AS 2021 848
Ordinanza del 3 dicembre 2021 concernente un’entrata in vigore parziale della modifica del 19 giugno 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) (Art. 325bis del Codice penale)
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Ordinanza concernente un’entrata in vigore parziale della modifica del 19 giugno 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) (Art. 325bis del Codice penale)
del 3 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV capoverso 2 della modifica del 19 giugno 20201 del Codice delle obbligazioni (CO)2, ordina:
Articolo unico 1 L’articolo 325bis del Codice penale3 (cifra II / allegato, n. 5 della modifica del 19 giugno 2020 del CO) entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2 Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
3 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RU 2020 4005; disposizioni già entrate in vigore: RU 2020 4005, 4063
2 RS 220 3 RS 311.0
2021-4054 RU 2021 848
Entrata in vigore parziale della modifica del 19 giugno 2020 RU 2021 848 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima). O (Art. 325bis del Codice penale)