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AS 2021 684

Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)

del 3 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 136 capoversi 4 e 5, nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo di applicazione

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. gli obiettivi e i compiti:

1. della centrale di consulenza nazionale,

2. dei servizi di consulenza dei Cantoni,

3. dei servizi di consulenza di organizzazioni o istituzioni sovraregionali o

nazionali attive in ambiti speciali (servizi di consulenza delle organizza- zioni); b. i requisiti del personale specializzato della centrale di consulenza e dei servizi di consulenza; c. gli aiuti finanziari alla centrale di consulenza e ai servizi di consulenza delle organizzazioni; d. gli aiuti finanziari per progetti di consulenza e per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.

RS 915.1 1 RS 910.1

2021-3618 RU 2021 684

Ordinanza sulla consulenza agricola RU 2021 684

Sezione 2: Obiettivi e compiti della consulenza

Art. 2 Obiettivi della consulenza 1 La consulenza sostiene le persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr nei loro sforzi per: a. produrre generi alimentari sani di alta qualità; b. essere competitive e orientarsi al mercato; c. salvaguardare le risorse naturali e il paesaggio e promuovere la loro prote- zione; d. svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dello spazio rurale; e. promuovere la qualità della vita e la posizione sociale delle persone attive nell’agricoltura. f. attuare le misure di politica agricola. 2 La consulenza fornisce segnatamente un contributo affinché l’agricoltura possa in- crementare, con spirito professionale, innovativo e imprenditoriale, la creazione di valore aggiunto nello spazio rurale nonché le prestazioni sostenibili delle aziende.

3 La consulenza promuove in particolare:

a. il perfezionamento professionale e lo sviluppo personale delle persone se- condo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr; b. la diffusione di informazioni adeguate alla pratica per le persone attive nell’agricoltura e per l’esecuzione; c. lo scambio di conoscenze tra la ricerca e la pratica nonché all’interno del set- tore agricolo e di quello dell’economia domestica rurale; d. la collaborazione dell’agricoltura con altri settori nell’ambito dello sviluppo dello spazio rurale, della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse naturali. 4 La consulenza tiene conto delle condizioni quadro della politica agricola e delle par- ticolarità di politica regionale.

Art. 3 Coordinamento Le istituzioni di cui all’articolo 1 lettera a coordinano i loro compiti al fine di ottenere il massimo beneficio possibile della consulenza per la filiera agroalimentare.

Art. 4 Compiti della centrale di consulenza La centrale di consulenza ha i compiti seguenti: a. elabora e valuta metodi per la consulenza e il perfezionamento professionale nonché appronta basi e dati; b. introduce i consulenti alla loro professione e si occupa del loro perfeziona- mento professionale;

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c. elabora informazioni e conoscenze provenienti dalla ricerca, dalla pratica, dall’amministrazione pubblica, dai mercati e dalle organizzazioni, sviluppa documentazione e mezzi ausiliari orientati all’applicazione e li diffonde; d. sostiene i servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni nonché altre organizzazioni nel loro sviluppo organizzativo e di gruppo nonché in relazione a progetti innovativi; e. promuove la collaborazione tra ricerca, formazione, consulenza e pratica nella filiera agroalimentare assumendo a tal fine funzioni di rete.

Art. 5 Agridea 1 Agridea è la centrale di consulenza agricola nazionale ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr.

2 È organizzata come associazione. I membri sono segnatamente tutti i Cantoni.

3 Agridea sostiene in particolare i suoi membri e i servizi di consulenza dei Cantoni.

4 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura stipulano una convenzione sulle prestazioni nella quale indicano ad Agridea i campi d’attività prioritari e attività specifiche.

Art. 6 Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni 1 I servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni sono attivi negli ambiti se- guenti: a. salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio nonché conseguimento di obiettivi ambientali; b. sviluppo dello spazio rurale e potenziamento di catene del valore; c. accompagnamento del cambiamento strutturale; d. produzione sostenibile e qualità dei prodotti; e. economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola, digitalizza- zione, orientamento al mercato e competitività; f. sviluppo della professionalità, dello spirito imprenditoriale e promozione dell’innovazione

2 Lavorano nelle categorie di prestazioni seguenti:

a. acquisizione di basi e dati; b. informazione e documentazione; c. manifestazioni informative e per il perfezionamento professionale; d. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi; e. sostegno nella realizzazione di progetti e processi; f. interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroalimentare.

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Art. 7 Requisiti del personale specializzato Il personale specializzato di Agridea e dei servizi di consulenza di organizzazioni ha acquisito le più recenti competenze tecniche e qualifiche metodologiche-didattiche necessarie all’esercizio dell’attività.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 8 Aiuti finanziari per Agridea 1 Nell’ambito dei crediti autorizzati, sulla base della convenzione sulle prestazioni di cui all’articolo 5 capoverso 4, l’UFAG concede ad Agridea aiuti finanziari per ese- guire i compiti di cui all’articolo 4. 2 La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto tra l’UFAG e Agridea. Questo disciplina l’importo dell’aiuto finanziario nel quadro dei mezzi finanziari autorizzati dal Parlamento, la durata dell’aiuto finanziario e il reso- conto annuale. 3 Agridea fa un resoconto annuale all’UFAG sulle sue attività e sull’impiego dei mezzi finanziari. A tal fine fornisce all’UFAG i documenti seguenti: a. il rapporto d’esercizio; b. il consuntivo; c. il preventivo; d. il programma d’attività annuale; e. il rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi secondo la convenzione sulle prestazioni;

4 Per l’adempimento dei suoi compiti può ricorrere a prestazioni di terzi.

Art. 9 Aiuti finanziari per i servizi di consulenza delle organizzazioni 1 Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG concede aiuti finanziari ai servizi di con- sulenza di organizzazioni se: a. sono attivi almeno in un’intera regione linguistica o a livello nazionale; b. sono attivi in ambiti speciali in cui Agridea e i servizi di consulenza dei Can- toni non lo sono principalmente; e c. coordinano il loro lavoro con Agridea e con i servizi di consulenza dei Cantoni o con organizzazioni specializzare intercantonali. 2 L’UFAG stipula un contratto con l’organizzazione. Questo disciplina l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto annuale.

3 L’organizzazione presenta all’UFAG un rapporto annuale sul conseguimento degli

obiettivi stabiliti nel contratto e sull’impiego dei mezzi finanziari.

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Art. 10 Aiuti finanziari per progetti di consulenza 1 Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finan- ziari per l’esecuzione di progetti di consulenza. 2 I progetti di consulenza sono finalizzati allo sviluppo di nuovi contenuti o metodi di consulenza. 3 Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono in particolare la rile- vanza dal profilo della politica agricola o i benefici attesi per la pratica, la qualità dal profilo metodologico del procedimento, la diffusione sovraregionale o nazionale dei risultati nonché la competenza tecnica dei richiedenti. 4 Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi comprovati. I costi infrastrutturali non sono computabili. 5 L’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Questo disciplina l’importo e la du- rata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto. 6 Nel resoconto si informa sullo stato del progetto e sull’impiego dei mezzi finanziari.

Art. 11 Aiuti finanziari per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi 1 L’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari a promotori provenienti dalla filiera agroalimentare per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi. 2 Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono fina- lizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell’ottica di progetti di sviluppo regionale di cui all’arti- colo 93 capoverso 1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo gli articoli 77a

3 Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono:

a. l’orientamento degli obiettivi del progetto, degli obiettivi parziali, delle fasi d’intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un progetto in- novativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso 2; b. le competenze e le responsabilità dei promotori; e c. il preventivo con la comprova dei fondi propri del promotore. 4 Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi per gli accerta- menti preliminari, ma al massimo a 20 000 franchi.

5 L’UFAG emana una decisione.

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Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 14 novembre 20072 sulla consulenza agricola è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 RU 2007 6215; 2017 6105

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