AS 2020 841
Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus
Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)
Modifica del 18 marzo 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 7 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie; visto l’articolo 5 dell’allegato I dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e visto l’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 20164 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen),
Art. 2 cpv. 2
2 Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi o regioni le cui
autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l’epidemia di COVID-19. L’elenco dei Paesi o delle regioni a rischio è pubblicato nell’allegato 1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l’elenco e lo aggiorna costantemente.
4 GU L 77 del 23.3.2016 pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.03.2017, pag. 1.
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Art. 3 cpv.1 lett. b, c, e, nonché g 1 L’autorità competente in materia di controlli alla frontiera rifiuta l’entrata in Sviz- zera a tutte le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio, a meno che adempiano una delle seguenti condizioni: b. dispongano di un documento di viaggio e:
1. di un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di dimora sviz-
zero, un permesso per frontalieri, un visto emesso dalla Svizzera recan- te lo scopo «colloqui d’affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale» di grande importanza, oppure
2. l’assicurazione di un permesso di dimora;
c. siano beneficiari della libera circolazione e abbiano un motivo professionale per l’entrata in Svizzera e siano in possesso di un documento di registrazio- ne; e. siano solo in transito in Svizzera con l’intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese; o g. siano di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.
Art. 3 cpv.5 5 Può essere parimenti rifiutata l’entrata di stranieri attraverso le frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen negli aeroporti, se nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 è soddisfatta. Il DFGP, sentiti il DFI e il DFAE, determina per quali Paesi o regioni a rischio il provvedimento è necessario. In questo caso i capoversi 2 e 4 si applicano per analogia
Art. 4 Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone 1 Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'e- nergia e delle comunicazioni (DATEC), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico stradale, ferroviario, navale e aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio. 2 Può in particolare limitare il traffico delle persone, per singoli tipi di traffico, a determinate corse, linee o voli, chiudere singoli valichi, porti o aeroporti di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio. 3 Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell’alle- gato 2.
Art. 4a Rilascio di visti Il rilascio di visti Schengen, di visti nazionali e di autorizzazioni per il rilascio di visti a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio secondo l’allegato 1 è sospe- so. Fanno eccezione le domande di persone che si trovano in una situazione di assoluta necessità o sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.
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Art. 12 cpv. 3 e 4 3 La presente ordinanza si applica, fatto salvo il capoverso 4, finché è necessario, al massimo però per la durata di sei mesi a partire dalla data di entrata in vigora. Il Consiglio federale la abroga totalmente o parzialmente non appena i provvedimenti non sono più necessari.
4 L’articolo 4a si applica fino al 15 giugno 2020.
II
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 2 secondo la versione qui
annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 19 marzo 2020 alle ore 00.00.5
18 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 Pubblicazione urgente del 18 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)
Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio
Austria (traffico aereo compreso) Francia (traffico aereo compreso) Germania (traffico aereo compreso) Italia (traffico aereo compreso) Spagna (dal 19 marzo 2020, ore 00.00, traffico aereo) Tutti gli Stati al di fuori dell’UE/AELS (dal 19 marzo 2020, ore 00.00)
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Allegato 2 (art. 4 cpv. 3)
Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone
Austria: il traffico aereo proveniente dall’Austria è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse. I voli con pas- seggeri provenienti dall’Austria a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati a partire dal 19 marzo 2020, ore 00.00. Francia: il traffico aereo proveniente dalla Francia è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse. I voli con pas- seggeri provenienti dalla Francia a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati a partire dal 19 marzo 2020, ore 00.00. Germania: il traffico aereo proveniente dalla Germania è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse. I voli con pas- seggeri provenienti dalla Germania a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati a partire dal 19 marzo 2020, ore 00.00. Italia: il traffico aereo proveniente dall’Italia è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse. I voli con passeggeri pro- venienti dall’Italia a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati a partire dal 19 marzo 2020, ore 00.00. Spagna: il traffico aereo proveniente dalla Spagna è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse. I voli con pas- seggeri provenienti dalla Spagna a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati a partire dal 19 marzo 2020, ore 00.00.
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