Lexipedia

AS 2022 162

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del 23 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2,

44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 1 della legge

del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici (LPChim); visti gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32abis,

38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3,

46 capoversi 2 e 3 nonché 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19833

sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque; visti gli articoli 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 20145 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20166 sull’energia (LEne);

2022-0620 RU 2022 162

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio,

Allegati

1 L’allegato 1.16 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Gli allegati 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 2.9, 2.10 e 2.11 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

III 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

2 L’allegato 1.16 entra in vigore il 1° ottobre 2022.

3 L’articolo 61 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza del 12 maggio 2010 8 sui prodotti

fitosanitari entra in vigore il 1° aprile 2023.

23 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 RS 946.51 8 RS 916.161

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

Allegato 1.1 (art. 3)

Inquinanti organici persistenti

N. 1 cpv. 3

3 Per l’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) nonché per l’acido

perfluoroottanoico (PFOA) e le sue sostanze correlate si applica l’allegato 1.16.

N. 3 lett. a quindicesimo trattino, lett. b frase introduttiva e terzo trattino e lett. e a. Alifati alogenati – acido perfluorottanoico (PFOA) e le sue sostanze correlate b. Monoaromatici alogenati – pentaclorofenolo (PCP n. CAS 87-86-5), i suoi sali e i suoi esteri; e. DDT e composti simili al DDT – diclorodifeniltricloroetano (DDT); – dicofol (n. CAS 115-32-2).

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

Allegato 1.2 (art. 3)

Sostanze organiche alogenate

N. 3 lett. b quinto trattino e lett. d primo trattino b. Composti simili al DDT – Abrogato d. Fenoli policlorurati e loro derivati – composti pentaclorofenossici,

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

Allegato 1.4 (art. 3)

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

N. 3.2 lett. b Il divieto di cui al numero 3.1 non si applica all’immissione sul mercato di: b. preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni degli allegati 2.9–2.11 e, se sono importati, la cui importazione avviene da Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal e delle sue modifiche del 29 giugno 19909, 25 novembre 199210, 17 settembre 199711 e 3 dicembre 199912;

N. 4.2.6 cpv. 2 (concerne soltanto il testo tedesco)

N. 6.2 cpv. 1 1 Il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all’impiego di sostanze che impo- veriscono lo strato di ozono nella fabbricazione di preparati o oggetti che, secondo le disposizioni degli allegati 2.9–2.11, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.

9 RS 0.814.021.1 10 RS 0.814.021.2 11 RS 0.814.021.3 12 RS 0.814.021.4

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

Allegato 1.5 (art. 3)

Sostanze stabili nell’aria

N. 4.1 cpv. 2 Le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/201413 devono essere immesse sul mercato in contenitori riutilizzabili se sono destinate a essere utilizzate: a. secondo il numero 6.2 capoverso 2 o l’allegato 2.3 numero 4.2; o b. in impianti e apparecchi che, secondo l’allegato 2.10 numeri 2.1 e 2.2 nonché l’allegato 2.11 numeri 2.1 e 2.2, possono essere immessi sul mercato o impor- tati per scopi privati.

N. 4.2 frase introduttiva Fatto salvo il numero 8 capoverso 1, il divieto di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applica all’immissione sul mercato di:

N. 5.6 cpv. 2 (concerne soltanto il testo tedesco)

N. 6.2 cpv. 1 lett. a 1 Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all’impiego di sostanze stabili nell’aria: a. per la fabbricazione o la manutenzione di preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati secondo le dispo- sizioni degli allegati 2.3 e 2.9-2.12;

1bis Il fabbricante di contenitori che contengono o conterranno sostanze di cui al capoverso 1 in qualità riciclata o rigenerata ai sensi dell’articolo 2 paragrafi 15 e 16 del regolamento (UE) n. 517/2014 o in qualità rigenerata ai sensi del numero 1 capoverso 3 deve indicare sui contenitori: a. la qualità delle sostanze; b. il nome e l’indirizzo dell’impianto nel quale le sostanze sono state riciclate o rigenerate.

13 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.05.2014, pag. 195.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

Allegato 1.6 (art. 3)

Amianto

N. 3 cpv. 3 e 4

3 Abrogato

4 Il divieto di cui al numero 2 lettera d non si applica all’impiego di preparati e oggetti contenenti amianto per uno scopo per il quale è stata consentita l’immissione sul mercato secondo i capoversi 1 o 2.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

Allegato 1.10 (art. 3)

Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione

N. 2 cpv. 1 lett. a

1 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 1 non si applica:

a. ai farmaci e ai dispositivi medici;

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

Allegato 1.16 (art. 3)

Sostanze per- e polifluoroalchiliche

1. Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati

1.1 Definizioni

Sono considerati acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) le sostanze con la formula bruta C8F17SO2X, dove X sta per: OH, sali metallici [O–M+], alogenuri, ammidi e altri derivati compresi i polimeri.

1.2 Divieti

1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di PFOS nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PFOS pari o superiore allo 0,001 per cento. 2 È vietata l’immissione sul mercato di nuovi oggetti e loro componenti, se superano i seguenti valori: a. un contenuto in massa di PFOS superiore allo 0,1 per cento calcolato in relazione alla massa dei diversi componenti strutturali e microstrutturali che contengono PFOS; oppure b. nel caso di tessili o altri materiali rivestiti, più di 1 µg PFOS per metro quadrato del materiale rivestito.

1.3 Deroghe

I divieti di cui al numero 1.2 non si applicano alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca.

2 Acido perfluoroesano sulfonico e le sue sostanze correlate

2.1 Definizioni

Sono considerate sostanze correlate dell’acido perfluoroesano sulfonico sotto forma dei suoi isomeri lineari o ramificati e dei suoi sali (PFHxS) le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroesilico lineare o ramificato con la formula C6F13 direttamente collegato a un atomo di zolfo come elemento strutturale, che vengono degradate a PFHxS.

2.2 Divieti

1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di:

a. PFHxS e delle sue sostanze correlate;

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

b. sostanze e preparati, se superano i seguenti valori:

1. un contenuto in massa di PFHxS dello 0,0000025 per cento (25 ppb), o

2. un contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFHxS

dello 0,0001 per cento (1000 ppb). 2 È vietata l’immissione sul mercato di oggetti e di loro componenti, se superano i seguenti valori: a. un contenuto in massa di PFHxS dello 0,0000025 per cento (25 ppb); o b. un contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFHxS dello 0,0001 per cento (1000 ppb).

2.3 Deroghe

I divieti di cui al numero 2.2 non si applicano alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e agli impieghi a scopo di analisi e di ricerca.

3 Acido perfluoroottanoico, acidi perfluorocarbossilici

a catena lunga e sostanze a essi correlate

3.1 Definizioni

1 Sono considerate sostanze correlate dell’acido perfluoroottanoico sotto forma dei suoi isomeri lineari o ramificati e dei suoi sali (PFOA) le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la formula C7F15 direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale, che vengono degradate a PFOA.

2 Il capoverso 1 non si applica:

a. alle sostanze con formula bruta C8F17X, dove X sta per: F, Cl o Br; b. ai fluoropolimeri con l’elemento strutturale CF3[CF2]n-R con n > 16, dove R sta per: qualsiasi gruppo; c. agli acidi perfluorocarbossilici e acidi perfluorofosfonici compresi i loro derivati come sali, esteri, alogenuri o anidridi con otto o più atomi di carbonio perfluorati; d. all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) di cui al numero 1.1; e. agli acidi perfluorosolfonici compresi i loro derivati come sali, esteri, alogenuri o anidridi con nove o più atomi di carbonio perfluorati. 3 Sono considerate sostanze correlate dell’acido perfluornonanoico, perfluorode- canoico, perfluoroundecanoico, perfluorododecanoico, perfluorotridecanoico e per- fluorotetradecanoico sotto forma dei suoi isomeri lineari e ramificati e dei suoi sali (PFCA C9–C14) le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroalchil lineare o ramificato con la formula CnF2n+1 con n = 8 – 13 direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale, che vengono degradate a PFCA

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

4 Il capoverso 3 non si applica:

a. alle sostanze con formula bruta CnF2n+1X con n = 9 - 14, dove X sta per: F, Cl o Br; b. agli acidi perfluorocarbossilici compresi i loro derivati come sali, esteri, alogenuri o anidridi con 14 o più atomi di carbonio perfluorati.

3.2 Divieti

1 Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di:

a. PFOA, PFCA C9–C14 e le sostanze a essi correlate; b. sostanze e preparati, se superano i seguenti valori:

1. un contenuto in massa di PFOA o della somma di PFCA C9–C14 dello

0,0000025 per cento (25 ppb),

2. un contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFOA

dello 0,0001 per cento (1000 ppb), o

3. un contenuto in massa della somma delle sostanze correlate dei PFCA

C9–C14 dello 0,000026 per cento (260 ppb).

2 È vietata l’immissione sul mercato di oggetti e loro componenti, se superano i

seguenti valori: a. un contenuto in massa di PFOA o della somma di PFCA C9–C14 dello 0,0000025 per cento (25 ppb); b. un contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFOA dello 0,0001 per cento (1000 ppb); o c. un contenuto in massa della somma delle sostanze correlate dei PFCA C9–C14 dello 0,000026 per cento (260 ppb).

3.3 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano:

a. alla fabbricazione e all’impiego di una sostanza fluoro-sostituita con un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a sei, se:

1. contiene PFOA, PFCA C9–C14 o loro sostanze correlate come sotto-

prodotti inevitabili,

2. è utilizzata come prodotto intermedio, e

3. durante l’uso di questa sostanza le emissioni di PFOA, PFCA C9–C14 e

delle loro sostanze correlate sono evitate o, se ciò non è possibile, sono ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica; b. all’immissione sul mercato di una sostanza fluoro-sostituita che secondo la lettera a può essere fabbricata e usata per l’impiego come prodotto intermedio; c. all’impiego di una sostanza correlata al PFOA isolata nel processo di fab- bricazione di una sostanza fluoro-sostituita di cui alla lettera a per trasformarla

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

in una sostanza non correlata al PFOA, purché durante il processo le emissioni della sostanza correlata al PFOA siano evitate o, se ciò non è possibile, siano ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica; d. all’immissione sul mercato di una sostanza correlata al PFOA che può essere impiegata secondo la lettera c per trasformarla in una sostanza non correlata al PFOA; e. alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’impiego di fluoropolimeri contenenti gruppi di perfluoroalcossi il cui contenuto in massa della somma di PFCA C9–C14 non supera lo 0,00001 per cento (100 ppb). 2 I divieti di cui al numero 3.2 capoversi 1 e 2 non si applicano a dispositivi medici non invasivi e non impiantabili e ai loro componenti come pure alle sostanze e ai preparati necessari alla loro fabbricazione, se i componenti di questi dispositivi medici non superano i valori seguenti: a. un contenuto in massa di PFOA e della somma di sostanze correlate del PFOA di 0,0002 per cento (2000 ppb); o b. un contenuto in massa della somma di PFCA C9–C14 alla somma di sostanze correlate dei PFCA C9–C14 di 0,0002 per cento (2000 ppb). 3 I divieti di cui al numero 3.2 capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre agli impieghi a scopo di analisi e di ricerca.

4 Fluoroalchilsilanoli e loro derivati

4.1 Definizioni

1 Sono considerati fluoroalchilsilanoli e loro derivati le sostanze con l’elemento strutturale C6F13(C2H4)Si(OH)n(OX)3-n con 0 ≤ n ≤ 3, dove X sta per: qualsiasi gruppo alchilico. 2 Le confezioni aerosol, gli spray a pompa e gli atomizzatori sono considerati come confezioni spray.

4.2 Divieti

1 È vietata la fornitura al grande pubblico di preparati contenenti solventi organici in confezioni spray con un contenuto in massa di fluoroalchilsilanoli e loro derivati pari o superiore allo 0,0000002 per cento (2 ppb). 2 Il divieto di cui al capoverso 1 si applica anche ai preparati destinati alla ricarica delle confezioni spray.

4.3 Etichettatura particolare

Sull’imballaggio di preparati che rientrano nei divieti di cui al numero 4.2 devono figurare le seguenti diciture: «Solo per utilizzatori professionali» e «Letale se inalato».

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

5 Disposizioni transitorie

1 I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 1 non si applicano fino al 1° aprile 2024 all’impiego di prodotti contenenti PFOS per l’abbattimento di nebbie per la cromatura dura (cromo VI) a carattere non decorativo utilizzati in sistemi a ciclo chiuso nonché alle sostanze e ai preparati per la loro fabbricazione se nella fabbricazione dei prodotti e nel loro impiego le emissioni di PFOS nell’ambiente sono limitate al minimo.

2 I divieti di cui al numero 2.2 non si applicano:

a. ai prodotti contenenti PFOS per l’abbattimento di nebbie che possono essere fabbricati, immessi sul mercato e impiegati secondo il capoverso 1, se contengono PFHxS o sostanze correlate del PFHxS solo come impurità inevitabili; b. all’impiego di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 1° ottobre 2022, se contengono PFHxS o sostanze correlate del PFHxS solo come impurità inevitabili; c. all’immissione sul mercato di oggetti contenenti PFHxS o sostanze correlate del PFHxS immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022.

3 I divieti di cui al numero 3.2 non si applicano:

a. ai dispositivi medici o ai loro componenti seguenti contenenti PFOA, PFCA C9–C14 o loro sostanze correlate come pure a sostanze e preparati necessari alla loro fabbricazione:

1. dispositivi medici non impiantabili immessi sul mercato per la prima

volta prima del 1° ottobre 2022,

2. dispositivi medici invasivi e impiantabili immessi sul mercato per la

prima volta prima del 4 luglio 2025; b. ai seguenti oggetti o ai loro componenti contenenti PFOA, PFCA C9–C14 o loro sostanze correlate immesse sul mercato per la prima volta prima delle date menzionate nonché alle sostanze e ai preparati necessari per la loro fabbricazione:

Prodotto Data

tessuti idro-oleorepellenti per la protezione dei lavoratori 4 luglio 2023 nel trattamento di liquidi pericolosi per la salute membrane per la filtrazione del gas, membrane per 4 luglio 2023 la filtrazione dell’acqua e membrane per tessuti medicali ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione a base di politetrafluoroetilene (PTFE) o polivinilidenfluoruro (PVDF) scambiatori di calore per il recupero di calore residuo 4 luglio 2023 industriale e sigillanti industriali in grado di impedire la dispersione di composti organici volatili e particolato PM2,5 a base di PTFE o PVDF rivestimenti fotografici applicati a pellicole 4 luglio 2025

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

c. agli oggetti e loro componenti seguenti contenenti PFCA C9–C14 o loro sostanze correlate nonché alle sostanze e ai preparati necessari per la loro fabbricazione:

1. semiconduttori o componenti contenenti semiconduttori destinati all’in-

stallazione in apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché alle ap- parecchiature contenenti tali semiconduttori: fino al 31 dicembre 2023,

2. semiconduttori: fino al 31 dicembre 2030, se sono destinati all’impiego

come pezzi di ricambio per apparecchiature elettriche ed elettroniche im- messe sul mercato per la prima volta prima del 31 dicembre 2023; d. tutti gli altri oggetti e i loro componenti che:

1. contengono PFOA o sue sostanze correlate immesse sul mercato per la

prima volta prima del 1° giugno 2021, esclusi l’equipaggiamento per la produzione di semiconduttori, gli stampati contenenti inchiostri da stampa in lattice e gli oggetti contenenti nanorivestimenti al plasma immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022,

2. contengono PFCA C9–C14 o loro sostanze correlate immesse sul mercato

per la prima volta prima del 1° ottobre 2022.

4 I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano:

a. alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’impiego di preparati per processi fotolitrografici o processi di incisione per la fabbricazione di semiconduttori contenenti PFOA, PFCA C9–C14 o le loro sostanze correlate: fino al 4 luglio 2025; b. all’immissione sul mercato e all’impiego di bromuro di perfluoroottile contenente ioduro di perfluoroottile per la fabbricazione di medicamenti: fino al 31 dicembre 2036; c. all’immissione sul mercato e all’impiego di PFCA C9–C14 o di fluoropolimeri contenenti le loro sostanze correlate per il rivestimento di inalatori aerosol dosati: fino al 25 agosto 2028; d. all’impiego di schiume antincendio:

1. immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2021, se

contengono PFOA o sostanze correlate del PFOA solo come impurità inevitabili,

2. immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022, se

contengono PFCA C9–C14 o loro sostanze correlate solo come impurità inevitabili. 5 In deroga al divieto di cui al numero 3.2 capoverso 1, le schiume antincendio im- messe sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2021 che contengono so- stanze correlate del PFOA aggiunte intenzionalmente e le schiume antincendio im- messe sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022 che contengono sostanze correlate di PFCA C9–C14 aggiunte intenzionalmente possono essere impie- gate: a. da corpi di pompieri e forze d’intervento militari per la lotta antincendio in casi gravi: fino al 1° aprile 2023;

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

b. nelle installazioni per la protezione di impianti, compreso l’impiego per i ne- cessari controlli delle funzioni di tali installazioni, nella misura in cui le schiume antincendio impiegate nell’ambito dei controlli sono raccolte e smal- tite nel rispetto dell’ambiente: fino al 31 dicembre 2025. 6 I fluoropolimeri contenenti gruppi perfluoroalcossi di cui al numero 3.3 capoverso 1 lettera e possono essere immessi sul mercato e impiegati fino al 25 agosto 2024, se il loro contenuto in massa della somma di PFCA C9–C14 non supera lo 0,0002 per cento (2000 ppb).

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

Allegato 2.9 (art. 3)

Materie plastiche, loro monomeri e additivi

N. 1 cpv. 4 4 È considerata plastica oxo-degradabile una plastica contenente additivi che mediante ossidazione provocano una decomposizione della plastica in microparticelle o una degradazione chimica.

N. 2 cpv. 1 lett. eter, e g

1 Sono vietati:

eter. l’immissione sul mercato e l’impiego di granulati o polveri di plastica che contengono complessivamente più di 20 mg per chilogrammo di idrocarburi policiclici aromatici di cui al numero 2 lettera d e che sono destinati all’impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o come materiale sfuso per parchi giochi o campi sportivi; g. l’immissione sul mercato e l’impiego di plastiche oxo-degradabili.

N. 3 cpv.3bis 3bis I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applicano se:

a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze; b. le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate presentano un po- tenziale di riduzione dell’ozono di al massimo 0,0005; c. la quantità delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate non supera i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e d. le emissioni di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono durante l’intero ciclo di vita dell’impiego previsto sono mantenute al livello più basso possibile, specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti di materie plastiche espanse e di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono in essi contenute.

N. 4 cpv. 5 5 Per granulati o polveri di plastica immessi sul mercato per l’impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o in forma sfusa per parchi giochi o campi sportivi deve essere indicato un numero di lotto che consente di identificare il lotto in modo univoco. Il numero di lotto deve essere apposto sull’imbalaggio o comunicato in un’altra forma utile allo scopo.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

5bis Raccomandazioni Dopo aver consultato i settori interessati, l’UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo il numero 3 capoverso 3bis.

N. 6 cpv. 6–8 6 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e ter non si applicano all’immissione sul mercato e all’impiego di granulati o polveri di plastica che fino al 1° aprile 2023 sono stati impiegati su campi in erba sintetica, parchi giochi e campi sportivi. 7 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g non si applicano all’immissione sul mercato e all’impiego di plastiche oxo-degradabili immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022. 8 Le materie plastiche espanse e gli oggetti con materie plastiche espanse cui non si applica il numero 3 capoverso 3bis poiché a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica è disponibile un’alternativa, possono essere fabbricati e importati a scopi professionali o commerciali ancora per 6 mesi come pure essere ceduti a terzi per altri

6 mesi.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

Allegato 2.10 (art. 3)

Prodotti refrigeranti

N. 2.1 cpv. 3 lett. e, 3 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria: e. piste di pattinaggio:

1. piste di pattinaggio permanenti,

2. impianti in esercizio temporaneamente, se il prodotto refrigerante stabile

nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 4000.

N. 2.2 cpv. 7 frase introduttiva e 9

7 Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui

al numero 2.1 capoverso 2 lettera a se: 9 D’intesa con la SECO, l’UFAM può adeguare di conseguenza il capoverso 8 lettera a in caso di modifica delle norme ivi indicate.

N. 2.5 I prodotti refrigeranti e gli impianti che contengono già prodotti refrigeranti e la cui messa in esercizio richiede un intervento nel circuito del prodotto refrigerante possono esser consegnati solo a destinatari che adempiono i requisiti dell’articolo 7 capoverso

1 lettera b per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti.

N. 3.2.2 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

N. 5.1

5.1 Principio

1 Chi ha messo in esercizio, mette in esercizio o mette fuori esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti deve notificarlo all’UFAM entro tre mesi dalla messa in esercizio o fuori esercizio.

2 La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:

a. la data della messa in esercizio o fuori esercizio; b. i nomi del detentore dell’impianto, dell’impresa specializzata incaricata di mettere in esercizio o fuori esercizio l’impianto, nonché dello specialista che ha eseguito l’operazione; c. il tipo, l’ubicazione e la potenza di raffreddamento dell’impianto;

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

d. il tipo e la quantità del prodotto refrigerante contenuto; e. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario del prodotto refrigerante; f. per gli impianti utilizzati per riscaldare o per riscaldare e raffreddare, in aggiunta: la fonte di energia utilizzata e la potenza termica dell’impianto, se l’impianto è stato messo in esercizio dopo il 30 settembre 2022.

3 Il detentore deve notificare immediatamente all’UFAM eventuali modifiche

dell’ubicazione o della potenza di raffreddamento dell’impianto nonché del tipo e della quantità di prodotto refrigerante. 4 In caso di cambiamento del detentore, il nuovo detentore deve notificare immedia- tamente all’UFAM il proprio nome. 5 L’impresa specializzata informa il detentore in modo adeguato sugli obblighi di notifica.

6 L’UFAM mette a disposizione numeri per l’identificazione degli impianti e li

comunica alle persone soggette all’obbligo di notifica. 7 La persona soggetta all’obbligo di notifica deve esporre sull’impianto il numero di cui al capoverso 6 in modo immediatamente visibile, facilmente leggibile e permanente. 8 Su richiesta, l’UFAM fornisce all’Ufficio federale dell’energia (UFE) le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a, c, d, ed f.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

Allegato 2.11 (art. 3)

Prodotti estinguenti

1bis Prodotti estinguenti contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche Per i prodotti estinguenti contenenti PFOS o PFOA, PFCA C9–C14, PFHxS e loro sostanze correlate si applica l’allegato 1.16.

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

Allegato (cifra II)

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 12 maggio 201014 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 61 cpv. 4 e 5 4 Gli apparecchi a presa di forza o semoventi utilizzati per la protezione dei vegetali, dotati di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiati con un serbatoio d’acqua per il lavaggio e con un sistema automatico di pulizia interna. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sulla superficie trattata. 5 Gli apparecchi a presa di forza o semoventi utilizzati per la protezione dei vegetali devono essere controllati almeno una volta ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto dal Cantone per quanto concerne i requisiti di cui ai capoversi 3 e 4. I difetti riscontrati devono essere eliminati entro un termine adeguato stabilito dal Cantone.

14 RS 916.161

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2022 162

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) | Lexipedia | Lexipedia