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AS 2021 474

Ordinanza dell’USAV del 6 agosto 2021 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia

del 6 agosto 2021

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di prevenire la propagazione della peste suina afri- cana.

2 Essa disciplina l’importazione dagli Stati membri dell’Unione europea (UE),

dall’Islanda e dalla Norvegia dei seguenti animali e prodotti di origine animale: a. animali della famiglia dei suidi (Suidae), compresi i cinghiali; b. animali della famiglia dei pecari (Tayassuidae); c. i seguenti prodotti derivati da animali di cui alle lettere a e b:

1. sperma, ovuli ed embrioni,

2. carne fresca, preparati di carne e prodotti a base di carne,

3. prodotti della macellazione di cui all’articolo 3 lettera h dell’ordinanza

del 16 dicembre 20163 concernente la macellazione e il controllo delle carni,

4. carcasse intere e parti di esse, comprese quelle provenienti da selvaggina

cacciata, e

5. sottoprodotti di origine animale, compresi pelli e pelame.

RS 916.443.107

2021-2611 RU 2021 474

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 474

3 Essa disciplina il transito di cinghiali in libertà e l’esportazione di tali animali negli Stati membri dell’UE, in Islanda e in Norvegia.

Art. 2 Divieto di importazione 1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 ca- poverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata: a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6054; b. zone infette e zone soggette a restrizioni stabilite secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6875. 2 L’importazione di cinghiali vivi provenienti dall’intero territorio degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia è vietata.

Art. 3 Stati membri e zone interessati Gli Stati membri interessati sono stabiliti nell’allegato. Nell’allegato sono inoltre in- seriti i rimandi agli atti normativi UE in cui sono stabilite le zone secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b.

Art. 4 Importazione dalle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6056 In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, l’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale dalle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/

605 è ammessa se:

a. sono soddisfatte le condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per l’esportazione in Stati membri non interessati dalla peste suina africana; e b. l’autorità competente dello Stato membro interessato ha autorizzato l’espor- tazione.

4 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1268, GU L 277 del 2.8.2021, pag. 99. 5 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 474

Art. 5 Importazione da zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6877 In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone infette ubicate al di fuori delle zone soggette a restrizioni discipli- nate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6058 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona infetta secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687 a fini di scambi intracomunitari.

Art. 6 Importazione da zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6879 In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni ubicate al di fuori delle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/60510 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona soggetta a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687 a fini di scambi intracomunitari.

Art. 7 Transito ed esportazione di cinghiali in libertà

1 Il transito di cinghiali in libertà è vietato.

2 L’esportazione di cinghiali in libertà negli Stati membri dell’Unione europea, in Islanda e in Norvegia è vietata.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 201711 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 10 agosto 202112.

6 agosto 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.o. Michael Beer

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.

9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a.

11 RU 2017 7647; 2018 2327, 3455, 3901; 2020 6405; 2021 200 12 Pubblicazione urgente del 9 agosto 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato (art. 3)

Stati membri e zone interessati

1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento

di esecuzione (UE) 2021/605 Gli Stati membri dell’Unione europea e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Regolamento Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione di esecuzione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della (UE) 2021/605 peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1268, GU L 277 del 2.8.2021, pag. 99

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II). Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta. Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette.

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Estonia Germania Grecia Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria

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Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Estonia Germania Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizione figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Germania Italia Lettonia Lituania Polonia Romania Slovacchia

2 Altre zone infette

Non vi sono Stati membri dell’UE con zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/68713 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

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3 Altre zone soggette a restrizioni

Gli Stati membri dell’UE nonché le zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/68714 vigenti in aggiunta a quelli di cui al numero 1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2021/1202 della Commissione (UE) 2021/1202 del 20 luglio 2021 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Estonia, versione della GU L 262 del 22.7.2021, pag. 1

Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono tali zone soggette a restrizioni: Estonia

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

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