AS 2021 319
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo
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Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)
Modifica del 19 maggio 2021
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I L’ordinanza del 6 novembre 20021 concernente la legge sul credito al consumo è mo- dificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 20012 sul credito al consumo (LCC); visti gli articoli 8 capoversi 1 e 4, nonché 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 1 1 Il valore massimo del tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC (tasso d’interesse massimo) è ottenuto aggiungendo: a. al Saron composto a tre mesi (SAR3MC); b. un supplemento di 10 punti percentuali. 2 Il valore risultante secondo il capoverso 1 è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell’arrotondamento commerciale. Il tasso d’interesse massimo am- monta almeno al 10 per cento. 3 Per crediti sotto forma di anticipo su conto corrente e carte di credito o carte-cliente con opzione di credito, al SAR3MC sono aggiunti 12 punti percentuali. In questi casi il tasso d’interesse massimo ammonta almeno al 12 per cento. 4 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia verifica almeno una volta all’anno il tasso d’interesse massimo e se necessario lo adegua.
2021-1698 RU 2021 319
Legge sul credito al consumo. O RU 2021 319
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 3a Vigilanza 1 L’Ufficio federale di giustizia esercita la vigilanza sulla Centrale d’informazione.
2 Ha in particolare le seguenti competenze:
a. approvare gli statuti della Centrale d’informazione (art. 23 cpv. 2 LCC); b. emanare istruzioni e raccomandazioni destinate alla Centrale d’informazione; c. approvare il rapporto d’attività annuale della Centrale d’informazione; d. svolgere ispezioni presso la Centrale d’informazione.
3 Redige un piano per l’esercizio della sua vigilanza.
4 Collabora con l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per quanto concerne gli obblighi di vigilanza di quest’ultimo secondo il diritto in materia di protezione dei dati (art. 23 cpv. 4 LCC).
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
19 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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