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AS 2021 813

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Estensione dell’obbligo di portare una mascherina facciale e della limitazione dell’accesso a persone con un certificato)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

Modifica del 3 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20211 è modificata come segue:

Art. 3a Persone con un certificato di vaccinazione o guarigione Sono considerate persone con un certificato di vaccinazione o guarigione ai sensi della presente ordinanza le persone che dispongono di uno dei seguenti certificati: a. certificato di vaccinazione COVID-19 secondo l’articolo 1 lettera a numero 1 dell’ordinanza del 4 giugno 20212 sui certificati COVID-19; b. certificato di guarigione dalla COVID-19 secondo l’articolo 1 lettera a nu- mero 2 dell’ordinanza sui certificati COVID-19; c. certificato di deroga COVID-19 secondo l’articolo 1 lettera a numero 4 dell’ordinanza sui certificati COVID-19; d. certificato estero riconosciuto attestante l’avvenuta vaccinazione o guarigione secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.

2021-3988 RU 2021 813

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2021 813

Art. 6 cpv. 2 lett. g, h e i

2 Sono esentate dall’obbligo di cui al capoverso 1 le seguenti persone:

g. persone in strutture della ristorazione, bar e club mentre sono sedute al tavolo; h. persone nel settore destinato al pubblico di una manifestazione: durante la consumazione mentre sono sedute al proprio posto; i. le persone che frequentano strutture accessibili al pubblico o partecipano a manifestazioni il cui accesso è limitato alle persone con un certificato di vac- cinazione o di guarigione.

Art. 10 cpv. 2 e 3

2 Il piano di protezione deve prevedere i seguenti provvedimenti:

a. provvedimenti concernenti l’igiene e l’aerazione; b. provvedimenti concernenti il rispetto dell’obbligo di portare una mascherina facciale secondo l’articolo 6; c. il rilevamento dei dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 11, ove la presente ordinanza lo prescriva; d. provvedimenti concernenti le persone che secondo l’articolo 6 capoverso 2 non devono portare una mascherina facciale; e. provvedimenti concernenti il rispetto della distanza, a meno che per le persone a partire dai 16 anni l’accesso non sia limitato alle persone con un certificato; 3 Se per le persone a partire dai 16 anni l’accesso è limitato alle persone con un certi- ficato, il piano di protezione deve contenere in aggiunta i seguenti provvedimenti: a. provvedimenti per l’attuazione della limitazione dell’accesso; b. provvedimenti concernenti le persone con un certificato di deroga COVID-19 secondo l’articolo 21a dell’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 20213.

Art. 12 cpv. 1 e 4 1 Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue: a. i gestori devono limitare l’accesso ai luoghi chiusi a persone con un certificato per persone a partire dai 16 anni. I gestori devono provvedere a un’aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’ac- cesso sia limitato a persone a partire dai 16 anni con un certificato di vaccina- zione o guarigione.

3 RS 818.102.2

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b. i gestori possono limitare l’accesso alle aree esterne a persone con un certifi- cato per persone a partire dal 16 anni. Se un gestore non prevede una limita- zione dell’accesso alle aree esterne, tra gruppi di ospiti deve essere rispettata la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci; c. alle manifestazioni all’aperto alle quali l’accesso è limitato a persone con un certificato per persone a partire dai 16 anni, tale limitazione si applica anche alle aree esterne di strutture della ristorazione, bar e club appartenenti alla manifestazione.

4 Abrogato

Art. 13 cpv. 2 e 3 2 Nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pub- blico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le aree esterne, per le persone a partire dai 16 anni l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato. 3 Le discoteche, le sale da ballo come anche le strutture secondo il capoverso 2, per le persone a partire dai 16 anni, possono limitare l’accesso a chi è provvisto di un certi- ficato di vaccinazione o guarigione.

Art. 14 Manifestazioni all’aperto 1 Alle manifestazioni all’aperto per le persone a partire dai 16 anni l’accesso deve essere limitato alle persone con un certificato. Per le persone a partire dai 16 anni gli organizzatori possono limitare l’accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccina- zione o guarigione. 2 È possibile rinunciare alla limitazione dell’accesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 300; b. i visitatori non ballano. 3 Alle manifestazioni nella cerchia familiare e degli amici (manifestazioni private) a cui partecipano fino a 50 persone e che si svolgono all’aperto ma non in strutture accessibili al pubblico è possibile rinunciare alla limitazione dell’accesso e all’elabo- razione e attuazione di un piano di protezione; si applica solamente l’articolo 4.

Abrogato

Art. 15 Manifestazioni in luoghi chiusi 1 Alle manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato per persone a partire dai 16 anni. Per le persone a partire dai 16 anni gli

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organizzatori possono limitare l’accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccina- zione o guarigione. 2 A manifestazioni religiose, funerali, manifestazioni svolte nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità, manifestazioni per la formazione dell’opinione po- litica nonché incontri di gruppi di autoaiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica svolti in luoghi chiusi è possibile rinunciare a una limitazione dell’accesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 50; b. è osservato l’obbligo di portare una mascherina facciale secondo l’articolo 6; inoltre ove possibile è rispettata la necessaria distanza; c. è vietato consumare cibi e bevande; d. l’organizzatore elabora un piano di protezione secondo l’articolo 10 e lo attua; e. l’organizzatore rileva i dati di contatto delle persone presenti; 3 Alle manifestazioni private con 30 persone al massimo che si svolgono in luoghi chiusi di strutture non accessibili al pubblico è possibile rinunciare a una limitazione dell’accesso e all’elaborazione di un piano di protezione; si applica solamente l’arti- colo 4. Si raccomanda tuttavia di limitare l’accesso alle persone con un certificato se sono presenti più di 10 persone.

Art. 16 cpv. 2 lett. c

2 L’autorizzazione è concessa se:

c. l’organizzatore presenta un piano di protezione secondo l’articolo 10.

Art. 17 cpv. 1 1 L’accesso a una grande manifestazione è consentito alle persone a partire dai 16 anni se presentano un certificato. Per le persone a partire dai 16 anni gli organizzatori pos- sono limitare l’accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione.

Art. 19a Disposizioni particolari destinate a istituzioni di formazione del settore universitario Se il Cantone o una istituzione del settore universitario limita lʼaccesso ad attività di insegnamento e ricerca degli studi di bachelor e master nonché di dottorato alle per- sone con un certificato, ciò non esonera dall’obbligo di prevedere provvedimenti di protezione adeguati, in particolare l’obbligo di portare una mascherina facciale se- condo l’articolo 6.

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Art. 20 lett. b e d Per persone che svolgono attività sportive o culturali si applica quanto segue: b. se le attività sono svolte nel quadro di manifestazioni, si applicano gli articoli

14 e 15 per quanto riguarda le limitazioni dell’accesso e del numero di per-

sone; d. se le attività sono svolte in luoghi chiusi si applica inoltre quanto segue:

1. per persone a partire dai 16 anni l’accesso deve essere limitato a persone

con un certificato;

2. deve essere presente un’aerazione efficace;

3. se durante l’attività non si porta la mascherina facciale, il gestore della

struttura o l’organizzatore dell’attività deve rilevare i dati di contatto.

1bis Nei luoghi chiusi, compresi i veicoli, in cui si trova più di una persona, ogni per- sona deve portare una mascherina facciale. Il presente obbligo non si applica per: a. le attività durante le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell’attività, non può essere portata una mascherina; b. persone che non devono portare una mascherina facciale secondo l’articolo 6 capoverso 2.

Art. 28 lett. a, c, e, g e h È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta una delle seguenti disposizioni: articolo 10 capoversi 1–3, 12, 13, 14 capoversi 1 e 2, 15 capoversi 1 e 2, 17 capoverso 1, 18 lettere a e b nonché 20; c. intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone supe- riore a quello ammesso secondo gli articoli 14 capoversi 2 e 3 nonché 15 ca- poversi 2 e 3 lettera a; e. in violazione degli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 o 15 capoverso 2 lettera b, in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile una deroga secondo l’articolo 5 capoverso 1 o 6 capoverso 2; g. intenzionalmente viola, in qualità di ospite di una struttura della ristorazione, l’obbligo di stare seduti secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera a; h. intenzionalmente accede come persona con più di 16 anni senza un certificato valido ai sensi dell’articolo 3 a una struttura o a una manifestazione per le quali l’accesso è limitato alle persone con un simile certificato, a meno che

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non si tratti di una manifestazione privata secondo l’articolo 15 capoverso 3 lettera a.

Art. 32a Disposizione transitoria alla modifica del 3 dicembre 2021 1 Fino al 24 gennaio 2022, i documenti attestanti che una persona, per motivi medici, non può farsi vaccinare né testare sono equiparati ai certificati di cui all’articolo 3 capoverso 1 nonché all’articolo 3a. Per l’attestazione è richiesto un certificato rila- sciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche. 2 Nelle manifestazioni e strutture in cui l’accesso delle persone al di sopra dei 16 anni è ulteriormente limitato a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guari- gione, fino al 12 dicembre 2021, in deroga all’allegato 1 numero 2 lettera a, è possi- bile verificare anche con altri mezzi che si tratti di un certificato secondo l’articolo 3a lettera c.

II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari5 è modificato come segue:

Numeri 16001, 16002, 16004, 16006 e 16007

16001. Abrogato
16002. Omissione di portare una mascherina facciale in settori chiusi di vei-

coli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni (art. 28 lett. e in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 o 15 cpv. 2 lett. b dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100

16004. Abrogato

16006. Violazione, in qualità di ospite, dell’obbligo di stare seduti in strutture della ristorazione e bar (art. 28 lett. g in combinato disposto con l’art.

12 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100

4 RS 811.11 5 RS 314.11

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16007. Svolgimento di una manifestazione privata con più persone di quanto

ammesso (art. 28 lett. c in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 3 e 15 cpv. 3 lett. a dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 200

IV L’allegato 4 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 20216 è modificato come segue:

Numero 2 lett. b

2 Durata di validità

La durata è calcolata a partire dal prelievo del campione ed è di: b. 24 ore per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale.

V La modifica del 3 novembre 20217 dell’ordinanza del 4 giugno 20218 sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Cifra III allegato numero 2 Art. 10 cpv. 3 Abrogato

Cifra V cpv. 3 3 Gli articoli 1 lettera a numero 4, 12 capoverso 2 lettera b («e i certificati di deroga COVID-19 di cui all’articolo 21a»), 21a–21c, 25 capoverso 2 lettera c e l’allegato 4a dell’ordinanza sui certificati COVID-19 nonché l’allegato 1 numero 2 lettera e dell’or- dinanza COVID-19 situazione particolare entrano in vigore il 10 gennaio 2022. L’articolo 10 capoverso 3 non entra in vigore.

6 RS 818.102.2 7 RU 2021 653, 750 8 RS 818.102.2

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VI 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 6 dicembre 2021 alle ore 00.009. Ha effetto sino al 24 gennaio 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono. 2 Gli articoli 3a lettera c e 10 capoverso 3 lettera b entrano in vigore il 10 gennaio 2022.

3 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

9 Pubblicazione urgente del 3 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato 1 (art. 10 cpv. 4, 11 cpv. 1 nonché 29)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

N. 1.3.2 1.3.2 In deroga al numero 1.3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare, nel limite del possibile, almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.

N. 1.3.3 Abrogato

N. 1.4.1 Abrogato

N. 1.4.2, frase introduttiva Se sono rilevati i dati di contatto, il gestore o l’organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti:

N. 1.4.4 Devono essere registrati i seguenti dati: a. cognome e nome; b. domicilio; c. numero di telefono.

N. 2, titolo

2 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico

e manifestazioni per le quali l’accesso delle persone a partire dai

16 anni è limitato alle persone con un certificato o ulteriormente

limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione

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