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AS 2020 5763

Ordinanza sugli esplosivi

Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)

Modifica del 18 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:

Art. 119d cpv. 3 Abrogato

Art. 119e Disposizione transitoria della modifica del 18 novembre 2020 I pezzi pirotecnici la cui fabbricazione o importazione è stata autorizzata secondo l’articolo 119d capoversi 1 e 2 possono essere messi a disposizione sul mercato al massimo fino al 31 gennaio 2023.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.

18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 941.411

2020-2127 5763

Esplosivi. O RU 2020

5764

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