AS 2022 228
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
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Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
Modifica del 17 dicembre 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 aprile 20211; visto il parere del Consiglio federale dell’11 agosto 20212, decreta:
I La legge del 12 giugno 20093 sull’IVA è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2 lett. c
2 È esentato dall’assoggettamento chi:
c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capo- verso 2.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021 Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021 La presidente: Irène Kälin Il presidente: Thomas Hefti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol