al 31 dicembre 2021.

4 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza Covid-19 sport di squadra RU 2020

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