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AS 2021 614

Legge federale sulla protezione dell’ambiente

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)

Modifica del 27 settembre 2019

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 20181, decreta:

I La legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 35d Capitolo 7: Messa in commercio di materie prime e prodotti Sezione 1: Biocarburanti e biocombustibili

Titolo dopo l’art. 35d Sezione 2: Legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti

Art. 35e Requisiti per la messa in commercio 1 È vietato mettere in commercio per la prima volta legno e prodotti da esso derivati che non soddisfano le prescrizioni del Paese di origine sul disboscamento e il com- mercio di legname. 2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per la messa in commercio di legno e pro- dotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell’Unione europea. 3 Il Consiglio federale può, in conformità degli standard internazionali, stabilire re- quisiti per la messa in commercio di altre materie prime e prodotti o vietarne la messa in commercio se la loro coltura, estrazione o produzione grava notevolmente sull’am- biente o compromette notevolmente l’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali.

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Art. 35f Obbligo di diligenza 1 Chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati o altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 35e capo- verso 3 deve esercitare la dovuta diligenza al fine di garantire che la merce soddisfi i requisiti di cui all’articolo 35e.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a. il tipo, il contenuto e l’entità dell’obbligo di diligenza; b. il controllo del rispetto dell’obbligo di diligenza; c. il riconoscimento delle organizzazioni che supportano e verificano il rispetto dell’obbligo di diligenza, nonché il controllo della loro attività. 3 Il Consiglio federale può sottoporre a un obbligo di notifica chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati. 4 Il Consiglio federale può prevedere che in caso di violazione dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 35e il legno e i prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l’articolo 35e capoverso 3 siano rispediti, seque- strati o confiscati. Può inoltre prevedere che in casi particolarmente gravi sia disposto il divieto di commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati.

Art. 35g Tracciabilità e dichiarazione 1 I commercianti devono documentare da quali fornitori hanno acquistato legno o pro- dotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti; il Consiglio federale può introdurre l’obbligo di documentazione per altre materie prime e prodotti che ha de- signato secondo l’articolo 35e capoverso 3. 2 Chi fornisce legno o prodotti da esso derivati ai consumatori deve dichiarare il tipo e la provenienza del legno. Il Consiglio federale definisce il legno e i prodotti da esso derivati che sottostanno all’obbligo di dichiarazione.

Art. 35h Trattamento dei dati 1 Le autorità o terzi incaricati dell’esecuzione della presente legge oppure del con- trollo o della vigilanza sulla sua esecuzione possono trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, qua- lora ciò sia necessario per l’esecuzione delle disposizioni della presente sezione. 2 Le autorità svizzere possono comunicare ad autorità estere e istituzioni internazio- nali dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, ai fini dell’esecuzione delle disposizioni dell’Unione europea sulla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati.

Art. 41 cpv. 1 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su com- bustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell’acquirente),

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29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzazione di organismi), 30b capo- verso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esporta- zione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1–4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a–35c (tasse d’incentivazione), 35d (biocarburanti e biocombustibili), 35e–35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

Art. 60 cpv. 1 lett. r 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: r. viola le prescrizioni sulla prima messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 35e capoverso 3 (art. 35e e 35f cpv. 1 e 2 lett. a).

Art. 61 cpv. 1 lett. mbis

1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:

mbis. viola le prescrizioni sulla tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale se- condo l’articolo 35e capoverso 3 per i quali è stato introdotto un obbligo di documentazione (art. 35g cpv.1;

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2019 Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019 La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il presidente: Jean-René Fournier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

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Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gen- naio 2020.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

12 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

3 FF 2019 5455

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