AS 2021 846
Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»)
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Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»)
Modifica del 19 giugno 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20161, decreta:
I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:
Titoli prima dell’art. 957 Titolo trentesimosecondo: Della contabilità commerciale, della presentazione dei conti nonché degli altri obblighi di trasparenza e di diligenza Capo primo: Disposizioni generali
Titolo prima dell’art. 964bis Capo sesto: Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari
A. Principio 1 Le imprese presentano una relazione annuale sugli aspetti extrafinan- ziari se:
1. sono società di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera
c della legge del 16 dicembre 20053 sui revisori;
2. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste sviz-
zere o estere, contano per due esercizi consecutivi almeno
500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e
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3. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste sviz-
zere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti: a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi, b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi.
2 Sono dispensate da tale obbligo le imprese controllate da un’impresa:
1. cui è applicabile il capoverso 1; o
2. tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equi-
valente.
B. Scopo e 1 La relazione sugli aspetti extrafinanziari fornisce ragguagli sulle que- contenuto della relazione stioni ambientali, in particolare sugli obiettivi in materia di emissioni di CO2, sugli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell’uomo e sulla lotta alla corruzione. Contiene inoltre le infor- mazioni necessarie alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività sugli aspetti summenzionati.
2 La relazione contiene in particolare:
1. una descrizione del modello aziendale;
2. una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito
agli aspetti di cui al capoverso 1, comprese le procedure di do- vuta diligenza applicate;
3. una presentazione delle misure adottate per attuare tali politiche
e una valutazione dell’impatto di tali misure;
4. una descrizione dei principali rischi connessi agli aspetti di cui
al capoverso 1, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa; sono determinanti i rischi: a. legati all’attività dell’impresa, b. legati ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali, ove opportuno e proporzionato;
5. gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l’atti-
vità del gruppo con riferimento agli aspetti di cui al capo- verso 1.
3 Se la relazione si basa su standard nazionali, unionali o internazionali,
quali in particolare le Linee guida dell’Organizzazione per la coopera- zione e lo sviluppo economici (OCSE), lo standard applicato dev’es- servi specificato. Nell’applicare tali standard occorre garantire il pieno rispetto del presente articolo. Se necessario è presentata una relazione aggiuntiva.
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4 Se l’impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o
più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese.
5 L’impresa che non applica politiche riguardo a uno o più degli aspetti
di cui al capoverso 1 fornisce nell’ambito della relazione una spiega- zione chiara e articolata del perché di questa scelta.
6 La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.
Art. 964quater C. Approva- 1 La relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell’approvazione zione, pubblica- zione, tenuta e della firma dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e conservazione nonché dell’approvazione dell’organo cui compete l’approvazione del conto annuale.
2 L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affin-
ché la relazione:
1. sia pubblicata per via elettronica subito dopo la sua approva-
zione;
2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
3 L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione
delle relazioni.
Titolo prima dell’art. 964quinquies Capo settimo: Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
Art. 964quinquies A. Principio 1 Le imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento prin- cipale in Svizzera devono osservare obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e presentare una relazione al riguardo se:
1. immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera
minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio; o
2. offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati
che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.
2 Il Consiglio federale stabilisce i volumi annui delle importazioni di
minerali e metalli al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’ob- bligo di diligenza e di riferire.
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3 Stabilisce le condizioni alle quali le piccole e medie imprese nonché
le imprese per le quali vi è un rischio modesto del ricorso al lavoro mi- norile non sono tenute a verificare se sussistano indizi fondati di un ri- corso al lavoro minorile.
4 Stabilisce le condizioni alle quali le imprese che si attengono a stan-
dard internazionali riconosciuti ed equivalenti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE, sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire.
Art. 964sexies B. Obblighi 1 Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti di diligenza seguenti:
1. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di mine-
rali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
2. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di pro-
dotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;
3. un sistema che consenta la tracciabilità nella catena di approv-
vigionamento.
2 Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro
catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.
3 L’osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è
verificata da un perito indipendente.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard inter-
nazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE.
Art. 964septies C. Relazione 1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’osservanza degli obblighi di diligenza.
2 La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.
3 L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affin-
ché la relazione:
1. sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio;
2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
4 L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione
delle relazioni.
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5 Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto
una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concer- nente tali prodotti e servizi.
Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2020 Le disposizioni dei capi sesto e settimo del titolo trentesimosecondo si applicano a decorrere dall’esercizio che comincia un anno dopo l’en- trata in vigore della modifica del 19 giugno 2020.
II Il Codice penale4 è modificato come segue:
Inosservanza 1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzional- degli obblighi di riferire mente: a. fornisce false indicazioni nelle relazioni di cui agli arti- coli 964bis, 964ter o 964septies del Codice delle obbligazioni5 op- pure omette di presentare tali relazioni; b. non ottempera all’obbligo legale di conservare e documentare le relazioni conformemente agli articoli 964quater e 964septies del Codice delle obbligazioni.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 fran-
chi.
III Coordinamento con la modifica del 19 giugno 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 19 giugno 20206 del Codice delle obbligazioni7 (Diritto della società anonima; qui di seguito «progetto 1») o la presente modifica (qui di seguito «progetto 2»), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso avranno il tenore seguente:
4 RS 311.0 5 RS 220 6 RU 2020 4005 7 RS 220
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1. Codice delle obbligazioni8
Titolo prima dell’art. 964a Capo sesto: Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari
Titolo prima dell’art. 964d Capo settimo: Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime
= art. 964f del progetto 1 [con modifica del rimando: «964a–964e» diviene «964d–964h»]
Titolo prima dell’art. 964j Capo ottavo: Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
= art. 964quinquies, 964sexies e 964septies del progetto 2
Disposizione transitoria (progetto 2) Modifica del rimando: «disposizioni dei capi sesto e settimo» diviene «disposizioni dei capi sesto e ottavo».
Art. 7 delle disposizioni transitorie (cifra III del progetto 1) Modifica del rimando: «articoli 964a–964e» diviene «articoli 964d–
8 RS 220
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2. Codice penale9
Inosservanza È punito con la multa chiunque intenzionalmente: delle disposi- zioni concernenti a. fornisce false indicazioni nella relazione sui pagamenti a favore la relazione sui pagamenti a di enti statali di cui all’articolo 964d CO10 oppure omette in favore di enti tutto o in parte di presentare tale relazione; statali b. viene meno all’obbligo di tenere e conservare le relazioni sui pagamenti a favore di enti statali conformemente all’artico-
Inosservanza 1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzional- delle disposi- zioni concernenti mente: altre relazioni a. fornisce false indicazioni nelle relazioni di cui agli articoli 964a, 964b o 964l CO11 oppure omette di presentare tali rela- zioni; b. viene meno all’obbligo legale di conservare e documentare le relazioni conformemente agli articoli 964c e 964l CO.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 fran-
chi.
Art. 325quater Infrazioni Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento suc- alle disposizioni sulla protezione cessivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il con- dei conduttori di locali d’abita- duttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore, zione e commer- chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tu- ciali telare i diritti spettantigli in virtù del CO12, chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pretese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una deci- sione giudiziale, è punito, a querela del conduttore, con la multa.
9 RS 311.0 10 RS 220 11 RS 220 12 RS 220
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Art. 326bis, titolo marginale e cpv. 1 2. Nel caso 1 Se una delle infrazioni previste nell’articolo 325quater è commessa dell’arti- colo 325quater nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale13, o altri- menti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze per- sone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare del 10 ot- tobre 201614 «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare15.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 5 agosto 2021.16
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
13 Ora: impresa individuale.
14 FF 2016 7267 15 FF 2021 891 16 FF 2021 890